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	<title>Studio3A</title>
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	<description>Diamo valore ai diritti</description>
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	<title>Studio3A</title>
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		<title>Disposto un accertamento cinematico per ricostruire il tragico incidente stradale costato la vita, a soli 30 anni, a Paolo Guarato</title>
		<link>https://www.studio3a.net/disposto-un-accertamento-cinematico-per-ricostruire-il-tragico-incidente-stradale-costato-la-vita-a-soli-30-anni-a-paolo-guarato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Biasiolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 13:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidenti da Circolazione Stradale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Conferito oggi, 28 ottobre 2026, alle ore 13, l’incarico in Procura a Rovigo: la famiglia chiede verità e giustizia sull&#8217;accaduto Vicenza, 28 ottobre 2026 – Ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire tutte le circostanze che hanno portato alla morte di Paolo Guarato, il trentenne di Campedello, a Vicenza, che ha perso la vita [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studio3a.net/disposto-un-accertamento-cinematico-per-ricostruire-il-tragico-incidente-stradale-costato-la-vita-a-soli-30-anni-a-paolo-guarato/">Disposto un accertamento cinematico per ricostruire il tragico incidente stradale costato la vita, a soli 30 anni, a Paolo Guarato</a> proviene da <a href="https://www.studio3a.net">Studio3A</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Conferito oggi, 28 ottobre 2026, alle ore 13, l</strong><strong>’</strong><strong>incarico in Procura a Rovigo: </strong><strong>la famiglia chiede verità e giustizia sull&#8217;accaduto</strong></h3>
<p>Vicenza, 28 ottobre 2026 – Ricostruire con precisione la <strong>dinamica</strong> dell’incidente e <strong>chiarire</strong> tutte le <strong>circostanze</strong> che hanno portato alla morte di <strong>Paolo Guarato</strong>, il trentenne di Campedello, a <strong>Vicenza</strong>, che ha perso la vita <strong>domenica 11 ottobre</strong> a <strong>Porto Tolle</strong>, in provincia di <strong>Rovigo</strong>. È questo l’obiettivo della <strong>consulenza tecnica cinematica</strong> disposta dalla <strong>Procura</strong> della Repubblica di Rovigo nell’ambito del <strong>procedimento</strong><strong> penale</strong> aperto per omicidio stradale. L’incarico è stato conferito <strong>oggi</strong>, mercoledì <strong>28 ottobre,</strong> alle ore 13, all’ing. <strong>Luigi Cipriani.</strong> L’accertamento, disposto nelle forme della consulenza tecnica non ripetibile, dovrà ricostruire la <strong>sequenza</strong> del sinistro e individuarne le cause. Il procedimento è seguito dal <strong>Pubblico Ministero</strong> dott.ssa Marcella Cavallo.</p>
<p>La tragedia, com&#8217;è tristemente noto, si è consumata poco dopo le <strong>16</strong> lungo la strada provinciale 38, nel tratto di <strong>via Aldo Moro</strong>, all’ingresso di Ca’ Tiepolo. Guarato era alla guida di una Kawasaki Z900, sulla quale viaggiava anche una giovane, quando la moto si è <strong>scontrata</strong> con una Volkswagen Golf. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe stato semifrontale: entrambi gli occupanti della moto sono stati <strong>sbalzati fuori dalla carreggiata</strong>. Le condizioni del trentenne sono apparse subito <strong>disperate</strong> e, nonostante i prolungati <strong>tentativi di rianimazione </strong>dei sanitari del Suem 118, per lui <strong>non c’è stato nulla da fare</strong>. La giovane che viaggiava con lui è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Padova in <strong>gravi condizioni</strong>. Sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti anche i tre occupanti della Golf. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto. Restano da chiarire le <strong>traiettorie</strong>, le <strong>rispettive posizioni dei mezzi</strong> e quanto avvenuto nei momenti <strong>immediatamente precedenti</strong> lo scontro. Una ricostruzione completa dovrà consentire di valutare anche l’eventuale <strong>ruolo di altri veicoli</strong> nella sequenza che ha condotto all’incidente: una possibilità da verificare attraverso gli elementi tecnici e investigativi, senza anticipare conclusioni sulle responsabilità.</p>
<p>Per essere <strong>affiancati</strong> in questo percorso, i familiari di Paolo si sono rivolti, tramite l’Area manager per Vicenza e Verona <strong>Alessio Rossato</strong>, a <strong>Studio3A-Valore S.p.A.</strong>, società specializzata a livello nazionale e internazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, unitamente all’avvocato <strong>Davide Favero</strong> del foro di Padova per l’assistenza in ambito penale. Il legale ha depositato oggi la nomina dell’ingegner <strong>Mattia Strangi</strong> quale <strong>Consulente tecnico di parte,</strong> messo a disposizione della famiglia da Studio3A. Il professionista <strong>parteciperà agli accertamenti</strong> e lavorerà insieme al <strong>dipartimento interno di ingegneria</strong> di Studio3A per analizzare <strong>l</strong><strong>’</strong><strong>esatta dinamica del sinistro</strong>, contribuendo a <strong>fare piena luce</strong> sull’accaduto e ad accertare le eventuali <strong>responsabilit</strong><strong>à</strong>.</p>
<p>È soprattutto questo che chiedono i <strong>familiari</strong>: conoscere la <strong>verità</strong> su ciò che è successo a Paolo e ottenere <strong>giustizia</strong>. Nella consapevolezza che nessun accertamento e nessun esito giudiziario potranno <strong>restituire loro il proprio caro</strong>, ritengono essenziale che ogni circostanza venga chiarita e che nessuna domanda resti senza risposta.</p>
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		<title>Rino Orofalo, 62 anni, di Cellino San Marco travolto e ucciso in bici: rinviato a giudizio l’automobilista responsabile dell&#8217;incidente</title>
		<link>https://www.studio3a.net/rino-orofalo-62-anni-di-cellino-san-marco-travolto-e-ucciso-in-bici-rinviato-a-giudizio-lautomobilista-responsabile-dellincidente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Biasiolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 10:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidenti da Circolazione Stradale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il processo si aprirà il 28 aprile 2027 a Brindisi: la moglie e i due figli, intanto, sono già stati integralmente risarciti È stato rinviato a giudizio per omicidio stradale J. M., il ventiduenne di Cellino San Marco accusato di aver provocato l’incidente costato la vita a Rino Orofalo, il sessantaduenne travolto mentre percorreva in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studio3a.net/rino-orofalo-62-anni-di-cellino-san-marco-travolto-e-ucciso-in-bici-rinviato-a-giudizio-lautomobilista-responsabile-dellincidente/">Rino Orofalo, 62 anni, di Cellino San Marco travolto e ucciso in bici: rinviato a giudizio l’automobilista responsabile dell&#8217;incidente</a> proviene da <a href="https://www.studio3a.net">Studio3A</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Il processo si aprirà il 28 aprile 2027 a Brindisi: la moglie </strong><strong>e i due figli, intanto, sono già stati integralmente risarciti</strong></h3>
<p>È stato <strong>rinviato a giudizio</strong> per <strong>omicidio stradale</strong> <strong>J. M.</strong>, il ventiduenne di <strong>Cellino San Marco</strong> accusato di aver provocato <strong>l</strong><strong>’</strong><strong>incidente</strong> costato la vita a <strong>Rino Orofalo</strong>, il sessantaduenne travolto mentre percorreva in <strong>bicicletta</strong> la strada provinciale 75, tra Cellino San Marco e San Pietro Vernotico. La decisione è stata assunta all’esito dell<strong>’</strong><strong>udienza preliminare</strong> svoltasi ieri, <strong>27 ottobre</strong>, al <strong>Tribunale di Brindisi</strong>, accogliendo la richiesta del <strong>Pubblico Ministero</strong> dott. Francesco Carluccio. Il processo si aprirà il <strong>28 aprile 2027 </strong>davanti al Tribunale monocratico di Brindisi, il giudice sarà il dott. <strong>Adriano</strong> <strong>Zullo</strong>.</p>
<p>L’incidente risale al <strong>1° agosto 2025</strong>. Erano circa le 15.45 quando <strong>Orofalo</strong>, residente a <strong>Cellino San Marco</strong>, stava pedalando in direzione di San Pietro Vernotico. All’altezza del chilometro 2,100 della provinciale, in un tratto rettilineo, la Dacia Sandero condotta dall’imputato, che procedeva nella stessa direzione, <strong>urtò</strong> con la parte anteriore destra la <strong>parte posteriore della bicicletta</strong>. Il sessantaduenne fu <strong>sbalzato</strong> contro l’autovettura e quindi a terra, riportando <strong>lesioni</strong> che, com&#8217;è tristemente noto, non gli lasciarono scampo.</p>
<p>A ricostruire la <strong>dinamica</strong> del sinistro ed effettuare i rilievi sono stati innanzitutto gli agenti della Polizia Locale di San Pietro Vernotico e l’ing. Massimiliano <strong>Bursomanno</strong>, incaricato dalla <strong>Procura</strong> di svolgere la <strong>consulenza cinematica</strong>. Secondo l’impostazione accusatoria, l’automobilista non avrebbe mantenuto un’<strong>adeguata distanza di sicurezza</strong> né adottato le <strong>cautele necessarie</strong> per superare il ciclista, pur disponendo di spazio sulla propria sinistra. Il consulente del Pubblico Ministero, pur stimando una velocità dell’auto inferiore al limite previsto su quel tratto, ha individuato <strong>profili di colpa nella condotta di guida</strong>, ritenendo che maggiori <strong>margini di sicurezza</strong> e un’ulteriore <strong>riduzione della velocità</strong> avrebbero avuto elevate probabilità di evitare l’urto o attenuarne le conseguenze.</p>
<p>Per essere<strong> assistiti e tutelati</strong>, la moglie di Rino, Letizia Veronesi, e i figli Angelo e Mirco Daniele Orofalo si sono rivolti, attraverso l’Area Manager Puglia <strong>Luigi Cisonna</strong>, a <strong>Studio3A-Valore S.p.A.</strong>, società specializzata a livello nazionale e internazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, unitamente all’avvocato penalista <strong>Aldo Fornari</strong>. Nell’ambito dell’assistenza prestata, Studio3A ha inoltre messo a disposizione dei propri assistiti l’ingegner <strong>Pietro Pallotti</strong>, C<strong>onsulente tecnico di parte</strong> per la ricostruzione cinematica del sinistro, che ha analizzato la perizia dell&#8217;ing. Bursomanno unitamente al dipartimento tecnico interno di Studio3A.</p>
<p>Sul fronte risarcitorio, la moglie e i due figli sono già stati <strong>integralmente risarciti, </strong>pur nella <strong>consapevolezza</strong> che nessun risarcimento, tuttavia, potrà restituire loro Rino o colmare il vuoto lasciato dalla <strong>perdita</strong> di un marito e di un padre. La definizione di questi aspetti, non esaurisce il bisogno di <strong>giustizia</strong>: ora la famiglia, e Studio3A che li assiste, attende dal <strong>processo penale</strong> risposte sull’accertamento delle <strong>responsabilit</strong><strong>à</strong> per una morte che ha segnato per sempre la vita dei suoi cari.</p>
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		<title>Ciclista ucciso mentre andava al lavoro, Generali non ha ancora risarcito la famiglia: “Basta cavilli burocratici”</title>
		<link>https://www.studio3a.net/ciclista-ucciso-mentre-andava-al-lavoro-generali-non-ha-ancora-risarcito-la-famiglia-basta-cavilli-burocratici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Biasiolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidenti da Circolazione Stradale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A quasi un anno dalla morte di Kulwinder Kumar nessuna offerta ai familiari: presentato formale reclamo all’IVASS per la condotta della compagnia A quasi un anno da una tragedia dalla dinamica ormai ampiamente ricostruita, la famiglia di Kulwinder Kumar non ha ancora ricevuto alcuna offerta risarcitoria da Generali Italia. A bloccare la liquidazione non sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studio3a.net/ciclista-ucciso-mentre-andava-al-lavoro-generali-non-ha-ancora-risarcito-la-famiglia-basta-cavilli-burocratici/">Ciclista ucciso mentre andava al lavoro, Generali non ha ancora risarcito la famiglia: “Basta cavilli burocratici”</a> proviene da <a href="https://www.studio3a.net">Studio3A</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3 class="Didefault" style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: left;" align="center"><b><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">A quasi un anno dalla morte di Kulwinder Kumar nessuna offerta ai familiari: presentato formale reclamo all’IVASS per la condotta della compagnia</span></b></h3>
