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Se l’inquilino è troppo rumoroso, è solo lui che è chiamato a rispondere dei danni causati ai vicini di casa con le sue immissioni moleste.

A stabilire il principio la Corte di Cassazione con la recente sentenza numero 4908/2018, nella quale si esclude chiaramente che, dall’eventuale sussistenza della legittimazione passiva in giudizio del proprietario, nel caso in cui il detentore del suo immobile (nella fattispecie, il gestore di un bar) produca delle immissioni rumorose moleste, possa farsi discendere la sua automatica responsabilità per il risarcimento dei danni arrecati a terzi.

La responsabilità, infatti, non può prescindere dall’elemento soggettivo della colpa e dal nesso oggettivo di causalità fra la concessione dell’immobile al conduttore e i danni subiti dai vicini e a tal fine non è sufficiente il mero rapporto di occasionalità.

Per poter affermare la sussistenza di una colpa aquiliana del proprietario dell’immobile concesso in locazione, quindi, si deve accertare in concreto che, “al momento della stipula del contratto di locazione il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all’art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi“.

In assenza di tale accertamento, o se esso dà esito negativo, non può essere affermata alcuna responsabilità del locatore.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Danni Ambientali

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