Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Farà discutere una recente sentenza, la numero 8666/2017, con cui la Cassazione ha confermato la percentuale di responsabilità nella misura del 65% ad un pedone investito e deceduto, come assegnata dai giudici di merito. Una percentuale che infatti appare smisurata in ragione del fatto che la vittima è stata investita di notte da un’auto senza assicurazione, con il ruotino di scorta e, soprattutto, che procedeva a forte velocità.

Nell’assumere questa decisione la Suprema Corte non è entrata tanto nel merito ma si è riferita all’articolo 434 del Cpc, come riformato dalla legge 134/2012. La norma prevede che nell’appello non bastino più “i motivi specifici dell’impugnazione”, ma è necessario che esso contenga, a pena di inammissibilità: l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Nella sentenza si chiarisce che le modifiche accentuano in modo notevole la capacità di selezione del ricorso in appello, con intento di potenziali esiti deflativi. Quindi, sulla base della norma, così come rivisitata dalla legge del 2012, è necessario delimitare l’oggetto del giudizio di secondo grado, proporre una nuova e diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di secondo grado e indicare le norme di diritto violate o falsamente applicate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.


La Cassazione ha precisato che gli appellanti hanno disatteso queste prescrizioni avendo redatto l’appello richiamando i fatti posti a fondamento della domanda. Essi pensavano che sarebbe dovuta emergere ex sé l’illogicità o l’erroneità della maggior percentuale di concorso causale attribuita al comportamento del pedone dal raffronto tra le ragioni della sentenza impugnata (in particolare il fatto che il pedone non era visibile perché camminava senza indumenti rifrangenti sul margine destro di una strada extraurbana) e tutti le altre violazioni commesse invece dall’automobilista investitore: auto irregolare, perché viaggiava con ruota posteriore di diametro più piccolo, su strada con segnali di pericolo e limite di velocità di 50 Km/h (non rispettato) causa gli avvallamenti e sconnessioni del fondo stradale; spostamento del corpo della vittima, etc. Ma così non è stato. Perché la norma del codice di procedure civile, come ricordato, prevede una contestazione molto attenta dei punti non chiari o che avrebbero fornito una lettura errata alla vicenda.

Con beffa finale: la Cassazione ha riconosciuto ai ricorrenti anche il versamento del contributo unificato dovuto per l’impugnazione. Il caso insegna che in Italia, per far valere i propri diritti, bisogna rivolgersi a degli esperti della materia, non a dei “tuttologi”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content