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In caso di incidente stradale con feriti, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a chiamare le autorità e attendere il loro intervento, a prescindere dalla loro responsabilità. Lo ha ricordato e ribadito la Cassazione penale con la recente sentenza numero 10736/2018.

Va premesso che, in caso di incidente stradale in cui una o più persone rimangano ferite, chi omette di prestare soccorso commette un illecito amministrativo e penale. L’art. 189 del Codice della Strada prevede infatti, al comma 1, che: “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”.

E, ai sensi del successivo comma 6, “chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del Codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti”.

La vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte aveva per protagonista il conducente di un trattore che nel novembre 2013 si era allontanato dal luogo del sinistro con feriti, prima dell’arrivo delle forze di polizia, impedendo loro di procedere alla sua identificazione, alle verifiche ed ai rilievi necessari. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna di primo grado ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 189, comma 6 del Codice della Strada.

L’imputato però ha proposto ricorso in Cassazione contestando la sussistenza del dolo, ritenendo non provato l’urto diretto tra i veicoli e sostenendo, alla luce di queste contestazioni, che l’assenza di segni conseguenti all’urto era di così lieve entità e il rumore prodotto dalla trattrice era talmente forte da rendere il fatto non percepibile dal responsabile.

Gli Ermellini tuttavia hanno respinto il ricorso dell’imputato poiché dalla dicitura del Codice della Strada emerge che, ai fini della punibilità prevista dal comma 6 dell’art. 189, il comma 1 non richiede necessariamente un urto tra i veicoli, ma che il verificarsi del sinistro sia in qualche modo ricollegabile al comportamento dell’utente della strada, anche se non è responsabile dell’incidente stesso.

L’art. 189, comma 1, Cod. Strada, affermano in definitiva i giudici di piazza Cavour, disponendo che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”, ha inteso attribuire all’espressione “incidente comunque ricollegabile al suo comportamento” il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare della posizione di garanzia.

La Corte territoriale ha, dunque, correttamente interpretato la disposizione che sanziona “la condotta omissiva dell’utente della strada, comunque coinvolto in un sinistro, che non presti assistenza alle persone ferite”, ritenendo che “l’obbligo di attivarsi sussista indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro“.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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