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ppIl modulo di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dal conducente, non proprietario, è opponibile all’assicurazione civilmente responsabile? A quest’annosa domanda ha risposto con una recente sentenza il Tribunale di Trieste, presso il quale la vittima di un incidente aveva presentato un atto di citazione per ottenere il risarcimento del danno patito a seguito del sinistro che lo vedeva coinvolto quale passeggero trasportato del motociclo urtato.

Ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni venivano citati in giudizio il proprietario del motociclo e la compagnia assicurativa dello stesso. A fondamento della propria domanda risarcitoria l’attore produceva in giudizio il modello di constatazione amichevole (C.I.D.) a doppia firma del conducente, non proprietario, della moto e di quello dell’auto. Ritenendo che tale prova, unitamente alla perizia redatta dal medico-legale dell’assicurazione in fase stragiudiziale, fosse sufficiente a ottenere l’assegnazione di una somma provvisionale, l’attore chiedeva, nell’atto introduttivo, che il Giudice concedesse l’ordinanza immediatamente esecutiva.

Al Giudice adito veniva chiesto di valutare se il modulo C.A.I. sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro, di cui una era il conducente non proprietario del mezzo assicurato dalla società chiamata in giudizio, fosse sufficiente a emettere un’ordinanza ai sensi dell’art. 186 ter codice di rito.

In via preliminare, va ricordato che il modello di constatazione amichevole ha valore confessorio nei confronti della parte che lo sottoscrive ai sensi dell’art. 2735 codice civile. Sulla opponibilità dello stesso nei confronti del proprietario del veicolo e dell’assicuratore la giurisprudenza di legittimità si era divisa: alcuni ritenevano che, “trattandosi di dichiarazioni rese da un soggetto diverso dall’assicuratore, sono liberamente apprezzabili dal giudice allo stesso modo delle dichiarazioni confessorie rese da un terzo” (Cass. Civ., 2 aprile 2002, n. 4369), mentre secondo altri “ove sottoscritto dal conducente che non sia altresì proprietario, esso non produce alcun effetto confessorio nei confronti del proprietario del veicolo, nei cui confronti, ove entrambi siano parti in causa, è liberamente apprezzabile dal giudice. Nei confronti, infine, dell’assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera una presunzione “iuris tantum”” (Cass. Civ., 27 febbraio 2004, n. 4007).

A porre fine al conflitto sono intervenute le Sezioni Unite che hanno espresso il principio secondo cui, premessa l’esclusione che si possa giungere a un differenziato giudizio di responsabilità in relazione ai rapporti tra conducente-proprietario-assicuratore, il modulo CAI “a doppia firma” genera una presunzione iuris tantum superabile con prova contraria anche presuntiva (Cass. Civ., Ss. Uu., 5 maggio 2006, n. 10311).

Alla luce di tale decisione, una parte della giurisprudenza è giunta ad affermare, di recente, che il modello C.A.I. è opponibile all’assicuratore qualora il responsabile del danno sia anche proprietario del veicolo, poiché litisconsorte necessario, mentre non lo è qualora il conducente non sia anche proprietario, poiché quest’ultimo è litisconsorte facoltativo (Cass. Civ., 4 aprile 2013, n. 8214).

Aderendo a quest’ultimo orientamento il Giudice del Tribunale di Trieste ha così ritenuto insufficiente il modello C.A.I. quale elemento idoneo a comprovare il verificarsi del sinistro e, pertanto, ha rigettato la richiesta attorea.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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