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Il segnale stradale comporta un determinato obbligo da parte dell’utente della strada solo se è posizionato in modo visibile e corretto, e nulla rileva, in caso di segnaletica carente, che questi potesse conoscere quel dato obbligo o divieto per il fatto di risiedere non lontano dal luogo in questione.

Con l’ordinanza n. 10062/22 depositata il 29 marzo 2022 la Cassazione ha riaffermato con forza un concetto a tutela dei danneggiati e che richiama alle proprie responsabilità di buona gestione delle strade la Pubblica Amministrazione, la quale non di rado è la prima a non osservare le regole non manutentando a dovere le strade, ivi compresi i cartelli che hanno una funzione nevralgica per garantire la sicurezza dei cittadini.

Incidente per mancata precedenza: ma il cartello era invisibile

Il conducente di uno scooter aveva citato in giudizio la conducente di un’auto che in corrispondenza di un’intersezione, provenendo dalla sua sinistra, lo aveva urtato e fatto rovinare a terra, con conseguenti lesioni, nonché la compagnia di assicurazione del veicolo, Linear. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riducendo la quantificazione del danno fisico pretesa dal motociclista, ma confermando la sua ricostruzione dinamica.

La Corte d’appello di Trieste, invece, con decisione del 2020, pronunciandosi sul gravame dell’assicurazione circa “l’an”, lo aveva avvolto sostenendo che il conducente dello scooter avrebbe dovuto dare la precedenza all’auto, non ritenendo che deponesse a sua discolpa il fatto che il relativo segnale fosse invisibile in quanto capovolto a 180 gradi, per il fatto che il centauro risiedeva a poco più di un km di distanza e, in difetto di prova contraria, doveva presumersi che fosse a conoscenza che in quel punto vigeva l’obbligo, per l’appunto, di dare la precedenza.

Il motociclista a questo punto ha proposto ricorso per cassazione con vari motivi, ma quello che qui preme è il primo e principale, con il quale egli prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 3, 38, comma 2, 145 e 146 del Codice della Strada, poiché a suo dire, la Corte d’appello avrebbe errato fondando la sua decisione sulla sussistenza di un obbligo di dare la precedenza indicato con un segnale stradale accertato come invisibile all’utente della strada.

 

Obblighi e divieti sono legittimamente imposti solo se il segnale è visibile

Motivo che la Suprema Corte ha ritenuto assolutamente fondato e ha accolto, con assorbimento degli altri. “La giurisprudenza di questa Corte – ricordano gli Ermellini – ha chiarito che il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo o divieto di comportamento è legittimamente imposto all’utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge”.

Più in particolare aggiunge la Cassazione, “per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, come quello dare la precedenza a chi viene da destra (nello specifico, l’auto proveniva da sinistra e da prassi avrebbe dovuto dare la precedenza, ndr), è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell’obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita “aliunde” dall’utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l’obbligo stesso scaturisce.

La Cassazione ha poi confutato il controricorso nel quale Linear asseriva che la sentenza della Corte territoriale sarebbe stata fondata anche sull’autonoma e non censurata ragione decisoria del comportamento negligente del conducente dello scooter, osservazione, obiettavo i giudici del Palazzaccio, che “non trova riscontro negli atti. La locuzione della sentenza gravata, secondo cui la condotta in parola si poneva “oltre che in violazione dell’obbligo di dare la precedenza anche come imprudente e negligente”, rimane un’affermazione che non si traduce in specifici addebiti differenti, autonomamente rilevanti, atteso, in particolare, che l’occupazione della corsia di percorrenza riservata agli automezzi provenienti dalla sinistra, come quello antagonista rispetto all’originario attore, rimane inscindibilmente iscritta, nell’operata ricostruzione della dinamica, pur sempre nella prospettiva della mancata precedenza data, posto che quella occupazione era illegittima proprio perché non supportata da uno proprio e speculare diritto di precedenza”.

La sentenza è stata quindi cassata è la causa rinviata alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, per un riesame della causa, emendando però l’errore di giudizio relativo alla segnaletica.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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