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E’ approdato ieri, 15 novembre 2016, al Senato per l’approvazione definitiva il Disegno di Legge Gelli, così chiamato dal nome del suo relatore, l’onorevole del Partito Democratico Federico Gelli: il ddl, già approvato dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2016, riforma completamente la responsabilità professionale, sia penale che civile, dei medici nei confronti dei pazienti.

L’obiettivo della discussa novità è quello di risolvere il problema della cosiddetta “medicina difensiva”, quel sistema dove i dottori, per mettersi al riparo da possibili contenziosi con i pazienti, propongono cure alternative, ma spesso inutili, in alternativa agli interventi chirurgici.

La nuova normativa, infatti, parte dal presupposto che oggi in Italia un medico rischia di essere condannato penalmente per omicidio colposo in seguito ad una complicanza avvenuta in sala operatoria, e che, proprio per il timore di sbagliare e di finire davanti ad un giudice, i “camici bianchi” sarebbero condizionati nel fare il loro lavoro e spesso ciò li porterebbe a sbagliare o ad evitare trattamenti complessi ma utili per la salute del paziente.

Il ddl Gelli intende porsi come soluzione a tutte queste problematiche, garantendo delle nuove forme di tutela per il medico, ma introducendo anche delle vie più rapide e sicure per i pazienti che devono ottenere un risarcimento per i danni causati dalla sanità.

Ma come verrà riformata la Sanità e specialmente la responsabilità professionale del medico con l’approvazione della nuova legge? Il ddl Gelli, il suo punto centrale, prevede che il medico che per imperizia provoca un danno a un paziente non sia più punibile penalmente nel caso in cui abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali.

Quindi, l’errore del medico causato dalla sua mancanza di abilità o di preparazione specifica verrà punito penalmente solo in caso di colpa grave. Cosa significa? L’articolo 6 del ddl, riguardante la “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, fa chiarezza su questo aspetto, elencando i fattori che escludono la colpa grave. Nel dettaglio: “È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”. Con questa norma, quindi, si prospetta un notevole alleggerimento della responsabilità professionale dei medici, nella speranza che si riducano al minimo i casi di medicina difensiva.

Non solo. Il nuovo Ddl cambia anche la responsabilità civile del medico, che diventa extracontrattuale. Quindi spetterà al paziente che ritiene di aver subito il danno dimostrare che la colpa è del medico che l’ha curato. Per la struttura ospedaliera, invece, la responsabilità civile resta di tipo contrattuale: dunque, sarà lei a dover dimostrare di non avere responsabilità. Se nel primo caso l’onere della prova spetta al paziente, nel secondo è dell’ospedale o della Asl. In questo modo il paziente che vuole ottenere un risarcimento è incentivato a rifarsi prima sul soggetto economicamente più solido, ovvero la struttura pubblica.

Un’altra novità introdotta con il Ddl Gelli riguarda l’obbligo di provare una conciliazione stragiudiziale prima di rivolgersi al tribunale. In questo modo i tempi per l’ottenimento del risarcimento sarebbero più rapidi, mentre tutte le strutture sanitarie sono obbligate ad assicurarsi. E qualora il cittadino non riuscisse ad ottenere il risarcimento dovuto dalla struttura ospedaliera, potrebbe rifarsi direttamente nei confronti della compagnia assicurativa. A tal proposito, il ddl Gelli introduce anche un fondo di garanzia per tutti quei pazienti che non possono essere rimborsati perché devono rifarsi su una società assicurativa fallita.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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