Introdurre nel codice penale due nuovi reati: quello di omicidio sul lavoro e quello di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime. È questo l’obiettivo del disegno di legge presentato nei giorni scorsi al Senato dal parlamentare Giovanni Barozzino (SI-Sel), con il fine di giungere ad una “punizione più severa nei confronti di chi sul lavoro cagiona la morte di vittime innocenti, per distrazione, disinteresse, o peggio per un’assoluta noncuranza delle normative sul lavoro”. “La morte sul lavoro è un prezzo che non ci possiamo permettere di pagare”, specialmente in una Repubblica fondata costituzionalmente sul lavoro”, ha spiegato il primo firmatario, anticipando i contenuti del disegno di legge.
I dati di questa vergognosa piaga sono agghiaccianti. Nel 2016 le morti sul lavoro sono state 641, praticamente due al giorno, ma arrivano fino a 1.400 se si considerano anche quelle avvenute sulle strade e in itinere. A pagare il prezzo più alto è il settore agricolo, con il 31% di tutte le morti per infortuni sui luoghi di lavoro (di cui ben il 65% provocate dal trattore) e in subordine l’edilizia con il 19,6%. L’autotrasporto, con il 9,3% dei morti, è la terza categoria con più vittime, seguita a ruota dall’industria (8,2%). Per non parlare, poi, degli infortuni che riguardano le partite Iva, non inserite tra le morti sul lavoro nelle statistiche dell’Inail, e dei lavoratori in nero.
Da qui l’idea della proposta di legge che prende spunto dallo schema della recente normativa sul reato di omicidio stradale, per tracciare sulla falsariga della stessa un percorso analogo in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Ciò perché, nonostante il legislatore non sia rimasto inerte di fronte al fenomeno degli incidenti mortali sul lavoro (basta pensare all’inasprimento delle pene operato dalla l. n. 125/2008, intitolata “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”), non risulta soddisfatto il bisogno, si legge nella relazione al ddl, “di una punizione più severa nei confronti di chi sul lavoro cagiona la morte di vittime innocenti, per distrazione, disinteresse, o peggio per un’assoluta noncuranza delle normative sul lavoro dimostrando di dare la precedenza ad altri interessi e valori rispetto alla tutela massima della vita umana in ogni manifestazione sociale“.
Il reato di omicidio sul lavoro, previsto dal nuovo articolo 589-quater c.p., attribuisce rilevanza penale ad una serie di condotte, graduate in base al grado di colpa e violazioni in tema di sicurezza. Il nuovo reato punisce con la reclusione da 2 a 7 anni l’omicidio commesso in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. E’ previsto, inoltre, un aggravamento della pena se il datore di lavoro non adempie alla valutazione dei rischi e alla nomina di un responsabile sicurezza e prevenzione. La reclusione va dai 5 ai 10 anni se la morte è causata per avere messo a disposizione del lavoratore strumenti non conformi alla normativa nazionale ed europea e sale dagli 8 ai 12 anni nel caso in cui la morte del lavoratore sia provocata dalla violazione delle norme in materia di sostanze pericolose e agenti biologici.
La pena può arrivare, infine, a 18 anni di carcere se è stata cagionata la morte di una o più persone.
Analogamente, il ddl introduce dopo l’art. 590 quater c.p. il nuovo art. 590-quinquies, “Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime“, in base al quale il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Come per l’omicidio, pena aggravata per il datore di lavoro che causi lesioni personali al lavoratore, perché non ha adempiuto alla valutazione di tutti i rischi o non ha designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni (la reclusione va da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime).
Per il datore di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle norme, cagionando così lesioni personali, la pena è del carcere da 1 anno e mezzo a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro per le lesioni gravissime.
Nel caso di lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, non superiore agli anni sette.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
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