<p class="Didefault" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; tab-stops: 36.0pt 72.0pt 108.0pt 144.0pt 180.0pt 216.0pt 252.0pt 288.0pt 324.0pt 360.0pt 396.0pt 432.0pt 468.0pt 504.0pt 540.0pt; margin: 0cm 0cm 4.0pt 0cm;"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">A <b>quasi un anno</b> da una <b>tragedia</b> dalla <b>dinamica ormai ampiamente ricostruita</b>, la famiglia di <b>Kulwinder Kumar</b> non ha ancora ricevuto <b>alcuna offerta risarcitoria</b> da <b>Generali Italia</b>. A bloccare la liquidazione non sono contestazioni sulla dinamica dell’incidente, ma <b>obiezioni di carattere documentale</b> relative alla qualità e ai rapporti di parentela degli aventi diritto. Una situazione che <b>Studio3A-Valore S.p.A</b>., che assiste i familiari della vittima, considera ormai <b>inaccettabile</b>, tanto da aver presentato un <b>formale reclamo all’IVASS</b>, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, mettendo in copia la stessa Generali Italia.</span></p>
<p class="Didefault" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; tab-stops: 36.0pt 72.0pt 108.0pt 144.0pt 180.0pt 216.0pt 252.0pt 288.0pt 324.0pt 360.0pt 396.0pt 432.0pt 468.0pt 504.0pt 540.0pt; margin: 0cm 0cm 4.0pt 0cm;"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">Kulwinder Kumar, 46 anni, cittadino indiano residente a <b>San Vito al Tagliamento</b>, perse la vita la mattina del <b>27 ottobre 2025</b> mentre stava andando <b>al lavoro</b> in <b>bicicletta</b> lungo la <b>SS13 Pontebbana</b>, sul Ponte della Delizia, tra Codroipo e Casarsa. La <b>famiglia</b>, subito dopo la tragedia, tramite l’Area Manager per il Friuli <b>Armando Zamparo</b>, si è rivolta a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale ed internazionale nel risarcimento danni e enella tutela dei diritti dei cittadini, per essere <b>assistita</b> e <b>tutelata</b>. Secondo l’imputazione formulata dalla <b>Procura</b> della Repubblica di Udine, il conducente <b>dell’autocarro</b> che lo investì procedeva a una velocità compresa tra <b>80 e 84 km/h in un tratto con limite di 70</b>, <b>senza mantenere un’adeguata distanza</b> laterale dal ciclista. Dopo l’impatto, secondo la contestazione, si <b>sarebbe dato immediatamente alla fuga. </b>Ma la vicenda non terminò lì. Sempre secondo gli atti della Procura, l’automobilista avrebbe <b>proseguito la marcia con la bicicletta di Kumar incastrata nell’autocarro</b>, fermandosi successivamente per <b>rimuoverla</b> e <b>gettarla in un pozzo</b> nel tentativo di <b>occultarla</b>. All’uomo viene contestata anche la <b>recidiva reiterata e infraquinquennale</b>; era già emerso come il conducente dell’autocarro fosse stato rinviato a giudizio per un <b>altro fatto analogo</b>.<b></b></span></p>
<p class="Didefault" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; tab-stops: 36.0pt 72.0pt 108.0pt 144.0pt 180.0pt 216.0pt 252.0pt 288.0pt 324.0pt 360.0pt 396.0pt 432.0pt 468.0pt 504.0pt 540.0pt; margin: 0cm 0cm 4.0pt 0cm;"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">Già nei mesi successivi all’incidente, la ricostruzione tecnica aveva delineato un <b>quadro estremamente chiaro</b>. Nella richiesta di giudizio immediato la Procura ha rilevato che <b><i>“la prova appare evidente</i></b>”, richiamando tra le fonti di prova anche la <b>consulenza cinematica</b> dell’ing. Marco Pozzati, incaricato dalla stessa Autorità giudiziaria. Per la famiglia, Studio3A ha invece <b>messo a disposizione</b> quale proprio Consulente tecnico l’ing. Iuri Collinassi. Il procedimento penale è nel frattempo ulteriormente avanzato: il 17 luglio 2026 il GIP del Tribunale di Udine ha ammesso il <b>giudizio abbreviato</b>, rinviando il procedimento al prossimo 13 novembre per l’esame dell’imputato e la discussione.</span></p>
<p class="Didefault" style="margin-bottom: 4.0pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; tab-stops: 36.0pt 72.0pt 108.0pt 144.0pt 180.0pt 216.0pt 252.0pt 288.0pt 324.0pt 360.0pt 396.0pt 432.0pt 468.0pt 504.0pt 540.0pt;"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">Sul fronte <b>risarcitorio</b>, Studio3A aveva già prodotto a Generali la <b>documentazione anagrafica</b> acquisita nel Paese d’origine dei familiari di Kulwinder Kumar, <b>completa delle formalità richieste</b>, comprese apostille, legalizzazioni e regolarizzazioni. La <b>compagnia</b>, nell’ambito delle proprie verifiche, ha quindi <b>legittimamente</b> disposto <b>ulteriori accertamenti</b> sulla conformità della documentazione e sull’effettiva sussistenza dei rapporti di parentela. All’esito di tali verifiche, però, è arrivata una <b>contestazione</b> <b>formulata in termini generici</b>: <b>Generali</b> ha infatti comunicato di <b>non essere riuscita a verificare</b> nei registri ufficiali la documentazione prodotta e, conseguentemente, di non poter confermare identità, qualità e rapporti degli aventi diritto con il defunto, <b>senza formulare alcuna offerta risarcitoria. </b>È a quel punto che, contattata da Studio3A per comprendere le ragioni dello stallo, <b>la famiglia ha riferito un episodio particolarmente delicato</b>: secondo il loro racconto, <b>alcuni soggetti</b> incaricati delle verifiche sul posto <b>avrebbero chiesto denaro in cambio di relazioni favorevoli sulla conformità della documentazione e sui rapporti di parentela</b>. I familiari affermano di <b>non aver corrisposto alcuna somma</b>, ritenendo che i documenti prodotti fossero autentici e regolari.<b> </b>Proprio la <b>successione di questi fatti</b> rende oggi necessario, secondo Studio3A, <b>fare piena chiarezza</b>: quali verifiche sono state effettivamente svolte, quali risultanze sono state trasmesse alla compagnia e se tali risultanze abbiano avuto un ruolo nella successiva contestazione della documentazione. Senza formulare accuse né attribuire a Generali condotte che non risultano provate, resta però <b>una situazione di stallo che appare difficilmente comprensibile</b> alla luce della documentazione già prodotta e della gravità del caso.<b></b></span></p>
<p class="Didefault" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; tab-stops: 36.0pt 72.0pt 108.0pt 144.0pt 180.0pt 216.0pt 252.0pt 288.0pt 324.0pt 360.0pt 396.0pt 432.0pt 468.0pt 504.0pt 540.0pt; margin: 0cm 0cm 4.0pt 0cm;"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">Per quanto riguarda <b>la moglie di Kumar</b>, Studio3A sottolinea inoltre come, anche volendo considerare irregolare o insufficiente il certificato di matrimonio, fosse già stato prodotto lo stato di famiglia dal quale emerge <b>la convivenza con la vittima</b>. La donna è <b>madre</b> dei loro due figli e la sua posizione dovrebbe pertanto essere considerata quanto meno quale compagna convivente <i>more uxorio</i>. La stessa Procura, nella richiesta di giudizio immediato, identifica espressamente Reena Rani come “<b>moglie e prossima congiunta</b>” di Kulwinder Kumar, sia in proprio sia quale esercente la responsabilità genitoriale sui due figli minori conviventi. </span></p>
<p class="Didefault" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; tab-stops: 36.0pt 72.0pt 108.0pt 144.0pt 180.0pt 216.0pt 252.0pt 288.0pt 324.0pt 360.0pt 396.0pt 432.0pt 468.0pt 504.0pt 540.0pt; margin: 0cm 0cm 4.0pt 0cm;"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">Particolarmente dura la posizione di <b>Armando Zamparo</b>, Area Manager Studio3A per il Friuli, che segue direttamente i familiari di Kumar: “<i>Qui non stiamo discutendo di una dinamica incerta o di responsabilità ancora tutte da accertare. Esistono una <b>consulenza tecnica</b> della Procura, <b>un procedimento penale</b> arrivato al giudizio abbreviato e una <b>richiesta risarcitoria completa</b> inviata mesi fa. Eppure la famiglia di Kulwinder <b>continua ad attendere anche solo un’offerta</b>. Parliamo di una <b>donna che ha perso il proprio compagno e marito</b> e di <b>due figli che hanno perso il padre</b>. Di fronte a una tragedia di questa gravità, continuare a opporre questioni burocratiche sui documenti dei familiari è qualcosa che facciamo molta fatica ad accettare<b>. Una famiglia non può restare ostaggio della burocrazia assicurativa</b></i>.”</span></p>
<p class="Didefault" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; tab-stops: 36.0pt 72.0pt 108.0pt 144.0pt 180.0pt 216.0pt 252.0pt 288.0pt 324.0pt 360.0pt 396.0pt 432.0pt 468.0pt 504.0pt 540.0pt; margin: 0cm 0cm 4.0pt 0cm;"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">Nel <b>reclamo inviato all’IVASS</b>, Studio3A ha quindi chiesto all’Autorità di vigilanza di accertare la <b>condotta tenuta da Generali</b> <b>Italia</b> nella gestione del sinistro e l’eventuale violazione degli obblighi previsti dal Codice delle Assicurazioni Private, adottando i provvedimenti ritenuti opportuni. <b>Per i familiari di Kulwinder Kumar l’attesa continua</b>. </span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studio3a.net/ciclista-ucciso-mentre-andava-al-lavoro-generali-non-ha-ancora-risarcito-la-famiglia-basta-cavilli-burocratici/">Ciclista ucciso mentre andava al lavoro, Generali non ha ancora risarcito la famiglia: “Basta cavilli burocratici”</a> proviene da <a href="https://www.studio3a.net">Studio3A</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Caso Dorjo Duka, dopo il patteggiamento a due anni, Kleidi Shazivari: «Non sono stato risarcito»</title>
		<link>https://www.studio3a.net/caso-dorjo-duka-dopo-il-patteggiamento-a-due-anni-kleidi-shazivari-non-sono-stato-risarcito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Biasiolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 08:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidenti da Circolazione Stradale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il cugino della vittima precisa un’inesattezza comparsa sulla stampa: la sua posizione risarcitoria è ancora aperta. L’amarezza sua e della famiglia Duka per la pena applicata all’automobilista Non soltanto l’amarezza per una pena che, alla luce delle conseguenze drammatiche di quella notte, i familiari di Dorjo Duka e il cugino Kleidi Shazivari faticano a ritenere [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studio3a.net/caso-dorjo-duka-dopo-il-patteggiamento-a-due-anni-kleidi-shazivari-non-sono-stato-risarcito/">Caso Dorjo Duka, dopo il patteggiamento a due anni, Kleidi Shazivari: «Non sono stato risarcito»</a> proviene da <a href="https://www.studio3a.net">Studio3A</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 class="p1"><b>Il cugino della vittima precisa un’inesattezza comparsa sulla stampa: la sua posizione risarcitoria è ancora aperta. L’amarezza sua e della famiglia Duka per la pena applicata all’automobilista</b><b></b></h3>
<p class="p1">Non soltanto l’amarezza per una pena che, alla luce delle conseguenze drammatiche di quella notte, i familiari di <b>Dorjo Duka</b> e il cugino <b>Kleidi Shazivari</b> faticano a ritenere proporzionata. A pochi giorni dalla conclusione del procedimento penale, si rende necessaria anche una precisazione su un aspetto particolarmente delicato della vicenda: <b>Kleidi non è stato risarcito per le gravissime lesioni riportate nell’incidente e la sua posizione risarcitoria, in capo alla compagnia Adriatic, è tuttora completamente aperta</b>.</p>
<p class="p1">La precisazione arriva dopo la pubblicazione di un articolo relativo alla sentenza con cui il Tribunale di Pordenone ha applicato, su richiesta delle parti, <b>due anni di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale</b> all’automobilista coinvolto nel tragico frontale avvenuto nella notte del <b>21 gennaio 2024 a Ponte Meduna di Zoppola</b>, lungo la Pontebbana.</p>
<p class="p1">Nell’articolo si riferiva, tra l’altro, che l’imputato avrebbe anticipato il ristoro previsto per il cugino della vittima. <b>Una circostanza che, per quanto riguarda Kleidi Shazivari, non corrisponde alla realtà</b>: il giovane non ha ricevuto alcun risarcimento per le conseguenze dell’incidente e Studio3A, che lo assiste insieme all’avv. Laura Fagotto, si prepara ora a <b>procedere giudizialmente</b> per ottenere il riconoscimento integrale dei danni.</p>
