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L’attenzione quando ci si mette al volante deve essere sempre alta, anche se il veicolo è fermo e nella fase di uscita dallo stesso.

Sono tutt’altro che infrequenti, e con conseguenze anche tragiche, infatti, gli incidenti causati dall’incauta aperura delle portiere e in tali casi chi commette questa fatale disattenzione deve risponderne appieno, come se avesse provocato un incidente durante la marcia. Proprio su un drammatico sinistro sul genere si è espressa la Cassazione con la sentenza 34925/22 depositata il 21 settembre 2022 con la quale ha confermato la condanna per omicidio stradale di una automobilista.

 

Automobilista condannata per omicidio stradale

La donna era stata condannata con sentenza del 2021 anche dalla Corte d’Appello di Catania, che aveva confermato quella del Tribunale etneo del 2016, emessa a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, con la sospensione condizionale, e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili in relazione al reato di cui all’art. 589, comma secondo, cod. pen. L’imputata, dopo aver parcheggiato la propria auto, una Fiat Seicento, lungo viale Andrea Doria, a Catania, aveva aperto o sportello anteriore sinistro del veicolo per uscire, senza però assicurarsi che ciò non costituisse pericolo per gli altri utenti della strada, causando per colpa generica e per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale la morte di un giovane, evento accaduto il 27 settembre 2013. La vittima si trovava in sella ad una moto condotta dal fratello, che stava sopraggiungendo proprio in quel momento lungo il viale e che era finita contro la portiera dell’utilitaria, era rovinato a terra e aveva riportato politraumi gravissimi.

La donna aveva aperto incautamente la portiera causando la fatale caduta di un motociclista

Il Giudice per l’Udienza Preliminare aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il sinistro e la morte del centauro, evidenziando peraltro che la vittima, incolpevole, indossava regolarmente il casco. Era stato altresì accertato che al momento dell’apertura della portiera verso la strada, l’automobilista non aveva adeguatamente vigilato sul sopraggiungere di mezzi che, per effetto di tale apertura, avrebbero potuto ricevere ostacolo o danno, condotta specificamente prevista dall’art. 157, commi 7 e 8, del Codice della Strada, che sancisce “il divieto di aprire le porte di un veicolo o di discendere dallo stesso senza essersi assicurato che ciò non costituisca un pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.

La Corte territoriale aveva respinto le deduzioni difensive dell’imputata, che aveva contestato la violazione della regola stabilita nell’art. 157 Cds, sostenendo di aver avuto correttamente cura di verificare se la propria condotta potesse generare pericolo o danno ad alcuno: la donna aveva obiettato che nessuna persona o mezzo si sarebbero palesati alla sua vista, per cui aveva proceduto ad aprire lo sportello del suo veicolo. Secondo i giudici la violazione si configurava tutta, e se prima di aprire la portiera della sua auto la conducente avesse controllato, tramite gli specchietti retrovisori, il sopraggiungere o meno di altri veicoli sulla carreggiata, certamente l’urto con il motociclo non si sarebbe verificato.

L’affermazione della responsabilità dell’imputata si basava quindi sulla violazione di un preciso obbligo giuridico imposto al conducente del veicolo in sosta, che si accinge ad aprire lo sportello del proprio veicolo, sia sulla cosiddetta “colpa generica”, ossia sulla violazione delle regole precauzionali di diligenza e prudenza.

La Corte aveva rilevato inoltre come, per il conducente di un mezzo che transita su una carreggiata, sia altamente imprevedibile l’apertura di uno sportello da parte di un veicolo in sosta, mentre, viceversa, non poteva assolutamente ritenersi imprevedibile il transito di veicoli sulla carreggiata, per cui il conducente di un autoveicolo in sosta che intenda aprire lo sportello deve sempre controllare, prima di compiere tale operazione, che nessun altro mezzo sopraggiunga sulla carreggiata, al fine di compiere tale manovra in completa sicurezza. Nel caso in esame, non era emersa nessuna condotta concomitante della vittima da sola sufficiente a produrre l’evento.

 

L’imputata ricorre per Cassazione obiettando di aver agito con diligenza

L’automobilista tuttavia ha ritenuto di proporre ricorso anche per Cassazione con tre motivi doglianza riguardanti anche che il mancato riconoscimento del beneficio della “non menzione” della condanna nel casellario giudiziale (l’unico accolto) e la permanenza delle parti civili nell’ambito del giudizio pur a fronte dell’avvenuto risarcimento che tuttavia, hanno obiettato gli Ermellini rigettando la censura, non era in alcun modo certo durante il processo fosse sufficiente all’integrale soddisfazione della pretesa risarcitoria dei familiari del giovane.

Il motivo che qui più interessa, però, è quello riguardante proprio la violazione della norma cautelare del codice stradale: la ricorrente lamentava il fatto che la Corte d’appello non avesse valutato che sin da subito ella aveva dichiarato agli organi di polizia giudiziaria di avere aperto moderatamente la portiera della propria autovettura parcheggiata sul margine della carreggiata e di essere stata impattata dalla moto, sostenendo di aver agito con diligenza.

 

La Suprema Corte rigetta il motivo, responsabile chi apre lo sportello senza prestare attenzione

Ma per la Suprema Corte il motivo è manifestamente infondato. “E’ responsabile del reato di lesioni personali colpose – ribadiscono gli Ermellini – colui che apra lo sportello di una vettura senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli sopraggiungenti, causando la caduta di un motociclista che urti contro la portiera stessa, e al conducente di un motociclo che, nel sorpassare un’automobile ferma a lato della strada, proceda troppo accostato a tale veicolo e riporti lesioni personali per l’urto contro lo sportello dell’autovettura, aperto improvvisamente dal suo conducente, non può essere attribuita una colpa concorrente, perché non è normalmente prevedibile la gravissima imprudenza relativa alla apertura di uno sportello effettuato senza il preventivo accertamento della possibilità di farlo liberamente”.

Si tratta di una manovra che costituisce intralcio alla circolazione e da effettuare con cautela

Nello specifico, poi gli Ermellini sottolineano come, alla luce dei rilievi fotografici e dell’esito della consulenza tecnica, fosse stato logicamente escluso che il fratello della vittima, che guidava la moto, avesse concorso con la propria condotta a causare l’evento mortale ai danni del fratello trasportato. Insomma, secondo la Cassazione “la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito è esatta in diritto, in quanto l’apertura dello sportello di un veicolo, del lato che prospetta verso il centro della strada, è una manovra che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e va pertanto effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovre di emergenza; ne deriva, nella fattispecie, un giudizio convincente sulla riconducibilità della responsabilità dell’incidente all’esclusiva condotta colposa, generica e specifica, della ricorrente, che non ammette censure in sede di legittimità”. Condanna quindi confermata.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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