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In caso di più che sospetta guida in stato di ebbrezza del conducente, la cui auto sta pericolosamente zigzagando in centro urbano, gli agenti delle forze di polizia devono eseguire l’alcoltest tempestivamente senza aspettare, cioè, che il guidatore si trovi nelle condizioni di farsi assistere da un avvocato e soprattutto che questo arrivi in loco: si tratta infatti di un accertamento urgente e indifferibile, che non tollera attese. A chiarire il concetto la Cassazione, con la “ferma” sentenza n. 12178/24 depositata in cancelleria il 25 marzo 2023.

Automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza

La Corte d’appello di Salerno, con decisione del 2022, confermando peraltro la sentenza emessa dal Tribunale cittadino, aveva condannato un automobilista alla pena, con la sospensione condizionale, di sei mesi di reclusione e a 1.500 euro di ammenda, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, per il reato di guida in stato di ebbrezza e con l’aggravante di essere stato commesso in orario notturno: l’uomo era stato “pizzicato” a guidare la sua Smart con un tasso alcolemico pari a 1,72 grammi per litro alla prima prova e 1,63 alla seconda, contro il limite di 0,5.

L’imputato lamentava il mancato avviso al suo difensore di fiducia e la sua mancata attesa

La sentenza dei giudici d’appello aveva ritenuto infondato il motivo di gravame con cui l’imputato, appellando il verdetto di primo grado, aveva lamentato il mancato avviso al suo difensore di fiducia, pur avendolo egli nominato, ed il mancato avviso nei suoi confronti che poteva farsi assistere da un difensore di fiducia.

 

Per la Corte territoriale l’alcoltest è atto urgente e indifferibile che non tollera attese

Secondo la Corte territoriale l’avviso della facoltà di farsi assistere dal proprio legale nel compimento dell’alcol test poteva essere pretermesso, e inoltre non poteva ritenersi sussistente l’obbligo per la polizia giudiziaria di attendere che l’interessato si trovasse in uno stato psicologico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore nel compimento dell’atto – tale era infatti lo stato di alterazione psico-fisica conseguente l’assunzione di alcol -, trattandosi di un atto urgente e indifferibile che non tollerava attese.

I giudici d’appello avevano parimenti rigettato anche gli altri motivi di impugnazione tra cui quello relativo alla nullità delle risultanze dell’esame condotto con l’etilometro, in quando dalla lettura del relativo verbale se ne evinceva il regolare funzionamento e la sua sottoposizione a revisione: i rilievi mossi dall’automobilista erano stati giudicati tutti meramente astratti e congetturali, e del resto, come emergeva dal verbale, i carabinieri avevano inevitabilmente (e provvidenzialmente) proceduto al controllo dopo aver constatato che l’imputato procedeva a zig-zag in una strada del centro cittadino e di notte.

Il conducente ricorre anche per Cassazione, che però rigetta definitivamente le doglianze

L’automobilista tuttavia non se n’è dato per inteso e ha proposto ricorso anche per Cassazione riproponendo sostanzialmente le censure già avanzate in appello e, quel che più interessa, tornando a denunciare il fatto che gli agenti operanti non avevano comunicato al suo difensore di fiducia la facoltà di assistere all’atto irripetibile dell’accertamento etilometrico. L’imputato si doleva del fatto che dal verbale emergeva soltanto che il suo avvocato non era presente, ma ciò era avvenuto perché non era stato avvisato dell’effettuazione del test, e dunque, a suo dire, a nulla valeva la natura di atto urgente fatta valere dalla sentenza impugnata per giustificare la legittimità del procedimento tecnico.

 

La polizia non ha l’obbligo di avvisare il legale per un accertamento indifferibile e irripetibile

Ma anche la Suprema Corte, come già i giudici di secondo grado, ha ritenuto infondata la doglianza, “non sussistendo – spiegano gli Ermellini – per la polizia giudiziaria l’obbligo di dare avviso al difensore di fiducia dell’interessato del compimento dell’atto urgente e irripetibile (art. 356 del codice di procedura penale).  

I giudici del Palazzaccio, con l’occasione, rammentano che, in tema d giuda in stato di ebbrezza, “l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.c., deve essere rivolto al conducente del veicolo solo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test, ma tali avvisi non devono, invece, essere dati al conducente all’atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi quali i blow test”.

Dunque, prosegue la Cassazione, “deve ritenersi che gli esami previsti dai comma 4 e 5 dell’art 186 del Codice della Strada (quelli che regolano l’accertamento con l’etilometro e gli esami clinici presso le strutture sanitarie, ndr) per controllare il tasso di alcool nel sangue “debbano ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti e indifferibili previsti dall’art. 354 comma 3 del codice di procedura penale.

Né tanto meno quello di attendere l’arrivo del difensore del conducente per operare il test

Ne consegue, tira le fila del discorso la Suprema corte, com’è avvenuto nel caso di specie, “che va applicato l’art. 114 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, che impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell’assistenza di un difensore, il quale ha la facoltà di presenziare alle operazioni, senza peraltro avere il diritto di essere preventivamente avvisato”.

Ma soprattutto, conclude la Cassazione, “non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo di attendere l’arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall’interessato per il compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile il cui esito, in quanto legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso da tale attesa”.

Per la cronaca, gli Ermellini hanno rigettato anche il motivo di doglianza relativo alla presunta mancata omologazione dello strumento, confermando così in toto la condanna dell’imputato.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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