<p class="p1">«<i>Quando ho letto che sarei già stato risarcito sono rimasto davvero male</i> &#8211; commenta <b>Kleidi Shazivari</b> -. <i>Non è vero. Da quella notte sono uscito vivo, ma </i><b><i>ho perso una persona che per me era come un fratello</i></b><i>. Dorjo era venuto in Italia proprio per </i><b><i>festeggiare il mio compleanno</i></b><i> e da allora quella data, che dovrebbe essere un giorno felice, sarà per sempre legata alla sua morte. Leggere pubblicamente che avrei già ricevuto un risarcimento, quando invece la mia posizione è ancora aperta, mi ha provocato </i><b><i>ulteriore rabbia e amarezza</i></b>».</p>
<p class="p1">Le conseguenze dello schianto, infatti, non si sono esaurite con il lungo ricovero seguito all’incidente. <b>Kleidi ha subito l’asportazione di una parte dell’intestino</b>, con ripercussioni tuttora presenti sulla digestione e la necessità di seguire un’alimentazione particolarmente rigorosa. Ha inoltre riportato <b>fratture agli arti inferiori</b>, lesioni che continuano a incidere anche sulla sua attività lavorativa: Shazivari lavora infatti come autista e la fatica fisica conseguente ai traumi rende più gravoso lo svolgimento della sua professione. Ma a pesare sono anche <b>le conseguenze psicologiche</b>. Secondo la documentazione specialistica prodotta nel corso della gestione della pratica, <b>l’incidente e soprattutto la morte di Dorjo, avvenuta accanto a lui, hanno profondamente modificato la vita e il modo di essere di Kleidi</b>.</p>
<p class="p1">È proprio su questi aspetti che si concentra oggi il contenzioso risarcitorio. «<i>La posizione di Kleidi è tutt’altro che definita</i> &#8211; spiega il <b>dott. Riccardo Vizzi, </b>Area Manager per il Veneto, di Studio3A a cui la famiglia si è affidata, <i>-. La compagnia chiamata a risarcirlo è </i><b><i>Adriatic</i></b><i> e, allo stato attuale, non è stato raggiunto alcun accordo. Anzi, siamo costretti a procedere in giudizio perché vengono fortemente ridimensionate sia le conseguenze fisiche sia quelle psicologiche dell’incidente</i>. <i>Si arriva a mettere in discussione o comunque a minimizzare il turbamento e le conseguenze psicologiche derivanti dalla perdita di Dorjo, che </i><b><i>è morto accanto a Kleidi e per lui era come un fratello</i></b><i>. E questo nonostante siano state prodotte valutazioni psichiatriche e sia documentato il percorso psicologico affrontato dopo l’incidente. Allo stesso modo riteniamo non adeguatamente considerate le conseguenze delle lesioni fisiche, dall’intervento all’intestino alle fratture agli arti inferiori, con ripercussioni evidenti anche sulla sua attività di autista</i>».Per Studio3A la questione assume un rilievo ancora maggiore considerando che Shazivari viaggiava come <b>terzo trasportato</b>, una posizione che dovrebbe garantire una tutela particolarmente chiara sul piano risarcitorio. «<i>Parliamo di una persona che sedeva sul </i><b><i>sedile del passeggero</i></b><i>, che non aveva alcun ruolo nella causazione del sinistro e che ne ha subito conseguenze devastanti &#8211; </i>sottolinea ancora <b>Riccardo</b> <b>Vizzi</b><i> -. Dopo </i><b><i>quasi tre anni</i></b><i> ci troviamo invece nella condizione di dover iniziare una causa che</i><b> porteremo avanti affinché ogni danno, fisico, psicologico, personale e lavorativo, venga riconosciuto nella sua reale dimensione</b>».</p>
<p class="p1">Anche la famiglia di Dorjo continua a vivere con amarezza l’esito del procedimento penale: «<i>Rispettiamo le decisioni della giustizia, ma </i><b><i>dal punto di vista umano è difficile accettare una pena di questa entità</i></b><i> pensando che Dorjo non c’è più e che Kleidi ha rischiato di morire e porta ancora oggi con sé le conseguenze di quella notte </i>&#8211; spiegano i familiari di Dorjo Duka<i> -. </i><b><i>Nessuna sentenza potrà restituirci Dorjo</i></b><i>. Chiediamo almeno che quanto è accaduto e ciò che Kleidi sta ancora vivendo venga raccontato correttamente</i>».</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studio3a.net/caso-dorjo-duka-dopo-il-patteggiamento-a-due-anni-kleidi-shazivari-non-sono-stato-risarcito/">Caso Dorjo Duka, dopo il patteggiamento a due anni, Kleidi Shazivari: «Non sono stato risarcito»</a> proviene da <a href="https://www.studio3a.net">Studio3A</a>.</p>
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		<title>Risarcimento danni da incidente: dalla denuncia al pagamento</title>
		<link>https://www.studio3a.net/incidente-guida-completa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emanuele Musollini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 08:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidenti da Circolazione Stradale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La guida completa sul risarcimento danni da incidente stradale: informazioni e consigli utili dalla denuncia al pagamento. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studio3a.net/incidente-guida-completa/">Risarcimento danni da incidente: dalla denuncia al pagamento</a> proviene da <a href="https://www.studio3a.net">Studio3A</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Un incidente stradale può avere conseguenze molto diverse: dai semplici danni alla vettura fino a <strong>lesioni fisiche, invalidità permanenti</strong> e, nei casi più gravi, alla morte di una persona. In tutte queste situazioni è importante sapere <strong>come chiedere il risarcimento, quali danni possono essere riconosciuti e quali documenti conservare</strong>.</p>
<p>Ottenere un risarcimento adeguato non significa infatti soltanto comunicare il sinistro alla compagnia assicurativa. La <strong>corretta ricostruzione dell&#8217;incidente</strong>, la documentazione delle lesioni e la <strong>quantificazione di tutte le conseguenze subite</strong> sono passaggi fondamentali.</p>
<h2>Cosa fare subito dopo un incidente stradale</h2>
<p>Il primo obiettivo deve essere mettere in sicurezza le persone coinvolte e, quando necessario, chiamare i soccorsi.</p>
<p>Se ci sono feriti, è importante richiedere l&#8217;intervento delle autorità e del personale sanitario. La documentazione redatta dalle forze dell&#8217;ordine e i <strong>referti medici</strong> possono assumere un ruolo importante nella successiva richiesta di risarcimento.</p>
<p>Quando possibile, è inoltre opportuno raccogliere <strong>fotografie della posizione dei veicoli, della strada, della segnaletica e dei danni riportati</strong>, oltre ai dati dei conducenti, dei veicoli e delle rispettive compagnie assicurative.</p>
<p>In caso di incidente senza feriti, i conducenti possono compilare la <strong>constatazione amichevole di incidente (CAI)</strong>, indicando con precisione la dinamica del sinistro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Chi è responsabile dei danni causati dall&#8217;incidente?</h2>
<p>Il punto di partenza per stabilire il diritto al risarcimento è l&#8217;accertamento della responsabilità.</p>
<p>L&#8217;<strong>articolo 2054 del Codice civile</strong> stabilisce, in linea generale, che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto dalla circolazione, salvo che dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.</p>
<p>La responsabilità non deve però essere valutata in modo automatico. Possono emergere, ad esempio, un <strong>concorso di colpa della vittima</strong>, una responsabilità condivisa tra più conducenti oppure circostanze esterne che hanno contribuito a provocare il sinistro.</p>
<p>Per questo motivo, in presenza di una dinamica controversa, è importante raccogliere tutte le prove disponibili: verbali, fotografie, testimonianze, eventuali riprese video e documentazione relativa alla strada e ai veicoli coinvolti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La denuncia del sinistro e la richiesta di risarcimento</h2>
<p>Dopo l&#8217;incidente bisogna comunicare il sinistro alla propria compagnia assicurativa e, quando ne ricorrono i presupposti, presentare una <strong>formale richiesta di risarcimento</strong> alla compagnia tenuta a risarcire i danni.</p>
<p>La disciplina della procedura è contenuta, tra l&#8217;altro, nell&#8217;<strong>articolo 148 del Codice delle assicurazioni private</strong>. La richiesta deve contenere gli elementi necessari per consentire alla compagnia di identificare il sinistro, valutare le responsabilità e quantificare il danno.</p>
<p>Nel caso di lesioni personali è particolarmente importante allegare la <strong>documentazione sanitaria disponibile</strong> e, una volta terminato il percorso di cura, la documentazione utile a dimostrare gli esiti dell&#8217;infortunio.</p>
<p>L&#8217;articolo 148 prevede, per i sinistri con lesioni personali o decesso, che la compagnia debba formulare una <strong>congrua e motivata offerta</strong> oppure comunicare le ragioni per cui non ritiene di formularla, entro i termini previsti dalla legge.</p>
<p>Per approfondire quali documenti siano necessari, è utile consultare la guida <strong>“<a href="https://www.studio3a.net/documenti-risarcimento/">Documenti per ottenere il giusto risarcimento: la guida completa</a>”</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali danni possono essere risarciti?</h2>
<p>Il risarcimento non riguarda necessariamente soltanto il danno alla macchina.</p>
<p>Una persona che rimane ferita in un incidente può avere diritto al risarcimento dei diversi <strong>pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali</strong> collegati alle lesioni subite.</p>
<p>Tra questi possono rientrare il <strong>danno biologico, il danno morale</strong> e, quando ne ricorrono i presupposti, ulteriori conseguenze derivanti dalla lesione dell&#8217;integrità psicofisica.</p>
<p>Possono inoltre essere considerate le <strong>spese mediche</strong>, le spese sostenute a causa dell&#8217;incidente e, quando adeguatamente dimostrati, i danni patrimoniali conseguenti all&#8217;impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa.</p>
<p>Per comprendere meglio le diverse categorie, è possibile approfondire <strong>“<a href="https://www.studio3a.net/danno-fisico-risarcibile/">Quali sono i tipi di danno fisico risarcibile?</a>”</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come viene calcolato il risarcimento per le lesioni fisiche</h2>
<p>La quantificazione del danno fisico richiede una <strong>valutazione medico-legale</strong>.</p>
<p>Non è sufficiente, quindi, sapere quale sia la diagnosi iniziale: bisogna valutare l&#8217;evoluzione delle lesioni, le cure effettuate, la durata dell&#8217;inabilità temporanea e gli eventuali <strong>postumi permanenti</strong>.</p>
<p>Per le <strong>lesioni di lieve entità</strong>, cioè quelle con postumi permanenti non superiori al 9%, trova applicazione l&#8217;articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, che stabilisce specifici criteri per la liquidazione del danno biologico.</p>
<p>La valutazione può comprendere <strong>giorni di inabilità temporanea</strong> e un&#8217;eventuale percentuale di <strong>invalidità permanente</strong>.</p>
<p>Per le lesioni più gravi, invece, la liquidazione del danno alla salute segue criteri differenti.</p>
<p>Dal <strong>5 marzo 2025</strong> è entrata in vigore la <strong>Tabella Unica Nazionale (T.U.N.)</strong> prevista dall&#8217;articolo 138 del Codice delle assicurazioni per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni di non lieve entità. La Corte di Cassazione è intervenuta nel 2026 sulla portata applicativa della T.U.N., qualificandola come parametro generale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, con particolare riferimento anche alla questione dei sinistri anteriori alla sua entrata in vigore.</p>
<p>Per un approfondimento specifico si può leggere <strong>“<a href="https://www.studio3a.net/calcolo-danni-fisici/">Come si calcola il risarcimento dei danni fisici?</a>”</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il danno morale può essere risarcito?</h2>
<p>Le conseguenze di un incidente non sono necessariamente limitate alla componente fisica.</p>
<p>Una lesione può infatti provocare <strong>sofferenza, dolore e conseguenze sulla vita quotidiana</strong> della persona. Questi aspetti possono assumere rilievo nella valutazione del danno non patrimoniale.</p>
<p>Il <strong>danno morale</strong> non deve però essere considerato automaticamente come una somma aggiuntiva spettante in ogni caso. La sua valutazione deve essere effettuata considerando le conseguenze concretamente subite dalla vittima e le peculiarità del caso concreto.</p>
<p>Il principio è particolarmente importante perché il risarcimento del danno non patrimoniale deve tendere a una <strong>personalizzazione effettiva del pregiudizio subito</strong>, evitando sia duplicazioni sia liquidazioni meramente automatiche.</p>
