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Se due bambini giocano e, nello scherzo o nel bisticcio, l’uno fa male all’altro, dei danni provocati all’infortunato ne rispondono i genitori. Papà e mamma sono infatti tenuti a esercitare una sorveglianza sul proprio figlio anche quando questi sta con gli amichetti nel cortile di casa. E se anche non è fisicamente sotto la loro stretta sorveglianza, la responsabilità sussiste per non aver impartito al minore una corretta educazione. È quanto si evince da una recente ordinanza della Cassazione, IV Sezione civile, n. 13412/17 depositata il 26 maggio.

La sentenza risponde alla domanda: nel caso in cui un bambino fa male a un altro bambino, chi ne risponde? Il codice civile stabilisce che, se un minore provoca un danno a un’altra persona, a pagare il risarcimento per il danno da questi prodotto è colui che, in quel momento, era tenuto a sorvegliarlo: quindi i genitori, l’insegnante, ecc. L’unico modo per evitare la responsabilità è dimostrare di «non aver potuto impedire il fatto», cosa tutt’altro che facile se non impossibile: infatti, la giurisprudenza ritiene sussistente la colpa dei genitori anche solo per non aver saputo impartire la giusta educazione al bambino tale da impedirgli comportamenti violenti e/o pericolosi.

Immaginiamo un bambino che giochi con un compagno nel cortile. Tra i due nasce un normalissimo bisticcio, come spesso succede in questi casi. Uno dei due impugna un ramoscello di un albero e lo brandisce in faccia all’altro. Ma, involontariamente, la punta finisce nell’occhio di quest’ultimo ferendolo gravemente.

Dunque, Secondo la Cassazione, a risponderne sono i genitori, condannati per l’omessa vigilanza sul figlio e obbligati a versare un cospicuo risarcimento al ragazzino ferito e alla sua famiglia. Madre e padre sono «tenuti alla sorveglianza» del figlio. Ciò significa che sono responsabili per l’incidente verificatosi, anche se non ne hanno alcuna diretta colpa. Sono addirittura responsabili anche se all’infortunio ha assistito il padre del bambino ferito, la cui presenza sul luogo del “misfatto” non esclude il risarcimento del danno.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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