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Chi concorre a determinare un infortunio sul lavoro ne risponde, al di là del fatto che abbia o meno una specifica veste professionale nell’ambito del rapporto di lavoro instaurato. Ciò che conta è che abbia in qualche modo, con azioni, omissioni o inadempimenti, partecipato direttamente o indirettamente alla serie causale dannosa.

E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza, sezione lavoro, n. 19435/2017.

Il caso. Un ragazzo, giovanissimo apprendista, muore folgorato. Il drammatico evento si verifica mentre sta effettuando l’allacciamento di un impianto telefonico, appoggiandosi al palo della luce con una scala in alluminio. Vicino a lui si trova un operaio esperto: non è il caposquadra, e neppure il preposto alla sicurezza, eppure secondo la Suprema Corte risponde in concorso del danno mortale a carico dell’apprendista.

Risponde per un residuo concorso di colpa in quanto egli, trovandosi nei pressi di una potente linea elettrica e visto l’avvicinarsi della pioggia, non mette in atto alcuna manovra di cautela o prudenza per evitare danni al ragazzo neppure diciottenne, senza parlare dell’utilizzo di una scala metallica.

Il succo della decisione sta nella circostanza che il collega della vittima dell’infortunio ha agito come una sorta di caposquadra e ne ha assunto di fatto le funzioni. In pratica l’operaio è, in quella situazione specifica, un “caposquadra di fatto”: questo equivale a dire che, anche se non è giuridicamente collocabile all’interno dello schema del caposquadra, egli ha in concreto svolto quella funzione, ragion per cui è chiamato a rispondere in concorso di colpa del danno inferto al giovane apprendista.

Si tratta, come detto, di un residuo concorso di colpa, che non esclude la colpa prevalente e accertata di altre figure.

Dunque, la funzione di guida, sorveglianza e formazione di un giovane apprendista esigono che anche chi coopera con il ragazzo nel lavoro, pur senza possedere una determinata qualifica tecnica, è chiamato a tenere una condotta di spiccata prudenza rispetto a qualsiasi atteggiamento sulla postazione di lavoro tenuto dal giovane.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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