<p>Sul tema è possibile approfondire <strong>“<a href="https://www.studio3a.net/danno-morale-incidente-stradale/">Il risarcimento per danno morale da incidente stradale</a>”</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Perché è importante certificare correttamente le lesioni</h2>
<p>Uno degli errori più frequenti consiste nel <strong>sottovalutare i problemi fisici</strong> nei primi giorni successivi all&#8217;incidente.</p>
<p>Dolori, limitazioni funzionali e altri sintomi devono essere adeguatamente documentati attraverso il percorso sanitario. Una corretta certificazione consente infatti di ricostruire l&#8217;evoluzione della lesione e di valutarne le conseguenze.</p>
<p>È quindi fondamentale non interrompere autonomamente le cure e <strong>conservare referti, certificati, esami diagnostici, prescrizioni e ricevute delle spese sostenute</strong>.</p>
<p>La documentazione sanitaria assume un ruolo particolarmente importante quando la lesione determina postumi permanenti: l&#8217;accertamento medico-legale costituisce infatti la base per quantificare il danno alla salute.</p>
<p>Per maggiori informazioni si può consultare <strong>“<a href="https://www.studio3a.net/certificare-danno-fisico/">Come certificare un danno fisico da incidente stradale</a>”</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il ruolo della perizia medico-legale</h2>
<p>Quando l&#8217;incidente ha provocato lesioni importanti o postumi permanenti, la <strong>valutazione medico-legale può diventare decisiva</strong>.</p>
<p>Il medico-legale esamina la documentazione sanitaria e valuta i postumi derivanti dall&#8217;incidente, distinguendo le conseguenze temporanee da quelle permanenti.</p>
<p>Una <strong>perizia medico-legale di parte</strong> può inoltre essere utile per verificare se la valutazione proposta dalla compagnia assicurativa sia adeguata.</p>
<p>Questo passaggio può diventare particolarmente importante quando esiste una differenza significativa tra la valutazione della compagnia e quella della persona danneggiata.</p>
<p>Sul punto, è possibile approfondire <strong>“<a href="https://www.studio3a.net/medico-legale-di-parte/">Perizia Medico-Legale di Parte: perché è decisiva nel risarcimento</a>”</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cosa succede dopo la richiesta di risarcimento?</h2>
<p>Una volta ricevuta la richiesta, la compagnia assicurativa procede con gli accertamenti necessari.</p>
<p>Può essere richiesta una visita medico-legale per valutare le lesioni e possono essere effettuate verifiche sulla dinamica dell&#8217;incidente e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti.</p>
<p>Al termine degli accertamenti, la compagnia può formulare un&#8217;<strong>offerta di risarcimento</strong>.</p>
<p>È importante non considerare automaticamente l&#8217;offerta dell&#8217;assicurazione come definitiva o necessariamente corretta. Prima di accettarla è opportuno verificare che siano state considerate <strong>tutte le voci di danno effettivamente documentate</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cosa fare se l&#8217;offerta dell&#8217;assicurazione è troppo bassa?</h2>
<p>Può accadere che la compagnia formuli un&#8217;offerta che la vittima ritenga insufficiente.</p>
<p>In questi casi è possibile <strong>contestare la valutazione e cercare di raggiungere un accordo</strong> attraverso una trattativa.</p>
<p>Prima di accettare una somma a titolo definitivo, è quindi opportuno verificare attentamente quali danni siano stati considerati e quali siano stati eventualmente esclusi o sottovalutati.</p>
<p>Una particolare attenzione deve essere riservata alle <strong>lesioni permanenti</strong>, alle conseguenze sulla vita quotidiana, alle spese sostenute e agli eventuali danni patrimoniali.</p>
<p>Per approfondire questo passaggio si può leggere <strong>“<a href="https://www.studio3a.net/offerta-risarcimento-assicurazione/">Cosa fare se l&#8217;offerta assicurativa di risarcimento è troppo bassa?</a>”</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quando conviene trattare con l&#8217;assicurazione</h2>
<p>La <strong>trattativa stragiudiziale</strong> può consentire di ottenere il risarcimento senza dover necessariamente affrontare una causa.</p>
<p>Questo non significa però che ogni proposta debba essere accettata. La convenienza di una definizione bonaria dipende dall&#8217;entità del danno, dalla documentazione disponibile, dalla valutazione medico-legale e dalla posizione assunta dalla compagnia.</p>
<p>In determinate situazioni può quindi essere utile farsi assistere da un professionista prima di <strong>sottoscrivere un accordo definitivo</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>E se la compagnia non paga?</h2>
<p>Non sempre la procedura si conclude con un pagamento.</p>
<p>La compagnia potrebbe <strong>contestare la responsabilità, negare in tutto o in parte il risarcimento oppure non formulare un&#8217;offerta ritenuta congrua</strong>.</p>
<p>In queste circostanze occorre valutare la possibilità di procedere con gli strumenti previsti dall&#8217;ordinamento, compresi quelli necessari per ottenere giudizialmente il riconoscimento dei propri diritti.</p>
<p>È però importante non saltare direttamente alla causa senza aver verificato attentamente la posizione assicurativa, la documentazione e le procedure preliminari eventualmente necessarie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quanto tempo serve per ottenere il risarcimento?</h2>
<p>Non esiste un tempo uguale per tutti gli incidenti.</p>
<p>I tempi possono dipendere dalla <strong>gravità delle lesioni, dalla necessità di attendere la stabilizzazione dei postumi, dalla complessità della dinamica, dall&#8217;accertamento delle responsabilità</strong> e dal comportamento della compagnia assicurativa.</p>
<p>La stessa procedura prevista dall&#8217;articolo 148 del Codice delle assicurazioni distingue i tempi per i danni alle cose da quelli relativi ai sinistri con <strong>lesioni personali o decesso</strong>. Per questi ultimi, la compagnia ha in linea generale 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dalla legge per formulare l&#8217;offerta o comunicare le proprie determinazioni.</p>
<p>Un incidente con soli danni materiali può quindi essere definito in tempi relativamente brevi, mentre un sinistro con lesioni gravi può richiedere tempi significativamente più lunghi.</p>
<p>Il principio fondamentale è che la richiesta deve essere <strong>adeguatamente documentata</strong>: una valutazione affrettata può infatti portare a una sottostima del danno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come può aiutarti Studio3A a ottenere il giusto risarcimento</h2>
<p>Dopo un incidente stradale, soprattutto quando ci sono <strong>lesioni fisiche, invalidità permanenti o conseguenze economiche importanti</strong>, determinare correttamente il risarcimento spettante non è sempre semplice. La compagnia assicurativa, infatti, effettua una propria valutazione del danno e non sempre la prima proposta ricevuta tiene conto di tutte le conseguenze subite dalla vittima.</p>
<p>È proprio in queste situazioni che può essere utile affidarsi a <strong>Studio3A</strong>, realtà specializzata nella tutela delle persone danneggiate e nell&#8217;assistenza per ottenere il risarcimento dei danni.</p>
<p>Studio3A può affiancare il danneggiato <strong>dalla prima valutazione del caso fino alla definizione della pratica</strong>, analizzando la dinamica dell&#8217;incidente, la documentazione disponibile e le conseguenze fisiche ed economiche riportate.</p>
<p>Un aspetto particolarmente importante riguarda la <strong>valutazione medico-legale delle lesioni</strong>. Quando un incidente provoca postumi permanenti, infatti, una corretta quantificazione del danno biologico può incidere in maniera significativa sull&#8217;importo complessivo del risarcimento. Studio3A può coordinare le attività necessarie per documentare e valutare correttamente le conseguenze dell&#8217;incidente.</p>
<p>L&#8217;assistenza può inoltre riguardare il <strong>rapporto con la compagnia assicurativa</strong>, dalla presentazione della richiesta di risarcimento alla valutazione dell&#8217;offerta eventualmente formulata. Se la somma proposta non risulta adeguata rispetto ai danni effettivamente subiti, è possibile valutare le opportune iniziative per tutelare i diritti del danneggiato.</p>
<p>L&#8217;obiettivo non è semplicemente ottenere un risarcimento, ma fare in modo che vengano <strong>considerate tutte le conseguenze dell&#8217;incidente e che la persona danneggiata riceva quanto effettivamente le spetta</strong> sulla base della legge e della documentazione disponibile.</p>
<p>Per chi ha subito un incidente stradale, rivolgersi a un professionista può quindi significare avere al proprio fianco qualcuno che conosca le procedure, sappia interpretare la documentazione medico-legale e possa confrontarsi con la compagnia assicurativa durante la gestione della pratica.</p>
<p><strong>Studio3A offre una valutazione del caso e accompagna il danneggiato nel percorso necessario per far valere i propri diritti</strong>, con particolare attenzione alla corretta quantificazione dei danni e alla tutela della persona.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studio3a.net/incidente-guida-completa/">Risarcimento danni da incidente: dalla denuncia al pagamento</a> proviene da <a href="https://www.studio3a.net">Studio3A</a>.</p>
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		<title>Morte di Fabio Segato, condanna in appello dopo l&#8217;assoluzione per l’automobilista: 8 mesi e 3 anni di sospensione della patente</title>
		<link>https://www.studio3a.net/morte-di-fabio-segato-condanna-in-appello-dopo-lassoluzione-per-lautomobilista-8-mesi-e-3-anni-di-sospensione-della-patente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Biasiolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidenti da Circolazione Stradale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studio3a.net/?p=23401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il commento della famiglia: “Nulla ci porterà indietro Fabio, ma finalmente respiriamo un minimo di giustizia dopo cinque anni di dolore” La Corte d’Appello di Trieste ha condannato Renzo Bellomo, oggi 97enne, a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, disponendo inoltre la sospensione della patente di guida per tre anni, all’esito del processo d’appello [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studio3a.net/morte-di-fabio-segato-condanna-in-appello-dopo-lassoluzione-per-lautomobilista-8-mesi-e-3-anni-di-sospensione-della-patente/">Morte di Fabio Segato, condanna in appello dopo l&#8217;assoluzione per l’automobilista: 8 mesi e 3 anni di sospensione della patente</a> proviene da <a href="https://www.studio3a.net">Studio3A</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Il commento della famiglia: “<em>Nulla ci porterà indietro Fabio, ma finalmente </em></strong><strong><em>respiriamo un minimo di giustizia dopo cinque anni di dolore</em></strong><strong>”</strong></h3>
<p>La Corte d’Appello di Trieste ha condannato <strong>Renzo Bellomo</strong>, oggi 97enne, a <strong>otto mesi di reclusione</strong>, con<strong> pena sospesa</strong>, disponendo inoltre la <strong>sospensione della patente</strong> di guida per <strong>tre anni</strong>, all’esito del processo d’appello per il tragico <strong>incidente stradale</strong> costato la vita a <strong>Fabio Segato</strong>, il <strong>43enne</strong> collaudatore e istruttore di moto di <strong>Portogruaro</strong> deceduto il <strong>12 marzo 2021</strong>, dopo otto giorni di agonia. Una sentenza che <strong>non potrà restituire Fabio ai suoi cari</strong>, ma che, dopo oltre <strong>cinque anni di battaglie</strong>, rappresenta per la sua famiglia una prima e importante risposta alla richiesta di <strong>verità</strong> e <strong>giustizia</strong> che ha accompagnato fin dall’inizio questa dolorosa vicenda.</p>
