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Poco importa che fosse giorno, che la “chiazza” fosse estesa e che non si fosse verificato prima alcun incidente: l’Anas era responsabile della presenza della sabbia sulla strada in prossimità di una curva e dovrà risarcire il centauro che c’è scivolato sopra, cadendo e procurandosi varie lesioni. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 2894/2018, ha definitivamente posto fine, a favore del danneggiato, a un contenzioso che si strascinava da oltre 15 anni, fornendo anche utili indicazioni sulla dibattuta questione della responsabilità della Pubblica Amministrazione.

Il sinistro in questione è successo nel lontano 2001 nel territorio comunale di Aiello Calabro. Un uomo stata percorrendo a bordo del suo scooter una strada statale quando all’improvviso, giunto in una curva in salita, a causa della fitta presenza sul manto stradale di materiale sdrucciolevole – sabbia e brecciolino – perdeva il controllo del mezzo e rovinava a terra ferendosi seriamente.

Il malcapitato ha quindi citato in giudizio l’Anas per essere risarcito o e il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 602/2011, ritenuta sussistente la responsabilità dell’Ente statale, lo condannava al pagamento in favore del danneggiato della somma di euro 28.575,27 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 866 del 27 maggio 2016, confermava la pronuncia di primo grado, avendo ritenuto provato dal centauro che, circostanza incontestata, il sinistro si era verificato in prossimità di una curva in un tratto di strada in salita, sufficiente a dimostrare la non visibilità e l’imprevedibilità del pericolo, rappresentato dalla presenza sulla strada di brecciolino: circostanza accertata, peraltro, dall’autorità giudiziaria intervenuta sul posto, la quale ha anche confermato la presenza del terriccio per una notevole estensione sulla corsia di marcia del mezzo e non segnalata. Quindi, la Corte territoriale ha ritenuto che il danneggiato avesse provato il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, laddove invece la controparte non aveva fornito la prova dell’esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva idonea ad interrompere tale nesso.

L’Anas però ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi. In primis, la presunta violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., in relazione alla ripartizione dell’onere della prova ex artt. 2043 e 2051 c.c. Il giudice del merito avrebbe errato ritenendo assolto l’onere della prova gravante sul Bossio, perché aveva dimostrato che l’evento si era verificato e che la presenza sulla strada del brecciolino rappresentava una situazione di pericolo idonea a cagionare l’evento. La Corte di merito, invece, non avrebbe considerato né messo in rilievo, secondo il legale dell’Anas, alcune circostanze oggettive emerse durante l’istruzione probatoria, ovvero, le buone condizioni climatiche nel giorno del sinistro, l’ora diurna, la notevole estensione della presenza di sabbia sulla sede stradale, perciò assolutamente visibile, la mancanza di lavori incorso e che nessun altro incidente si era verificato prima di quello in oggetto. Inoltre, con il secondo motivo, contestava la sentenza anche sotto il profilo della quantificazione del danno: il giudice non avrebbe esaminato attentamente e correttamente le conclusioni medico-legali del Ctu.

Ma secondo la Suprema Corte i due motivi sono inammissibili. “Per quanto riguarda il primo motivo – recita l’ordinanza – il giudice ha riconosciuto la responsabilità dell’Ente sulla base dell’art. 2043 c.c. con conseguente onere probatorio a carico del danneggiato. E, su tale presupposto, la corte territoriale ha ritenuto, con motivazione scevra da vizi logico giuridici, che il giudice di primo grado avesse motivato sull’assolvimento dell’onere della prova da parte del (omissis). E non è vero che non ha considerato le circostanze indicate dall’Anas ma, semplicemente, ne ha ritenuto prevalenti altre. Difatti in tema di ricorso per Cassazione, l’omesso esame di un fatto decisivo non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. civ. Sez. II, 04/07/2017, n. 16407). Come appunto è stato fatto nel caso di specie”.

Per quanto riguarda, invece, il secondo motivo, gli Ermellini evidenziano come “a ricorrente non indica dove abbia dedotto in sede di appello i rilievi mossi dal Ctp alla perizia del Ctu. In tema di ricorso per cassazione, per infirmare sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 11482/206)”.

La Cassazione ha pertanto respinto, giudicandolo inammissibile, il ricorso, ha confermato il risarcimento dovuto e condannato l’Anas anche al pagamento in favore del danneggiato, che aveva resistito con un contro ricorso, le spese del giudizio di legittimità.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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