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Lo scorso 2 novembre 2017 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103).

I due decreti intervengono, da un lato, sulla disciplina del regime di procedibilità per alcuni reati, ampliando le ipotesi di procedibilità a querela, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema penale e, dall’altro, sulle disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, confermandone il ruolo come fondamentale strumento di indagine e creando un giusto equilibrio tra la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e il diritto all’informazione.

Il testo modificherà la procedibilità anche del reato di lesioni personali stradali introdotto dalla Legge nr. 41/2016, ampliando l’istituto della procedibilità a querela di parte ed estendendola a quei reati contro la persona e il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e consentendo, di conseguenza, una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi.

In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale. Viene fatta salva, in ogni caso, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, qualora il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità. Inoltre, in relazione a reati che già prevedono la procedibilità a querela nell’ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.

In tal modo, le nuove norme intendono far emergere e valorizzare anche l’interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall’offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa. Sono centinaia le notizie di reato già trasmesse alle varie Procure a seguito di violazioni delle norme sulla circolazione stradale che hanno provocato lesioni superiori ai 40 giorni di prognosi. Ora si cambia.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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