<p>La decisione arriva al termine di un <strong>percorso giudiziario</strong> particolarmente lungo e travagliato e dopo <strong>l’assoluzione pronunciata in primo grado </strong>dal Tribunale di Udine, contro la quale aveva presentato appello il Procuratore Generale di Trieste, dott. Carlo Maria Zampi. Un’iniziativa che aveva riacceso le speranze dei familiari e che ha condotto a un <strong>esito completamente diverso </strong>davanti ai giudici di secondo grado. Per la famiglia di Fabio, infatti, la priorità non è mai stata quella di ottenere una somma di denaro, ma di vedere accertate la <strong>dinamica</strong> dell’incidente e le relative <strong>responsabilità</strong>. Nessun risarcimento potrà infatti <strong>mai compensare la perdita di un compagno</strong>, di un figlio e di un fratello, né restituire alla famiglia ciò che le è stato tolto. Il risarcimento assicurativo ha sempre rappresentato per loro solo ed esclusivamente una conseguenza prevista dalla legge a fronte di un<strong> danno così irreparabile e distruttivo</strong>, non il fine della battaglia portata avanti in questi anni. Proprio per questa ragione, anche il comportamento <strong>totalmente silente</strong> tenuto sul versante assicurativo viene vissuto dai familiari come particolarmente mortificante. A oltre cinque anni e mezzo dal sinistro, infatti, non è stato ancora corrisposto loro alcun risarcimento da <strong>Unipol Assicurazioni S.p.A.</strong>, già UnipolSai, compagnia assicuratrice della vettura coinvolta costringendo per tale motivo la famiglia a procedere anche con una <strong>causa civile. </strong>La contestazione della famiglia non riguarda soltanto il mancato pagamento in sé, ma soprattutto il significato di un<strong>’attesa così lunga</strong>: l’assenza, dopo oltre cinque anni, di una risposta concreta viene percepita come un’ulteriore mancanza di attenzione e di rispetto nei confronti di Fabio e del dolore dei suoi cari. La situazione, peraltro,<strong> si trascina da anni</strong>. Già nell’<strong>ottobre del 2022</strong>, quando il Gup di Udine aveva disposto il <strong>rinvio a giudizio</strong> di Bellomo, <strong>Studio3A</strong> aveva evidenziato pubblicamente come, nonostante gli elementi emersi nel procedimento penale, alla famiglia non fosse stato ancora corrisposto alcun importo.</p>
<p>I <strong>familiari</strong> di Fabio — la compagna, i genitori e la sorella — si erano affidati fin dall’inizio a <strong>Studio3A-Valore S.p.A</strong>., società specializzata a livello nazionale e internazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, attraverso il General Manager dott. <strong>Riccardo Vizzi</strong>, per essere assistiti e tutelati, unitamente all’avv. <strong>Elisabetta Zuliani</strong>, messa a disposizione dallo studio. «<em>Finalmente possiamo respirare <strong>un minimo di giustizia </strong>per tutto quello che abbiamo attraversato in questi anni</em> — commentano i familiari —. <em>Quello che abbiamo sempre chiesto è che venisse accertato<strong> come e perché Fabio abbia perso la vita</strong> e che fossero riconosciute le <strong>responsabilità</strong> per quanto accaduto. Nessuna condanna e nessun risarcimento potranno mai restituircelo o ripagare il nostro dolore, ma<strong> il rispetto verso la memoria di Fabio</strong>, verso ciò che ci è stato così brutalmente strappato era dovuto e doveroso.  Siamo grati a Studio3A per il lavoro svolto e per avere <strong>continuato a essere al nostro fianco</strong> anche nei momenti più difficili. Ciò che oggi troviamo mortificante è che ci sia voluto tutto questo tempo semplicemente per avere un minimo di giustizia, per ora solo parziale atteso il comportamento di Unipol in questi anni.</em>&#8220;.</p>
<p>Una sofferenza iniziata la mattina del<strong> 4 marzo 2021</strong>, lungo la Strada Regionale 463, all’intersezione semaforizzata con via Valeriana, a San Daniele del Friuli. <strong>Fabio Segato</strong> stava procedendo in sella a una Ducati Diavel quando entrò in collisione con la Volkswagen Tiguan condotta da <strong>Bellomo</strong>, proveniente dalla direzione opposta e impegnata in una manovra di <strong>svolta a sinistra</strong>. Nel corso delle indagini, la <strong>consulenza cinematica</strong> disposta dalla Procura aveva <strong>ricostruito nel dettaglio la dinamica</strong>, evidenziando la <strong>mancata precedenza </strong>durante la manovra. Lo stesso automobilista aveva ammesso di avere visto sopraggiungere la moto, ma di avere ritenuto di riuscire comunque a completare la svolta.</p>
<p>”<em>È importante chiarire che questa famiglia non ha <strong>mai condotto una battaglia per il denaro</strong></em> — sottolinea il dott. Riccardo Vizzi —. <em>La sentenza della Corte d’Appello rappresenta, sotto questo profilo, una <strong>risposta di grande rilievo</strong>, sebbene non possa naturalmente cancellare il <strong>dolore</strong>. Il risarcimento del danno ai congiunti è visto per loro come una <strong>conseguenza giuridica </strong>prevista dal nostro ordinamento, consci che nessuna somma potrà mai compensare una perdita simile. Ciò che riteniamo non più comprensibile è il<strong> silenzio protrattosi per oltre cinque anni e mezzo </strong>e l’assenza di qualsiasi soluzione concreta. È un comportamento che la famiglia vive come mortificante per ciò che rappresenta sul piano <strong>umano</strong>: un’ulteriore attesa imposta a persone che hanno già sopportato un <strong>dolore enorme</strong>. La causa civile è pendente e continueremo a tutelare i nostri assistiti con la stessa determinazione dimostrata fin dal primo giorno, auspicando che la compagnia abbandoni finalmente questa posizione e apra un <strong>confronto serio</strong>, rispettoso e concretamente finalizzato alla definizione della vicenda</em>&#8220;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studio3a.net/morte-di-fabio-segato-condanna-in-appello-dopo-lassoluzione-per-lautomobilista-8-mesi-e-3-anni-di-sospensione-della-patente/">Morte di Fabio Segato, condanna in appello dopo l&#8217;assoluzione per l’automobilista: 8 mesi e 3 anni di sospensione della patente</a> proviene da <a href="https://www.studio3a.net">Studio3A</a>.</p>
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		<item>
		<title>SS110, madre e figlio morti nello schianto: fissata &#8211; a oltre due anni e  mezzo dalla tragedia &#8211; l’udienza preliminare nel Tribunale di Taranto</title>
		<link>https://www.studio3a.net/ss110-madre-e-figlio-morti-nello-schianto-fissata-a-oltre-due-anni-e-mezzo-dalla-tragedia-ludienza-preliminare-nel-tribunale-di-taranto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Biasiolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidenti da Circolazione Stradale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’incidente stradale si è consumato su un tratto da anni al centro delle richieste di messa in sicurezza: la famiglia, ora, chiede venga fatta giustizia A oltre due anni e mezzo (!) dalla tragedia, il procedimento penale per il terribile incidente stradale costato la vita a Inna Aprilova e al figlio Alexander entra finalmente in [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>L’incidente stradale si è consumato su un tratto da anni al centro delle richieste di messa in sicurezza: la famiglia, ora, chiede venga fatta giustizia</strong></h3>
<p class="Didefault" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; tab-stops: 36.0pt 72.0pt 108.0pt 144.0pt 180.0pt 216.0pt 252.0pt 288.0pt 324.0pt 360.0pt 396.0pt 432.0pt 468.0pt 504.0pt 540.0pt; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">A oltre <b>due anni e mezzo</b> (!) dalla tragedia, il <b>procedimento penale</b> per il terribile <b>incidente stradale</b> costato la vita a <b>Inna Aprilova</b> e al figlio <b>Alexander </b>entra finalmente in una fase decisiva.</span></p>
<p class="Didefault" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; tab-stops: 36.0pt 72.0pt 108.0pt 144.0pt 180.0pt 216.0pt 252.0pt 288.0pt 324.0pt 360.0pt 396.0pt 432.0pt 468.0pt 504.0pt 540.0pt; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">Il <b>20 ottobre 2026</b>, alle ore <b>9</b>, davanti al Giudice per l&#8217;Udienza Preliminare del Tribunale di Taranto dott. Pompeo Carriere, è stata fissata l&#8217;udienza nei confronti di <b>A.R</b>., 27 anni, residente a Buonabitacolo (Salerno), per il quale la <b>Procura</b> ha chiesto il <b>rinvio a giudizio</b> nell&#8217;ambito del procedimento per omicidio stradale. La richiesta del <b>Pubblico Ministero</b> risale al 24 novembre 2025. Un&#8217;attesa inevitabilmente <b>lunga</b> e <b>dolorosa</b> per una famiglia già <b>duramente colpita</b>, che ora confida che anche sul piano penale possano essere accertate fino in fondo le responsabilità per quanto accaduto quel <b>16 aprile 2024</b>.</span></p>
<p class="Didefault" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; tab-stops: 36.0pt 72.0pt 108.0pt 144.0pt 180.0pt 216.0pt 252.0pt 288.0pt 324.0pt 360.0pt 396.0pt 432.0pt 468.0pt 504.0pt 540.0pt; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">La tragedia si consumò nel <b>pomeriggio</b> lungo la <b>Strada Statale 100</b>, al km 52+500, nel territorio di Mottola, in località San Basilio. La Kia Sportage condotta da <b>Inna Aprilova</b>, sulla quale viaggiavano anche il <b>marito</b> e il <b>figlio</b>, percorreva la statale in direzione opposta rispetto all&#8217;autoarticolato Scania condotto da A.R. Secondo quanto ricostruito il <b>mezzo pesante</b>, dopo aver affrontato una curva verso sinistra, <b>perse il controllo</b>, si intraversò e <b>invase</b> <b>completamente la corsia opposta</b>, finendo contro la Kia. L&#8217;impatto fu devastante: l&#8217;automobile venne spinta all&#8217;indietro e scaraventata nella cunetta laterale, dove si ribaltò. Gli accertamenti tecnici hanno restituito anche un dato particolarmente significativo. Dal cronotachigrafo dello Scania è stata rilevata una velocità di <b>90 chilometri orari</b> immediatamente prima dell&#8217;impatto, in un tratto nel quale il <b>limite era fissato a 50 km/h</b>. </span></p>
<p class="Didefault" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; tab-stops: 36.0pt 72.0pt 108.0pt 144.0pt 180.0pt 216.0pt 252.0pt 288.0pt 324.0pt 360.0pt 396.0pt 432.0pt 468.0pt 504.0pt 540.0pt; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">Per essere <b>assistita</b> in tutte le conseguenze della tragedia, tramite l’Area Manager per la Puglia <b>Luigi Cisonna</b>, la famiglia si è affidata a <b>Studio3A-Valore S.p.A.,</b> società specializzata a livello nazionale e internazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, con l&#8217;assistenza dell&#8217;avv. <b>Aldo Fornari </b>per gli aspetti penali. <b>Studio3A</b>, inoltre, ha messo a disposizione della famiglia l’ing. <b>Maurizio Scudella</b> quale <b>Consulente tecnico di parte</b> per gli accertamenti cinematici indetti dalla Procura nelle indagini.<br />
Sul piano <b>civilistico</b>, il percorso <b>risarcitorio</b> si è già concluso: grazie all&#8217;attività svolta da <b>Studio3A</b>, la famiglia è stata <b>integralmente risarcita</b>. Resta ora aperto il capitolo <b>penale</b> e l&#8217;attesa che la giustizia faccia il suo corso per una <b>tragedia</b> che ha <b>spezzato una famiglia</b> e profondamente colpito l&#8217;intera comunità.</span></p>
<p class="Didefault" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; tab-stops: 36.0pt 72.0pt 108.0pt 144.0pt 180.0pt 216.0pt 252.0pt 288.0pt 324.0pt 360.0pt 396.0pt 432.0pt 468.0pt 504.0pt 540.0pt; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">Ma il dramma non può essere separato dal <b>luogo in cui si è consumato</b>. Il km 52+500 della Statale 100 si trova infatti in uno dei <b>tratti da anni al centro di appelli</b>, interventi e richieste per una maggiore <b>sicurezza stradale</b>. Proprio l&#8217;area di San Basilio è stata più volte teatro di <b>incidenti gravissimi</b> e proprio qui da tempo viene richiesta una <b>modifica sostanziale dell&#8217;assetto viario</b>, compresa la realizzazione di una nuova rotatoria.</span></p>
<p class="Didefault" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; tab-stops: 36.0pt 72.0pt 108.0pt 144.0pt 180.0pt 216.0pt 252.0pt 288.0pt 324.0pt 360.0pt 396.0pt 432.0pt 468.0pt 504.0pt 540.0pt; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">Non è un dato secondario che l&#8217;incidente del 16 aprile 2024 sia avvenuto al km 52+500, praticamente al limite del tratto oggi interessato dal <b>progetto di completamento funzionale e messa in sicurezza</b> della SS100, che prevede l&#8217;ampliamento dell&#8217;arteria, la realizzazione della doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia e la revisione delle intersezioni. Negli ultimi anni l&#8217;iter ha registrato <b>passi concreti</b>, che arrivano però dopo <b>anni di richieste di intervento</b> e una lunga sequenza di incidenti gravi e mortali su questa arteria. Anche dopo la tragedia, sulla stessa Statale 100 si sono continuati a registrare schianti di estrema gravità. La <b>sicurezza stradale</b> non può essere affidata soltanto alla prudenza di chi guida: nei punti caratterizzati da elevata incidentalità servono <b>infrastrutture</b> capaci di ridurre concretamente il rischio e, soprattutto, tempi certi per realizzarle. Per questo l&#8217;auspicio è che gli <b>interventi</b> programmati sulla Statale 100 possano ora procedere <b>senza ulteriori rallentamenti</b>, affinché tragedie come quella che ha distrutto questa famiglia non debbano più ripetersi.</span></p>
