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Con sentenza del 15 febbraio 2017 n. 7294, la Cassazione è intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto l’individuazione del “momento consumativo” del delitto di truffa on-line e della relativa competenza territoriale.

L’art. 640 del codice penale, sotto la rubrica “Truffa”, dispone, al primo comma, che “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032”. La norma, nella sua composizione attuale, pur non avendo espressamente previsto l’ipotesi di delitto commesso tramite l’utilizzo della rete internet, si presta a fornire una tutela anche alle vittime di truffe on-line.

Tuttavia, l’espansione del fenomeno delle truffe realizzatesi nell’ambito del commercio elettronico, e l’assenza di una normativa ad hoc per tale fattispecie, ha comportato l’insorgere del problema dell’individuazione del giudice competente. Tale individuazione, nel caso di truffa che si sia realizzata con il pagamento da parte della vittima, attraverso ricarica di una carta Postepay, è dovuta alle difficoltà legate all’applicazione dell’art. 8., comma 1, del codice di procedura penale; infatti, il caso in esame risulta caratterizzato dalla difficile individuazione del luogo di commissione del reato.

Le problematiche insorte risultano essere legate alle caratteristiche proprie del mezzo di pagamento utilizzato. Si tratta, infatti, di strumenti che possono operare con o senza un conto corrente di appoggio e che, in ogni caso, costituiscono una sorta di patrimonio a se stante che circola su un canale separato. Da ciò deriva l’impossibilità di determinare il luogo esatto in cui individuare la percezione dell’ingiusto profitto in quanto l’immediata disponibilità del denaro si verifica nel contesto di un circuito elettronico non individuabile nello spazio.

Dall’impossibilità di applicare le regole generali previste all’art. 8 c.p.p., consegue l’applicazione dell’art. 9 c.p.p., ai sensi del quale la competenza territoriale è del giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione od omissione. Il conseguimento del profitto da parte del soggetto truffatore si è verificato nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata. Detto versamento ha realizzato contestualmente l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente che ha avuto immediatamente la somma versata, e la definitiva perdita dello stesso da parte del soggetto raggirato (Cass. Pen. sez. I, 13/03/2015, n.25230).

Da ciò la Suprema Corte statuisce che la competenza territoriale è radicata nel luogo in cui è stato effettuato il versamento.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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