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Stop all’uso indiscriminato, incontrollato e ingiustificato degli autovelox non fissi, che dovranno essere segnalati per ben due volte. Quando i controlli sono occasionali, infatti, gli agenti saranno obbligati a posizionare a terra dei cartelli di avviso, anche se dovessero essere già presenti cartelli fissi che preavvisano eventuali controlli. Non solo. Accanto all’autovelox dovranno essere ben visibili gli agenti in divisa, ma non è obbligatorio che l’auto della polizia sia ben in vista. Queste le principali, nuove indicazioni contenute nell’ultima circolare del dipartimento Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, la n. 300/A/6045/17/144/520/3, emanata il 7 agosto.

Da oggi tutte le forze dell’ordine che disattenderanno le disposizioni ministeriali, andando oltre l’ambito di applicazione delle norme, commetteranno il reato di abuso d’ufficio ed i verbali potranno essere annullati presentando ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Dopo i controlli, come specificato nella circolare, i segnali temporanei andranno subito rimossi. Quindi, qualora i controlli saltuari con autovelox dovessero verificarsi solo in presenza di segnaletica permanente, la multa potrà essere considerata nulla. Invece, in caso di controllo elettronico effettuato su entrambi i sensi di marcia, “la segnaletica di avvertimento dovrà essere ancora più chiara e informare gli utenti in entrambi i sensi di marcia”, conclude la circolare, che segue di pochi giorni la direttiva emanata dal ministero dell’Interno, entrambe interpretative del Decreto Ministeriale 282 del 13 giugno 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 2017.

In questi erano già previsti limiti e criteri per l’installazione di autovelox, a cui ora si aggiungono direttive specifiche per i soldi incassati con le sanzioni, che devono essere reinvestiti in interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale. Inoltre, si poneva anche l’accento sulle strade a maggior rischio e dove erano più frequenti gli incidenti, per cui si invitava i controllori ad avere tolleranza zero rispetto a infrazioni apparentemente minime ma – nella sostanza – causa della maggior parte degli incidenti, come, ad esempio, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, specie posteriori, dei seggiolini per i bambini e di guida in stato di ebbrezza.

Il Governo ha auspicato che i Prefetti impongano a Comuni e Province di adeguarsi quanto prima al rispetto delle norme, onde evitare che vengano comminate sanzioni laddove non sono indispensabili e al solo scopo di fare cassa e vengano, invece, trascurati pericoli, imprudenze e leggerezze laddove diventano discriminanti per tutelare l’incolumità pubblica”.

Un altro punto importante, ma già contenuto nel Dm del 13 giugno, l’obbligo di taratura dei macchinari e di verifica iniziale e periodica sul loro funzionamento. Tutte le volte che gli agenti avranno a che fare con uno strumento nuovo, dovranno prima verificarne la funzionalità con una precisa procedura, utilizzandolo su strada senza comminare sanzioni. In questo modo potranno verificare la correttezza dei dati rilevati. Questi test devono essere ripetuti almeno una volta ogni 20 controlli per i dispositivi che operano in modalità istantanea e 100 per quelli operanti in modalità media. Dopodiché, i test dovranno essere verbalizzati. Come stabilito dalla circolare del 7 agosto, di questa attività è “opportuno dare conto anche in ciascun verbale d’infrazione”, citando il fatto che la documentazione del test si trova negli atti dell’ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno rilevato l’infrazione. Se manca il certificato di omologazione, anche in questo caso, la multa è nulla.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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