<p class="Didefault" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; tab-stops: 36.0pt 72.0pt 108.0pt 144.0pt 180.0pt 216.0pt 252.0pt 288.0pt 324.0pt 360.0pt 396.0pt 432.0pt 468.0pt 504.0pt 540.0pt; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">Per i familiari di Inna Aprilova e Alexander Pastore, intanto, il prossimo appuntamento è fissato al <b>20 ottobre</b>. Dopo una lunga attesa, sarà il primo importante passaggio davanti al giudice nel percorso verso <b>l&#8217;accertamento giudiziario delle responsabilità.</b></span></p>
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		<title>Morì nello schianto frontale a Casarile: patteggia un anno e dieci mesi il conducente responsabile dell’incidente stradale</title>
		<link>https://www.studio3a.net/mori-nello-schianto-frontale-a-casarile-patteggia-un-anno-e-dieci-mesi-il-conducente-responsabile-dellincidente-stradale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Biasiolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidenti da Circolazione Stradale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Arriva la condanna per l’automobilista coinvolto nel sinistro costato la vita a Javier Toledo Garcia: la perizia cinematica aveva confermato l’invasione della corsia CASARILE (MILANO) – Si è concluso nei giorni scorsi, con l’accoglimento della richiesta di applicazione della pena, il procedimento penale per il tragico incidente stradale costato la vita a Javier Toledo Garcia, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studio3a.net/mori-nello-schianto-frontale-a-casarile-patteggia-un-anno-e-dieci-mesi-il-conducente-responsabile-dellincidente-stradale/">Morì nello schianto frontale a Casarile: patteggia un anno e dieci mesi il conducente responsabile dell’incidente stradale</a> proviene da <a href="https://www.studio3a.net">Studio3A</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3 class="p1"><b>Arriva la condanna per l’automobilista coinvolto nel sinistro costato la vita a Javier Toledo Garcia: la perizia cinematica aveva confermato l’invasione della corsia</b></h3>
<p class="p1">CASARILE (MILANO) – Si è concluso nei giorni scorsi, con <b>l’accoglimento</b> della richiesta di applicazione della <b>pena</b>, il <b>procedimento penale</b> per il tragico <b>incidente stradale</b> costato la vita a <b>Javier Toledo Garcia</b>, 49 anni, lo scorso 21 dicembre 2024 a <b>Casarile</b>, in provincia di Milano.<br />
Il Giudice ha applicato a <b>G.L.T</b>., nato a <b>Cremona</b>, residente a <b>Pavia</b> e oggi 76enne, la <b>pena patteggiata</b> di <b>un anno e dieci mesi</b>, con concessione della sospensione condizionale, oltre alla <b>sospensione della patente</b> di guida per lo stesso periodo.</p>
<p class="p1">L’uomo era finito sotto procedimento per <b>omicidio stradale</b> in qualità di conducente della Mercedes EQC che, quella sera, intorno alle <b>18:45</b>, sulla ex statale 35 in direzione Binasco, si era scontrata frontalmente con la Fiat Punto guidata da Javier Toledo Garcia. Un impatto violentissimo che, nonostante i soccorsi del 118 arrivati tempestivamente sul posto, purtroppo, <b>non aveva lasciato scampo</b> al quarantanovenne di origine domenicana.</p>
<p class="p1">La <b>famiglia</b> della vittima per essere <b>assistita</b> si era rivolta sin da subito, attraverso il Consulente per la Liguria e la Lombardia <b>dott. Simone Carlini</b>, a <b>Studio3A-Valore S.p.A</b>., società specializzata a livello nazionale e internazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, per essere assistita in tutte le <b>delicate fasi</b> successive alla tragedia. Per la parte <b>penale</b>, Studio3A ha inoltre messo a disposizione dei familiari l’avv. Laura Carla Bastia.</p>
<p class="p1">Uno degli elementi centrali dell’inchiesta è stato <b>l’accertamento tecnico</b> disposto dalla Procura della Repubblica di Pavia per ricostruire con precisione la <b>dinamica</b> del sinistro. La Procura, infatti, aveva affidato la <b>perizia cinematica</b> all’ing. Emanuele Fracasso, mentre la famiglia di Javier, aveva potuto contare come proprio <b>Consulente Tecnico di parte</b> sull’ing. Alberto Mariani, messo a disposizione da Studio3A.</p>
<p class="p1">Le risultanze dell’accertamento hanno ricostruito in maniera <b>chiara</b> la dinamica dello schianto: la Mercedes condotta da <b>G.L.T. procedeva a una velocità superiore ai limiti vigenti</b> e ha <b>invaso la corsia di marcia</b> percorsa dalla Fiat Punto di Javier Toledo Garcia, che viaggiava invece <b>regolarmente nella propria corsia</b>, a una <b>velocità commisurata alle condizioni della strada e inferiore ai 70 km/h</b>. L’invasione di corsia ha provocato il <b>violento scontro frontale</b>, attribuendo così la responsabilità dell’incidente al conducente della Mercedes.</p>
<p class="p1">Nonostante l’accertamento delle responsabilità e un percorso sul fronte risarcitorio conclusosi con <b>l’integrale risarcimento</b> dei familiari di Javier, il risultato non può cancellare ciò che è accaduto. Nessuna sentenza e nessun risarcimento potranno restituire Javier Toledo Garcia ai suoi cari né <b>colmare il vuoto lasciato dalla sua morte</b>. L’esito del procedimento rappresenta però almeno il <b>riconoscimento delle responsabilità</b> per quanto accaduto e un punto fermo nel lungo e doloroso percorso di <b>giustizia</b> affrontato dalla sua famiglia.</p>
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		<item>
		<title>I nuovi importi del 2026 per il danno biologico di lieve entità</title>
		<link>https://www.studio3a.net/micropermanenti-importi-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emanuele Musollini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidenti da Circolazione Stradale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studio3a.net/?p=23386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 2026 sono cambiati gli importi utilizzati per quantificare il danno biologico di lieve entità, cioè le lesioni derivanti da incidenti stradali che comportano un&#8217;invalidità permanente compresa tra l&#8217;1% e il 9%, comunemente definite micropermanenti. L&#8217;aggiornamento è particolarmente importante per chi ha riportato lesioni fisiche, come cervicalgia, distorsioni, fratture di modesta entità o postumi permanenti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studio3a.net/micropermanenti-importi-2026/">I nuovi importi del 2026 per il danno biologico di lieve entità</a> proviene da <a href="https://www.studio3a.net">Studio3A</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 2026 sono cambiati gli importi utilizzati per quantificare il <a href="https://www.studio3a.net/danno-biologico-lieve/"><strong>danno biologico di lieve entità</strong></a>, cioè le lesioni derivanti da incidenti stradali che comportano un&#8217;invalidità permanente compresa tra l&#8217;1% e il 9%, comunemente definite micropermanenti.</p>
<p>L&#8217;aggiornamento è particolarmente importante per chi ha riportato lesioni fisiche, come cervicalgia, distorsioni, fratture di modesta entità o postumi permanenti conseguenti a un sinistro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quanto vale il danno biologico nel 2026?</h2>
<p>Il riferimento normativo è l&#8217;articolo 139 del <strong>D.Lgs. 209/2005, Codice delle assicurazioni private</strong>, che disciplina la liquidazione delle lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.</p>
<p>Il <strong>Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20 luglio 2026</strong>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026, ha aggiornato gli importi del 2,6%, sulla base della variazione dell&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo.</p>
<p>Dal mese di aprile 2026:</p>
<ul>
<li>il valore del <strong>primo punto di invalidità permanente</strong> è pari a <strong>988,45 euro</strong>;</li>
<li>il valore giornaliero dell&#8217;<strong>inabilità temporanea assoluta</strong> è pari a <strong>57,64 euro</strong>.</li>
</ul>
<p>L&#8217;importo effettivamente spettante, tuttavia, non si ottiene semplicemente moltiplicando la percentuale di invalidità per 988,45 euro. Il sistema previsto dall&#8217;articolo 139 tiene conto anche dell&#8217;età del danneggiato e della percentuale di invalidità accertata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Micropermanenti: quando sono risarcibili?</h2>
<p>Per rientrare nella disciplina dell&#8217;articolo 139, la menomazione permanente deve essere compresa tra <strong>1% e 9%</strong>.</p>
<p>È importante sottolineare che &#8220;lieve entità&#8221; è una definizione giuridica e medico-legale e non significa necessariamente che il danno sia irrilevante. Anche una piccola invalidità può determinare dolore, limitazioni funzionali o difficoltà nello svolgimento delle normali attività quotidiane.</p>
<p>Il risarcimento può comprendere sia il danno permanente sia quello temporaneo. Quest&#8217;ultimo riguarda il periodo necessario per raggiungere la guarigione o la stabilizzazione dei postumi e può essere riconosciuto in misura totale o parziale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Colpo di frusta: serve la prova dei postumi</h2>
<p>Il colpo di frusta è una delle lesioni più frequenti dopo un tamponamento. Dolore cervicale, rigidità, limitazione dei movimenti e cefalea possono persistere anche per un determinato periodo dopo l&#8217;incidente.</p>
<p>Per ottenere il <a href="https://www.studio3a.net/colpo-di-frusta/"><strong>risarcimento per un colpo di frusta</strong></a>, però, non è sufficiente riferire la presenza di dolore o di altri disturbi. Quando vengono richiesti danni permanenti, è necessario che la menomazione sia adeguatamente documentata e accertata sotto il profilo medico-legale.</p>
<p>Su questo aspetto è intervenuta anche la <strong>Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza n. 15466 del 10 giugno 2025</strong>, ribadendo l&#8217;importanza dell&#8217;obiettività medico-legale nell&#8217;accertamento delle lesioni di lieve entità disciplinate dall&#8217;articolo 139 del Codice delle assicurazioni.</p>
<p>La documentazione sanitaria assume quindi un ruolo fondamentale: referti del pronto soccorso, visite specialistiche, esami diagnostici, prescrizioni, fisioterapia e certificazioni mediche possono contribuire a dimostrare l&#8217;evoluzione della lesione e gli eventuali postumi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Danno temporaneo e permanente</h2>
<p>Nel calcolo del risarcimento occorre distinguere due componenti principali.</p>
<p>Il <strong>danno biologico temporaneo</strong> riguarda il periodo in cui la persona non ha ancora recuperato completamente la propria integrità psicofisica. Nel 2026 il parametro per un giorno di inabilità temporanea assoluta è di 57,64 euro, mentre l&#8217;importo viene proporzionalmente ridotto in caso di inabilità parziale.</p>
<p>Il <strong>danno biologico permanente</strong>, invece, riguarda i postumi destinati a rimanere dopo la stabilizzazione delle condizioni di salute e viene quantificato attraverso la percentuale di invalidità riconosciuta.</p>
<p>A seconda del caso possono inoltre essere rilevanti le spese mediche, fisioterapiche e riabilitative documentate e altre conseguenze patrimoniali risarcibili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Perché è importante verificare la proposta dell&#8217;assicurazione</h2>
<p>Il valore indicato dalla compagnia assicurativa non dovrebbe essere accettato senza aver prima verificato che la valutazione del danno sia completa.</p>
<p>Occorre controllare la percentuale di invalidità permanente, i giorni di inabilità temporanea, l&#8217;età del danneggiato, la documentazione sanitaria e le eventuali ulteriori conseguenze risarcibili.</p>
<p>Una valutazione medico-legale corretta è particolarmente importante nei casi in cui i postumi siano contestati o difficili da dimostrare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come può aiutarti Studio3A</h2>
<p>Chi ha subito un incidente può avere difficoltà a comprendere se la proposta dell&#8217;assicurazione sia corretta e se tutte le conseguenze del danno siano state considerate.</p>
<p><strong>Studio3A</strong> offre assistenza nella gestione delle pratiche di risarcimento conseguenti a incidenti stradali, occupandosi della ricostruzione del sinistro, della raccolta della documentazione, del supporto medico-legale e della gestione dei rapporti con le compagnie assicurative.</p>
