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In un periodo in cui il dibattito è incentrato sulla realizzazione della nuova tabella unica nazionale per le macro-lesioni, il Tribunale di Milano, attraverso il proprio Osservatorio sulla Giustizia Civile, ha aggiornato le proprie tabelle che ad ora rappresentano il principale riferimento per la liquidazione del danno biologico, per risarcire cioè le lesioni conseguenti a un sinistro stradale o ad un evento di comprovata malpractice medica.

E’ bene ricordare, per inciso, che il danno biologico è un danno non patrimoniale che consegue alla lesione dell’integrità fisica e/o psichica di un soggetto: si tratta della lesione, permanente o temporanea, delle attività vitali della persona e, quindi, di un bene che trova protezione giuridica nella Costituzione.

Le tabelle milanesi che, va altresì precisato, costituiscono un indubbio criterio guida, ma non già “normativa di diritto”, in buona sostanza si fondano sulla quantificazione in termini percentuali dell’invalidità riportata dal danneggiato, attribuendo un determinato valore economico a ciascun punto e rapportandolo all‘età del danneggiato.

Le lesioni di lieve entità, ovverosia sino al 9%, seguono invece dei meccanismi di calcolo differenti rispetto alle lesioni di non lieve entità, le macro-lesioni, ovverosia superiori al 9%.

 

Importi adeguati all’indice Istat ma anche all’evoluzione della giurisprudenza in materia

La versione 2021 delle tabelle tiene conto sia, come ad ogni aggiornamento, delle rivalutazioni Istat, sia, ed è questa una delle più rilevanti novità, delle recenti decisioni della Corte di cassazione, per la quale è necessario che esse esplicitino gli addendi monetari delle varie voci che compongono il danno non patrimoniale.

Con più specifico riferimento al primo aspetto, gli importi dell’ormai vecchia edizione 2018 sono stati rivalutati dell’1,38%. I valori in tal modo ottenuti sono stati poi arrotondati a un euro, nella tabella relativa ai danni da lesione permanente e temporanea all’integrità psico-fisica, o alla decina di euro, nella tabella relativa ai danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale.

 

Il danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute

A seguito dell’orientamento giurisprudenziale delle sentenze di San Martino 2008, l’Osservatorio, nelle edizioni dal 2009 al 2018, aveva proposto una liquidazione congiunta anche del danno non patrimoniale da inabilità temporanea, inclusiva delle componenti del “danno biologico” (ora definito “dinamico-relazionale”) e del cosiddetto “danno morale temporaneo” (ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”).

In coerenza con la rivisitazione grafica delle Tabelle per il danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute, e tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, fermi gli importi monetari delle precedenti edizioni (aggiornati secondo l’indice ISTAT al primo gennaio 2021), è stato deciso, come già ricordato, di esplicitare anche i valori monetari delle due componenti del danno non patrimoniale “temporaneo” corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100%.

 

Un giorno di inabilità temporanea assoluta “vale” 99 euro

Si sono quindi proposti, come nelle precedenti edizioni, una forbice di valori monetari, con un valore standard ed un valore denominato “aumento personalizzato”;  il valore standard è stato ottenuto partendo dall’importo indicato nell’edizione 2018 (aggiornato all’1.1.2021) e con la nuova veste grafica si esplicitano i valori monetari corrispondenti alla componente dinamico-relazionale e alla componente da sofferenza soggettiva interiore di regola presumibile (quest’ultima determinata nella misura del 25% del danno dinamico-relazionale); quanto al valore massimo della forbice, esso si ottiene aumentando il valore standard fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento.

In definitiva, per effetto delle successive rivalutazioni Istat, i valori aggiornati di liquidazione pro die per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute – ossia il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assolutasono stati fissati in 99 euro, di cui 72 per la componente biologico-dinamico-relazionale, i restanti 27 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.

 

Il danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale

Anche qui i valori sono stati aggiornati agli indici Istat. L’Osservatorio ha elaborato una tabella che prevede una forbice che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, nell’età della vittima primaria e secondaria.

Ovviamente – chiarisce l’Osservatoriospetterà poi al giudice valutare se riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti nella Tabella, purché venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte o della grave lesione biologica del congiunto”.

I giudici meneghini ribadiscono che “il danno in esame non è in re ipsa e non esiste, pertanto, un “minimo garantito”: la parte è – come sempre – gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito, fermo il ricorso alla prova per presunzioni; il giudice deve valutare caso per caso, ferma la possibilità di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.

Il valore monetario, indicato nella tabella nella prima colonna, è quello denominato “base”, ed esprime la “uniformità pecuniaria di base”. L’aumento personalizzato fino ai valori massimi, indicato nella seconda colonna della Tabella, “va invece, applicato dal giudice – prosegue l’Osservatorio – solo laddove la parte nel processo alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa inferirsi, anche in via presuntiva, un maggiore sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”.

Infine, anche per il danno da perdita del rapporto parentale, l’Osservatorio ricorda che vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi e che la tabella si applica solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l’illecito sia stato cagionato con dolo, spetterà al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire – eventualmente – a una liquidazione che superi l’importo massimo previsto nella tabella, in considerazione della (di regola) maggiore intensità delle sofferenze patite in tali casi dal danneggiato.

I valori monetari

In conclusione, il valore monetario base stabilito per ciascun genitore per la perdita di un figlio (e viceversa), così come quello a favore del coniuge (non separato), della parte dell’unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto è pari a 168.250,00 euro, con un aumento personalizzato che può arrivare fino a 336.500,00 euro, mentre quello a favore del fratello per la morte di un fratello, appunto, o a favore del nonno per la morte del nipote è quantificato in 24.350 euro, con aumento personalizzato fino a 146.120,00 euro.

 

Danno non patrimoniale derivante da grave lesione del rapporto parentale

Per quanto riguarda un’altra questione centrale, ossia la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima cosiddetta secondaria, si riconferma che esso è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Infatti, pur essendo la gravità di quest’ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, “pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell’alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni)”.

Data l’estrema difficoltà di tipizzazione delle infinite variabili nei casi concreti, nelle tabelle milanesi si individua solo un tetto massimo della liquidazione, pari a quello già stabilito nelle ipotesi di personalizzazione massima in caso di perdita del congiunto più prossimo, ossia 336.500 euro, “non essendo possibile ipotizzare un danno non patrimoniale base.

Pertanto, il giudice, per il danno non patrimoniale subito dalla madre in conseguenza della macro-lesione del figlio, potrà liquidare da zero ad 336.500 euro, corrispondente al “massimo sconvolgimento della vita familiare”, che potrebbe sussistere, ad esempio, se la madre avesse lasciato il lavoro per dedicare tutta la propria vita all’assistenza morale e materiale del figlio.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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