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Fa discutere una recente ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Trapani su un caso di ritiro della patente.

Il codice della strada, in realtà, prevede delle deroghe in casi specifici. Si può infatti richiedere un “permesso di guida” esclusivamente per motivi di lavoro, che viene concesso solo per determinate fasce orarie, per un massimo di tre ore al giorno e a condizione che il ritiro della patente non sia stato disposto a seguito di un incidente stradale. Il permesso, inoltre, va adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, “qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri”. L’interessato deve quindi dimostrare che l’auto è per lui veramente indispensabile per poter continuare a lavorare, dal momento che, ad esempio, la destinazione non è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Altra motivazione valida è quella di essere fruitori dei permessi concessi dalla legge 104, legati alla necessità di assistere un familiare disabile.

Oltre a quelle del lavoro, tuttavia, vi sono altre esigenze impellenti non contemplate nel codice della strada, come quelle legate all’acquisto di viveri o medicinali. Ed è appunto qui che è intervenuto con la sua innovativa e discussa decisione il giudice di Pace di Trapani, estendendo l’applicazione della norma che consente il permesso di guida per esigenze lavorative anche a necessità di altro tipo, comunque essenziali alla sopravvivenza. Il dott. Vincenzo Vitali, questo il nome del giudice, ha sospeso per tre ore al giorno l’efficacia del provvedimento di ritiro della patente per due anni, a seguito di una manovra di svolta pericolosa, comminato a un anziano ravvisandone l’urgenza, perché viveva lontano da farmacie ed esercizi commerciali

L’ordinanza sul punto richiama un decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui il giudice è «legittimato a determinare, in senso migliorativo per l’opponente, la misura della sanzione, recependo le considerazioni svolte al riguardo dall’interessato, anche nell’ipotesi in cui la P.A. sia tenuta per legge, a determinare la sanzione con un limite non inferiore ad una data soglia» (n. 25304/2010).

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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