<p>L&#8217;obiettivo è consentire al danneggiato di affrontare la richiesta di risarcimento con una valutazione completa delle conseguenze dell&#8217;incidente e dei propri diritti.</p>
<h3>Importi 2026: in sintesi</h3>
<p>Per chi deve richiedere un <a href="https://www.studio3a.net/il-giusto-risarcimento-da-incidente-stradale/danni-fisici/">risarcimento per danni fisici da incidente</a>, i principali valori aggiornati sono:</p>
<p><strong>988,45 euro</strong>: valore del primo punto di invalidità permanente.</p>
<p><strong>57,64 euro</strong>: valore giornaliero dell&#8217;inabilità temporanea assoluta.</p>
<p><strong>1%-9%</strong>: intervallo delle invalidità permanenti considerate micropermanenti.</p>
<p><strong>Norma di riferimento:</strong> articolo 139 del Codice delle assicurazioni private.</p>
<p><strong>Aggiornamento:</strong> Decreto MIMIT 20 luglio 2026, con incremento del 2,6%.</p>
<p>Il calcolo finale del risarcimento deve comunque essere effettuato considerando le caratteristiche specifiche di ogni singolo caso.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studio3a.net/micropermanenti-importi-2026/">I nuovi importi del 2026 per il danno biologico di lieve entità</a> proviene da <a href="https://www.studio3a.net">Studio3A</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Danno biologico di lieve entità e micropermanenti: la guida</title>
		<link>https://www.studio3a.net/danno-biologico-lieve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emanuele Musollini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidenti da Circolazione Stradale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studio3a.net/?p=23381</guid>

					<description><![CDATA[<p>La guida completa di Studio3A sulle lesioni micropermanenti e sul danno biologico di lieve entità da incidente stradale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studio3a.net/danno-biologico-lieve/">Danno biologico di lieve entità e micropermanenti: la guida</a> proviene da <a href="https://www.studio3a.net">Studio3A</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Subire un infortunio in un incidente stradale non significa necessariamente riportare lesioni gravi o invalidità permanenti elevate. Anche un trauma apparentemente modesto, però, può lasciare conseguenze durature e dare diritto a un risarcimento.</p>
<p>È il caso delle cosiddette <strong>lesioni micropermanenti</strong>, una categoria molto frequente nel risarcimento dei danni da circolazione stradale. Vi rientrano, in particolare, quei postumi permanenti di lieve entità che determinano un&#8217;invalidità compresa tra <strong>1 e 9 punti percentuali</strong>.</p>
<p>Il fatto che si tratti di una percentuale contenuta non significa che il danno sia irrilevante. Una limitazione permanente della mobilità cervicale, una cicatrice, una riduzione funzionale articolare o i postumi di un trauma possono incidere concretamente sulla vita quotidiana della persona.</p>
<p>Per questo è importante sapere come vengono accertate le micropermanenti, come vengono calcolate, quali documenti servono e quali sono le regole applicabili nel 2026.</p>
<h2>Cosa sono le micropermanenti</h2>
<p>Nel linguaggio medico-legale e assicurativo, con il termine <strong>micropermanenti</strong> si indicano generalmente le conseguenze permanenti di una lesione dell&#8217;integrità psicofisica comprese tra <strong>1 e 9 punti percentuali di invalidità permanente</strong>.</p>
<p>La disciplina di riferimento, per gli incidenti derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, è contenuta nell&#8217;<strong>articolo 139 del D.Lgs. 209/2005, Codice delle assicurazioni private</strong>.</p>
<p>La norma stabilisce i criteri per la liquidazione del danno biologico derivante da lesioni di lieve entità e distingue, sostanzialmente, tra:</p>
<ul>
<li>danno biologico temporaneo;</li>
<li>danno biologico permanente;</li>
<li>eventuale personalizzazione del risarcimento nei casi previsti dalla legge.</li>
</ul>
<p>Il danno biologico consiste nella lesione temporanea o permanente dell&#8217;integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita, indipendentemente dalla capacità del soggetto di produrre reddito.</p>
<p>È quindi fondamentale non confondere la percentuale di invalidità permanente con la durata della malattia o dell&#8217;inabilità temporanea.</p>
<p>Una persona può, ad esempio, avere diversi giorni di inabilità temporanea e, una volta raggiunta la stabilizzazione clinica, riportare un postumo permanente dell&#8217;1%, 2%, 3% o superiore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quando un danno biologico viene definito di lieve entità</h2>
<p>Il discrimine fondamentale è rappresentato dalla percentuale di invalidità permanente.</p>
<p>Per le lesioni comprese tra <strong>1 e 9 punti</strong>, il sistema di liquidazione segue le regole specifiche previste dall&#8217;art. 139 del Codice delle assicurazioni.</p>
<p>Dal 10% in poi si entra invece nell&#8217;ambito delle cosiddette macropermanenti, per le quali dal 2025 è diventata operativa la <strong>Tabella Unica Nazionale (T.U.N.)</strong>, introdotta dal d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.</p>
<p>La T.U.N. riguarda infatti le menomazioni comprese tra 10 e 100 punti e non sostituisce il sistema previsto dall&#8217;art. 139 per le lesioni di lieve entità. (<a title="Gazzetta Ufficiale" href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/02/18/25G00019/SG?utm_source=chatgpt.com">Gazzetta Ufficiale</a>)</p>
<p>Questa distinzione è particolarmente importante perché evita di applicare alle micropermanenti criteri di liquidazione propri delle invalidità superiori al 9%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali sono le lesioni micropermanenti più frequenti</h2>
<p>Le micropermanenti possono derivare da moltissime tipologie di trauma.</p>
<p>Tra le più frequenti conseguenze degli incidenti stradali si possono trovare:</p>
<ul>
<li>distorsioni e traumi del rachide cervicale;</li>
<li>limitazioni permanenti della mobilità del collo;</li>
<li>esiti di fratture di lieve entità;</li>
<li>cicatrici permanenti;</li>
<li>limitazioni funzionali degli arti;</li>
<li>esiti di traumi alla spalla;</li>
<li>deficit articolari;</li>
<li>postumi di traumi al ginocchio o al polso;</li>
<li>alterazioni funzionali conseguenti a traumi muscolo-scheletrici.</li>
</ul>
<p>Uno dei casi più conosciuti è il cosiddetto colpo di frusta, ma non ogni colpo di frusta determina necessariamente un&#8217;invalidità permanente risarcibile.</p>
<p>Il punto decisivo è l&#8217;accertamento medico-legale dei postumi effettivamente residuati dopo la guarigione o la stabilizzazione della lesione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Micropermanenti e colpo di frusta: perché la documentazione è importante</h2>
<p>Il colpo di frusta è un trauma molto frequente negli incidenti stradali, soprattutto nei tamponamenti.</p>
<p>Può provocare dolore cervicale, rigidità, limitazione dei movimenti, cefalea, vertigini e altri disturbi. Tuttavia, la semplice presenza di dolore riferito dal danneggiato non coincide automaticamente con l&#8217;esistenza di un postumo permanente.</p>
<p>È necessario ricostruire il percorso clinico e verificare l&#8217;effettiva sussistenza della lesione attraverso la documentazione sanitaria, le visite specialistiche e la valutazione medico-legale.</p>
<p>In questo contesto, il <a href="https://www.studio3a.net/colpo-di-frusta/"><strong>risarcimento per un colpo di frusta</strong></a> non dovrebbe essere affrontato sulla base di una percentuale presunta o di una valutazione standardizzata, ma attraverso una concreta ricostruzione delle conseguenze riportate dalla persona.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Serve necessariamente una radiografia o una risonanza?</h2>
<p>Questo è uno degli aspetti più discussi in materia di micropermanenti.</p>
<p>L&#8217;art. 139 del Codice delle assicurazioni prevede che le lesioni di lieve entità non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo non possano dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.</p>
<p>Questa disposizione, tuttavia, non significa che ogni micropermanente debba necessariamente essere dimostrata attraverso una radiografia, una risonanza magnetica o un altro esame strumentale.</p>
<p>La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che i criteri <strong>visivo, clinico e strumentale</strong> devono essere utilizzati secondo una rigorosa metodologia medico-legale e non sono tra loro necessariamente gerarchizzati.</p>
<p>In particolare, la Cassazione, con la sentenza n. 26985/2023, ha ribadito che l&#8217;assenza di un esame strumentale non determina automaticamente l&#8217;impossibilità di riconoscere il danno. L&#8217;accertamento deve invece essere oggettivo e fondato su una corretta valutazione medico-legale, potendo assumere rilievo anche altri elementi probatori quando consentano una ragionevole inferenza sull&#8217;esistenza della lesione. (<a title="PARTE TERZA - OBBLIGAZIONI, CONTRATTI E RESPONSABILITÀ" href="https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/VOLUME_I__RASSEGNA_ANNUALE_2023_rev.05_definitiva.pdf?utm_source=chatgpt.com">Corte di Cassazione</a>)</p>
<p>Si tratta di un principio particolarmente importante per quei traumi nei quali il danno funzionale non è necessariamente visibile attraverso un esame diagnostico per immagini.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come viene accertata una micropermanente</h2>
<p>L&#8217;accertamento del danno biologico permanente spetta al medico-legale.</p>
<p>La valutazione non dovrebbe limitarsi alla semplice lettura di un referto, ma prendere in considerazione l&#8217;intero percorso clinico della persona.</p>
<p>Sono normalmente rilevanti:</p>
<ul>
<li>il verbale di pronto soccorso;</li>
<li>le diagnosi effettuate nell&#8217;immediatezza del sinistro;</li>
<li>gli esami diagnostici;</li>
<li>le visite specialistiche;</li>
<li>le terapie effettuate;</li>
<li>la fisioterapia;</li>
<li>l&#8217;evoluzione dei sintomi;</li>
<li>la documentazione relativa all&#8217;inabilità temporanea;</li>
<li>la stabilizzazione dei postumi;</li>
<li>l&#8217;esame obiettivo effettuato dal medico-legale.</li>
</ul>
<p>La valutazione medico-legale deve quindi stabilire non soltanto che il soggetto ha subito un trauma, ma quali conseguenze siano effettivamente riconducibili a quel trauma e quale percentuale di invalidità permanente ne derivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come dimostrare il danno fisico dopo un incidente</h2>
<p>Uno degli errori più frequenti consiste nel pensare che sia sufficiente dimostrare di essere stati coinvolti in un incidente.</p>
<p>L&#8217;esistenza del sinistro e la responsabilità per il suo verificarsi sono questioni diverse rispetto alla prova dell&#8217;effettivo danno alla persona.</p>
<p>Per questo, chi ha riportato lesioni dovrebbe conservare tutta la documentazione sanitaria e seguire il percorso diagnostico e terapeutico indicato dai medici.</p>
<p>Per chi si domanda <a href="https://www.studio3a.net/certificare-danno-fisico/"><strong>come certificare un danno fisico da incidente stradale</strong></a>, la risposta non può essere ridotta a un singolo documento: occorre costruire un quadro probatorio coerente attraverso documentazione sanitaria, accertamenti clinici, eventuali esami strumentali e valutazione medico-legale.</p>
<p>Particolarmente importante è anche la continuità temporale tra l&#8217;incidente, le prime manifestazioni dei disturbi, le cure effettuate e la stabilizzazione dei postumi.</p>
<h3>Il caso della frattura</h3>
<p>Una frattura rappresenta una lesione diversa, per caratteristiche e accertabilità, rispetto a un disturbo doloroso non accompagnato da evidenze obiettive.</p>
<p>Una<a href="https://www.studio3a.net/frattura-da-incidente/"> <strong>frattura da incidente stradale</strong></a> deve essere adeguatamente documentata attraverso gli accertamenti diagnostici effettuati e la relativa documentazione sanitaria.</p>
<p>Anche in questo caso, tuttavia, non è sufficiente considerare soltanto la diagnosi iniziale.</p>
<p>Ai fini del risarcimento occorre verificare l&#8217;evoluzione della lesione e stabilire se, una volta terminato il periodo di guarigione, siano rimasti postumi permanenti.</p>
<p>Una frattura può infatti guarire senza lasciare conseguenze permanenti oppure determinare limitazioni funzionali, cicatrici o altre menomazioni suscettibili di valutazione medico-legale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Danno biologico temporaneo e permanente: qual è la differenza</h2>
