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Se il “subagente” si trattiene il premio della polizza, ne deve comunque rispondere l’assicurazione, perché non vi è dubbio che questi rientri tra i collaboratori dell’agente, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. e) del codice delle assicurazioni. E pertanto il pagamento effettuato al subagente si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell’assicuratore.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, VI sezione civile, con la recente sentenza depositata il 23 maggio. Il caso. Una compagnia di assicurazioni, per la precisione Axa, era stata citata in giudizio avanti al Giudice di Pace di Andria da una sua (ex) assicurata: la donna, che aveva stipulato con la società un contratto di assicurazione sulla vita, aveva esercitato il diritto di riscatto (ovvero il recesso ante tempus dalla polizza), ma, ricevuta la liquidazione del capitale assicurato, si era accorta che il capitale riscattato non corrispondeva a quello versato. E aveva pertanto chiesto la condanna di AXA al pagamento della differenza.

La compagnia si è difesa sostenendo che la frazione di capitale in contestazione non era dovuta, perché il relativo premio non le era mai pervenuto. In subordine, chiese di essere garantita dal proprio agente, al quale ascriveva di avere ricevuto il premio pagato dalla contraente, senza versarlo alla società. Anche l’agente si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda proposta contro di lui proposta, chiamò in causa il proprio subagente, al quale chiese di essere garantito in caso di accoglimento della domanda di AXA.

Con sentenza n. 723 del 2014 il Giudice di pace di Andria accolse la domanda principale e quella proposta da Axa nei confronti dell’agente; rigettò invece la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti del subagente. Il gravame di Axa avverso la suddetta sentenza venne invece rigettato dal Tribunale di Trani (in foto) con sentenza n. 347 del primo marzo 2016. Il Tribunale, a fondamento della propria decisione, osservò che il premio era stato regolarmente pagato ad un subagente; che se il subagente che aveva materialmente incassato il premio non l’aveva versato all’assicuratore, quest’ultimo era comunque tenuto a risponderne verso l’assicurato, in virtù del principio dell’apparenza.

La sentenza d’appello è stata infine impugnata per cassazione da Axa, con ricorso fondato su due motivi. In particolare, nel primo motivo la compagnia ricorrente sosteneva che la sentenza impugnata sarebbe stata affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando, in particolare, la violazione degli artt. 1745, 1903, 2049 c.c.; 119 cod. ass.. Secondo Axa il Tribunale ha accertato in punto di fatto che il mancato versamento all’assicuratore dei premi versati dalla contraente era ascrivibile all’operato del subagente, legato da un rapporto di subagenzia all’agente, ma non legato da alcun rapporto alla Axa. Pertanto, non essendo il subagente legato da alcun rapporto con l’assicuratore, ma solo con l’agente, l’assicuratore non poteva essere tenuto a rispondere, ex art. 2049 c.c., dell’operato del subagente.

Secondo la Cassazione, tuttavia, il motivo è infondato. “Non è in contestazione – scrive la Suprema Corte nella sentenza – che il versamento, da parte del contraente, del premio che si assume mai pervenuto all’assicuratore oggetto del contendere avvenne nel 2008. Nel 2008 era già in vigore l’art. 118 cod. ass. (d. lgs. 7.9.2005 n. 209), il quale stabilisce che “il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione”. E poiché non v’è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell’agente (art. 109, comma 2, lettera (e), cod. ass.), il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell’assicuratore. La decisione del Tribunale fu dunque, su questo punto, conforme a diritto”.

Il ricorso è stato quindi rigettato e Axa Assicurazioni s.p.a. è stata condannata anche alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della ex assicurata.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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