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Può un cittadino installare una telecamera sulla parete esterna della sua casa che riprenda il tratto di strada privata antistante il cancello senza il consenso di coloro che vi transitano?

La Cassazione, con l’interessante ordinanza  n. 7289/24 depositata il 19 marzo 2024, ha dato risposta positiva, purché però l’impianto di video sorveglianza sia effettivamente e motivatamente finalizzato alla protezione di una proprietà e se focalizzato strettamente alla zona da monitorare: dunque, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo di video sorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustifichino l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale, se i dispositivi sono orientati in modo da limitare l’angolo di visuale all’area specifica da sorvegliare e se le immagini, ovviamente, non siano destinate ad essere conservate e diffuse.

Un cittadino piazza una telecamera sulla facciata di casa che punta in una strada privata

Il contenzioso di cui si sono occupati gli Ermellini era insorto tra due privati cittadini e aveva appunto per poggetto l’installazione, da parte di uno di essi, di un sistema di video sorveglianza, piazzato sulla facciata esterna della sua casa e mirato a riprendere il tratto di strada privata antistante il cancello di ingresso della proprietà.

Un terzo lamenta la violazione della privacy in forza della servitù di passaggio

A censurare l’iniziativa del proprietario delle videocamere di sorveglianza era stato un altro cittadino, il quale lamentava una “installazione lesiva della privacy” poiché egli era solito percorrere quella starda privata, monitorata dal sistema di video sorveglianza, in forza del diritto di servitù di passaggio esistente in favore del proprio fondo ed a carico del fondo di proprietà di colui che aveva piazzato il dispositivo fuori dalla propria abitazione.

Secondo i giudici del Tribunale, era tutto regolare, di diverso avviso invece, i giudici d’Appello, i quali avevano ravvisato “una violazione della disciplina della tutela dei dati personali”.

 

Per la Cassazione ok alla video sorveglianza senza previo assenso ma a determinate condizioni

Si è così arrivati in Cassazione che, con la sua ordinanza, ha certato di trovare un equo contemperamento tra i due interessi in gioco fornendo tutta una serie di chiarimenti in merito.

In estrema sintesi, la Cassazione conviene sul fatto che l’installazione di una videocamera posta sulla strada privata che dà accesso alla propria abitazione rappresenta comunque un trattamento di dati personali se quella strada costituisce una servitù di passaggio per giungere alla proprietà di un terzo.

Le immagini non vanno conservate né divulgate

Ma le riprese, per i giudici del Palazzaccio, non violano il diritto alla privacy del terzo se non sono destinate a essere conservate o diffuse ad altri e se il fine è quello di tutela della proprietà non è necessario acquisire il preventivo consenso del terzo che potrebbe essere ripreso al fine di installarle.

Le telecamere vanno orientate onde circoscrivere al massimo la visuale all’area da monitorare

Insomma, sì alle telecamere ma nel rispetto di determinate condizioni tra le quali rientra anche quella del rispetto del principio di proporzionalità: le telecamere devono essere orientate in modo da limitare l’angolo di visuale all’area specifica che si intende proteggere, evitando, ove possibile, di includere zone che non siano rilevanti per la sicurezza dell’immobile o che interessino diritti di terzi.

E, soprattutto, devono ricorrere concrete situazioni di pericolo

Ma il punto su cui battono di più gli Ermellini è che il sistema di video sorveglianza deve essere installato in risposta a “concrete situazioni” che giustifichino la necessità di sorveglianza per proteggere persone, proprietà o patrimoni aziendali: ad esempio, una serie di furti, atti vandalici altri atti criminosi di cui il proprietario sia rimasto vittima.

In conclusione, l’installazione di sistemi di video sorveglianza da parte di privati, anche in presenza di aree comuni o di passaggio, è consentita dalla legge secondo la Suprema Corte a condizione che sia giustificata da reali necessità di protezione e che sia attuata nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

Nonostante non sia richiesto il consenso preventivo di eventuali soggetti ripresi, è fondamentale che i proprietari delle telecamere siano consapevoli delle loro responsabilità nel limitare la sorveglianza alle sole aree di loro interesse, senza invadere ingiustificatamente la privacy altrui. Diversamente potrebbero essere incriminati per il reato di illecite interferenze nella vita privata altrui.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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