<p>Il danno biologico temporaneo riguarda il periodo nel quale la persona non ha ancora recuperato integralmente la propria condizione psicofisica.</p>
<p>Può essere totale oppure parziale.</p>
<p>Ad esempio, il medico può riconoscere:</p>
<ul>
<li>un determinato numero di giorni al 100%;</li>
<li>un successivo periodo al 75%;</li>
<li>un ulteriore periodo al 50%;</li>
<li>altri giorni a percentuali inferiori.</li>
</ul>
<p>Il danno biologico permanente, invece, riguarda il postumo che rimane dopo la stabilizzazione della lesione.</p>
<p>Le due componenti devono essere considerate separatamente.</p>
<p>L&#8217;art. 139 stabilisce specifici criteri di liquidazione sia per il danno biologico permanente fino al 9% sia per quello temporaneo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quanto vale una micropermanente nel 2026</h2>
<p>Gli importi previsti dall&#8217;art. 139 del Codice delle assicurazioni vengono aggiornati periodicamente sulla base dell&#8217;indice ISTAT.</p>
<p>Per il 2026 è intervenuto il <strong>Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 20 luglio 2026</strong>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026.</p>
<p>A decorrere dall&#8217;aprile 2026, il valore del primo punto di invalidità permanente è stato aggiornato a <strong>988,45 euro</strong>, mentre l&#8217;importo per ogni giorno di inabilità assoluta è stato portato a <strong>57,64 euro</strong>. (<a title="*** ATTO COMPLETO ***" href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.codiceRedazionale=26A03765&amp;atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-28&amp;tipoSerie=serie_generale&amp;tipoVigenza=originario">Gazzetta Ufficiale</a>)</p>
<p>Questi valori, tuttavia, non consentono da soli di stabilire quanto verrà effettivamente riconosciuto a una persona.</p>
<p>Il calcolo deve infatti tenere conto di diversi fattori, tra cui:</p>
<ul>
<li>percentuale di invalidità permanente;</li>
<li>età del danneggiato;</li>
<li>durata e percentuale dell&#8217;inabilità temporanea;</li>
<li>eventuale personalizzazione nei limiti previsti;</li>
<li>ulteriori danni patrimoniali documentati;</li>
<li>spese mediche e di cura;</li>
<li>eventuali ulteriori conseguenze risarcibili.</li>
</ul>
<p>Per questo motivo, moltiplicare semplicemente i punti di invalidità per una cifra fissa non consente di ottenere un preventivo corretto del risarcimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La personalizzazione del danno nelle micropermanenti</h2>
<p>L&#8217;art. 139 prevede la possibilità di una maggiorazione della liquidazione nei casi in cui siano presenti specifiche conseguenze dinamico-relazionali che abbiano inciso in maniera rilevante su aspetti personali documentati e obiettivamente accertati.</p>
<p>La personalizzazione non dovrebbe quindi essere considerata automatica.</p>
<p>Occorre dimostrare che il danno abbia prodotto conseguenze ulteriori e concretamente rilevanti rispetto a quelle normalmente riconducibili alla percentuale di invalidità riconosciuta.</p>
<p>La documentazione e l&#8217;allegazione delle conseguenze specifiche assumono pertanto un&#8217;importanza decisiva.</p>
<h3>Il danno morale nelle micropermanenti</h3>
<p>Anche il tema del danno morale richiede particolare attenzione.</p>
<p>La Corte di Cassazione, con l&#8217;ordinanza n. 13383 del 20 maggio 2025, ha affrontato proprio il rapporto tra danno biologico di lieve entità, personalizzazione e sofferenza interiore.</p>
<p>La Suprema Corte ha sottolineato che, nelle micropermanenti, quanto più contenuta è l&#8217;invalidità, tanto maggiore deve essere il rigore nell&#8217;allegazione e nella prova delle conseguenze ulteriori che vengono rivendicate.</p>
<p>In particolare, quando sia già stata riconosciuta la massima personalizzazione prevista per le micropermanenti, il danno morale può risultare, secondo il ragionamento della Corte, presumibilmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contraria delle specifiche conseguenze.</p>
<p>Questo non significa che ogni sofferenza interiore sia automaticamente irrilevante, ma che la relativa domanda deve essere adeguatamente allegata e provata, evitando duplicazioni risarcitorie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Micropermanenti: la responsabilità del medico-legale</h2>
<p>La valutazione medico-legale rappresenta uno dei passaggi centrali dell&#8217;intera procedura.</p>
<p>La percentuale di invalidità non dovrebbe essere stabilita sulla base della sola diagnosi riportata sul certificato di pronto soccorso.</p>
<p>Il medico-legale deve valutare i postumi effettivamente residuati dopo il periodo di cura e stabilizzazione.</p>
<p>La giurisprudenza della Cassazione ha progressivamente valorizzato proprio questo approccio, chiarendo che l&#8217;accertamento deve essere rigoroso, oggettivo e rispettoso dei criteri propri della medicina legale.</p>
<p>La sentenza n. 26985/2023 costituisce, sotto questo profilo, un riferimento particolarmente importante perché esclude automatismi fondati sulla sola presenza o assenza di un esame strumentale. (<a title="PARTE TERZA - OBBLIGAZIONI, CONTRATTI E RESPONSABILITÀ" href="https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/VOLUME_I__RASSEGNA_ANNUALE_2023_rev.05_definitiva.pdf?utm_source=chatgpt.com">Corte di Cassazione</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cosa succede dopo l&#8217;incidente</h2>
<p>Dopo un <a href="https://www.studio3a.net/il-giusto-risarcimento-da-incidente-stradale/danni-fisici/">incidente stradale con lesioni</a>, il percorso risarcitorio dovrebbe procedere per fasi.</p>
<p>Innanzitutto bisogna accertare le condizioni cliniche della persona e documentare le lesioni.</p>
<p>Successivamente è necessario ricostruire la dinamica del sinistro e individuare il responsabile e la relativa compagnia assicuratrice.</p>
<p>Una volta concluso il percorso terapeutico e raggiunta la stabilizzazione, il medico-legale può procedere alla valutazione dei postumi permanenti.</p>
<p>A quel punto è possibile quantificare il danno e formulare una richiesta risarcitoria adeguatamente documentata.</p>
<p>La compagnia assicurativa potrà effettuare una propria valutazione e formulare un&#8217;offerta, che dovrà essere esaminata attentamente prima di essere accettata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Attenzione ad accettare troppo presto l&#8217;offerta dell&#8217;assicurazione</h2>
<p>Un problema ricorrente nei sinistri con lesioni di lieve entità è la definizione anticipata della pratica.</p>
<p>Se il danneggiato accetta un&#8217;offerta quando il quadro clinico non è ancora stabilizzato, potrebbe non avere ancora una conoscenza completa dei postumi permanenti.</p>
<p>Per questo motivo è importante non concentrarsi esclusivamente sulla rapidità della liquidazione.</p>
<p>Prima di accettare una proposta assicurativa occorre verificare:</p>
<ul>
<li>se tutte le lesioni sono state considerate;</li>
<li>se l&#8217;inabilità temporanea è stata correttamente quantificata;</li>
<li>se sono stati riconosciuti i postumi permanenti;</li>
<li>se le spese mediche sono state documentate e considerate;</li>
<li>se sono presenti conseguenze dinamico-relazionali specifiche;</li>
<li>se l&#8217;importo proposto è coerente con la valutazione medico-legale.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il risarcimento comprende soltanto il danno biologico?</h2>
<p>No.</p>
<p>Il danno biologico costituisce una componente fondamentale del risarcimento per le lesioni alla persona, ma la posizione del danneggiato deve essere valutata nel suo complesso.</p>
<p>A seconda del caso concreto possono assumere rilievo anche:</p>
<ul>
<li>spese mediche;</li>
<li>costi per fisioterapia e riabilitazione;</li>
<li>spese per farmaci;</li>
<li>eventuali spese future;</li>
<li>perdita di reddito;</li>
<li>altri danni patrimoniali direttamente conseguenti al sinistro;</li>
<li>conseguenze personali specificamente documentate.</li>
</ul>
<p>Il principio fondamentale è che il risarcimento deve essere rapportato alle conseguenze effettivamente prodotte dall&#8217;illecito, evitando tanto una sottovalutazione quanto una duplicazione delle diverse componenti del danno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Micropermanenti e Tabella Unica Nazionale: attenzione a non confondere i due sistemi</h2>
<p>Una precisazione è necessaria alla luce delle novità normative degli ultimi anni.</p>
<p>Nel 2025 è entrata in vigore la <strong>Tabella Unica Nazionale</strong> prevista dall&#8217;art. 138 del Codice delle assicurazioni, relativa alle invalidità dal 10 al 100%.</p>
<p>La T.U.N. non deve essere automaticamente utilizzata per calcolare le micropermanenti.</p>
<p>Per queste ultime continua a trovare applicazione la disciplina specifica dell&#8217;art. 139 del Codice delle assicurazioni, con i relativi valori aggiornati annualmente.</p>
<p>La stessa Cassazione, nel 2026, è intervenuta sulla portata della T.U.N. con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, precisandone l&#8217;ambito di applicazione e il ruolo quale parametro per la liquidazione del danno alla salute. La decisione riguarda principalmente il sistema delle invalidità superiori al 9% e non modifica il regime specifico previsto dall&#8217;art. 139 per le micropermanenti. (<a title="Corte Suprema di Cassazione | Giurisprudenza civile dettaglio" href="https://www.cortedicassazione.it/en/civile_dettaglio.page?contentId=SZC49720&amp;utm_source=chatgpt.com">Corte di Cassazione</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come può aiutarti Studio3A</h2>
<p>Una percentuale di invalidità apparentemente bassa può incidere concretamente sul valore complessivo del risarcimento.</p>
<p>Anche la differenza tra una percentuale e quella immediatamente superiore può modificare l&#8217;importo spettante, così come possono incidere l&#8217;età del danneggiato, i giorni di invalidità temporanea e le conseguenze concretamente documentate.</p>
<p>Il problema, quindi, non è soltanto &#8220;quanto vale un punto&#8221;, ma stabilire <strong>quanti punti siano effettivamente riconducibili al sinistro e quali ulteriori conseguenze debbano essere considerate</strong>.</p>
<p>È questa la ragione per cui la valutazione del danno non dovrebbe essere affidata esclusivamente a un calcolo matematico effettuato sulla base di pochi dati.</p>
<p>Affrontare un incidente stradale con lesioni significa spesso confrontarsi contemporaneamente con medici, periti, assicurazioni, documentazione sanitaria e richieste risarcitorie.</p>
<p><strong>Studio3A</strong> affianca il danneggiato nella gestione della pratica, con un approccio finalizzato alla ricostruzione completa del danno subito.</p>
<p>L&#8217;attività può comprendere l&#8217;analisi della documentazione relativa al sinistro, la raccolta e organizzazione della documentazione sanitaria, la valutazione medico-legale dei postumi, la quantificazione delle diverse componenti del danno e la gestione dei rapporti con la compagnia di assicurazione.</p>
<p>L&#8217;obiettivo è fare in modo che la richiesta risarcitoria sia sostenuta da una documentazione completa e coerente e che il danneggiato abbia gli elementi necessari per valutare correttamente l&#8217;eventuale proposta della compagnia.</p>
<p>Particolare attenzione viene riservata anche alle lesioni apparentemente meno gravi, perché una micropermanente non deve essere considerata automaticamente un danno trascurabile.</p>
<h3>Micropermanenti: quali documenti conservare</h3>
<p>Per tutelare al meglio i propri diritti è consigliabile conservare tutta la documentazione relativa al sinistro.</p>
<p>In particolare:</p>
<ul>
<li>verbale o referto del pronto soccorso;</li>
<li>certificati del medico curante;</li>
<li>referti specialistici;</li>
<li>radiografie, TAC, risonanze e altri esami;</li>
<li>prescrizioni terapeutiche;</li>
<li>ricevute delle spese mediche;</li>
<li>documentazione della fisioterapia;</li>
<li>certificati di malattia;</li>
<li>eventuale documentazione relativa alla perdita di reddito;</li>
<li>fotografie delle lesioni o delle cicatrici, quando pertinenti;</li>
<li>verbali delle autorità intervenute sul luogo dell&#8217;incidente;</li>
<li>eventuali testimonianze;</li>
<li>documentazione relativa alla dinamica del sinistro.</li>
</ul>
<p>Più completa sarà la ricostruzione del caso, più semplice sarà verificare la reale portata delle conseguenze dell&#8217;incidente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studio3a.net/danno-biologico-lieve/">Danno biologico di lieve entità e micropermanenti: la guida</a> proviene da <a href="https://www.studio3a.net">Studio3A</a>.</p>
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