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Il conducente ha l’obbligo di esigere che il passeggero indossi sempre la cintura di sicurezza e, se non vuole farlo, può rifiutarsi di trasportarlo e anche arrestare la marcia.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella rilevante sentenza n. 11429/2017, pronunciatasi in materia di omicidio e lesioni derivanti da circolazione stradale, materia riformata, com’è noto, dalla Legge n. 41/2016 che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, rispettivamente all’art. 589-bis e 590-bis del Codice Penale.

Nel caso in questione, la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza appellata dichiarando il non doversi procedere per parte dei reati (causa intervenuta prescrizione) e confermato, invece, la condanna per l’omicidio colposo di una passeggera deceduta a seguito del sinistro in cui erano coinvolte le vetture degli imputati.

Ricorrendo in Cassazione gli imputati hanno battuto, in particolare, sull’atteggiamento della vittima, che non era assicurata al sedile con le cinture di sicurezza e che era deceduta dopo essere stata sbalzata fuori dall’auto. La difesa ha ritenuto non sussistente il nesso di causalità, poiché la condotta della parte offesa sarebbe stata “eccezionale, imprevedibile, indipendente dal fatto del reo“, evidenziando che la vittima aveva preso posto all’interno del veicolo senza indossare le cinture di sicurezza e il che conducente, a causa del buio, non se ne era reso conto.

Ma per la Cassazione i ricorsi sono infondati e al limite dell’inammissibilità: oltre a essere acclarato il nesso di causalità, non coglie nel segno la pretesa impossibilità o difficoltà del conducente di constatare, in ragione del buio, il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della trasportata, sbalzata fuori dall’auto nel corso dell’incidente.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il conducente ha violato un ben preciso obbligo su di lui incombente, in quanto la giurisprudenza afferma che “è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura“.

Il ricorso è stato quindi respinto.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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