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Responsabilità del datore di lavoro:

operazione pericolosa del dipendente

La responsabilità del datore di lavoro non viene esclusa nemmeno per il comportamento colposo del lavoratore  e non deve essere confuso con la condotta abnorme del dipendete, «la sola che potrebbe condurre all’esonero del datore di lavoro». Lo ha ribadito la Cassazione, quarta sezione penale, con la rilevante sentenza n. 26858/18, depositata il 12 giugno.

La mattina del 18 agosto 2010 un dipendente di un’impresa di Ancona di impianti di energia rinnovabile, sollevamento e movimentazione, con contratto di apprendistato full-time, a partire dal 5 luglio dello stesso anno, con le mansioni di installatore e riparatore di apparecchi elettronici ed elettromeccanici, inquadrato al livello 3 del C.C.N.L., settore meccanico (e il cui contratto prevedeva un programma di addestramento con attività formativa e teorica, riguardo alle tecniche di cablaggio dei quadri, assemblaggio dei componenti elettrici ed elettronici e verifica e collaudo finale degli stessi) era stato inviato presso lo stabilimento di una ditta di Sassoferrato (AN), in cui la società per la quale lavorava doveva installare un impianto fotovoltaico, per consegnare dei profili di legno, da installare sotto i pannelli solari.

Sul luogo era già presente, per la sua ditta, l’amministratore. Questa non aveva ancora iniziato la sua attività, in quanto stava ancora operando un’altra impresa che doveva preventivamente smaltire l’eternit presente sul tetto dell’immobile. Giunto sul luogo e salito sul tetto, l’operaio aveva consegnato il materiale che aveva portato con sé all’amministratore il quale, a quel punto, gli aveva dato l’incarico di fermarsi sulla copertura e di chiudere tutti i comignoli ivi presenti con teli di cellophane e con nastro adesivo, per impedire che le polveri di amianto finissero nei condotti ed all’interno dello stabilimento.

Il lavoratore aveva eseguito l’incarico assegnato, ma poi, per tornare verso il punto dal quale era partito, non aveva camminato lungo i lati esterni della copertura, che costituivano un camminamento saldo, ma l’aveva attraversata diagonalmente e nel fare ciò aveva messo il piede sopra una copertura-lucernaio che aveva ceduto, precipitando nel vuoto e arrestandosi dopo tre metri sopra una passerella che ha scongiurato un volo di altri sette metri sino al pavimento dello stabilimento. Anche così, tuttavia, il lavoratore aveva riportato lesioni gravi.

Il Tribunale di Ancona con sentenza del 5 ottobre 2015 riconosceva il legale rappresentante e l’amministratore dell’impresa responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti del dipendente con violazione della disciplina antinfortunistica (capo A), e la società responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231 (capo B), e, conseguentemente, condannava gli imputati alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile e la società al pagamento di un determinato numero di quote.

La Corte d’Appello di Ancora, il 15 maggio 2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, appellata dai condannati, ha poi rideterminato, riducendola, la pena inflitta loro; stante l’intervenuta rinunzia all’azione da parte della parte civile, ha revocato le statuizioni civili che erano state disposte in primo grado. Ma ha confermato nel resto.

I Giudici di merito hanno accertato che l’operaio era stato incaricato di svolgere un lavoro in quota, su di una copertura, in una zona giudicata non sicura, senza essere dotato di dispositivi di sicurezza e senza avere ricevuto previamente alcuna formazione e informazione; hanno dato atto dell’assenza in loco di impalcati di protezione, di parapetti o di altri strumenti di protezione dalle cadute, fatta eccezione per una “linea vita” predisposta, però, dalla ditta incaricata di eliminare l’eternit, ma alla quale, comunque, la vittima non poteva agganciarsi, essendo privo di imbracatura; hanno sottolineato che il P.O.S. di cantiere trattava di generici rischi di caduta dall’alto, senza tuttavia individuare le zone sicure e quelle insicure esistenti nella copertura dello stabilimento.

Gli imputati e la società hanno però fatto ricorso per Cassazione con unico atto di impugnazione, affidandosi a due motivi, con i quali si denunziava violazione di legge. Quello che qui preme approfondire è il secondo. Secondo i ricorrenti la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il lavoratore infortunato avrebbe violato l’art. 20 del d. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, trascurando di considerare che lo stesso aveva violato l’obbligo di contribuire a realizzare la sicurezza. Si assumeva, infatti che l’ordine impartito dal datore di lavoro al dipendente era legittimo e che questi avrebbe indicato al lavoratore non solo le corrette modalità di esecuzione ma anche la via più sicura da seguire, cioè quella laterale; che ciononostante l’operaio, vedendo che i dipendenti della ditta subappaltatrice per scendere dal tetto seguivano una strada molto più breve, e pericolosa, aveva seguito il medesimo percorso che, attraverso delle passerelle fatte da tavolame, oltrepassava i due ampi lucernari; che, in conseguenza, attraversando le passerelle, era caduto; e ancora che, secondo un teste, non vi era l’obbligo nel caso di specie di utilizzare le cinture di sicurezza; che, in ultima analisi, «l’evento dannoso era dunque integralmente ascrivibile a fatto colposo del danneggiato, per avere contravvenuto a specifiche norme di prudenza afferenti il cantiere in cui si trovava ad operare».

In conseguenza, ad avviso dei ricorrenti, «nel caso in esame ricorreva violazione, da parte del lavoratore, nonché erronea/omessa applicazione, da parte dei giudici di primo e secondo grado, della lett. a [dell’art. 20 del d. Igs. n. 81 del 2008] per non avere il lavoratore contribuito agli obblighi di sicurezza disattendendo l’indicazione di seguire il percorso più lungo e più sicuro; della lett. b [del richiamato art. 20 del d. Igs. n. 81 del 2008] per non avere osservato le disposizioni impartite dal datore di lavoro, della lett. c [del richiamato art. 20 del d. Igs. n. 81 del 2008] per non avere utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro (così intendendosi anche i tragitti e le passerelle), ed infine della lett. g [dell’art. 20 del d. Igs. n. 81 del 2008] per avere compiuto di propria iniziativa un’operazione assolutamente pericolosa per la salute e l’incolumità delle persone (anche quelle sopra cui poteva cadere). Da tutto quanto sopra, secondo i ricorrenti, sarebbe discesa l’erronea applicazione, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio, di fondamentali normative in materia di sicurezza sul lavoro». Di qui la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

Secondo la Suprema Corte, invece, il ricorso va rigettato. Quanto, in particolare, al secondo motivo di impugnazione, “esso è infondato in punto di fatto – spiegano i giudici nella sentenza – perché, anche qui, nessuna riga delle due sentenze (appellate, ndr) dice che M. L. avrebbe spiegato al dipendente la “corretta via” da seguire lavorando sul tetto. E’ inoltre infondato anche in diritto: il ricorso, infatti, non solo reitera analoga doglianza già svolta in appello, cui è stata fornita congrua risposta, ma confonde vistosamente il profilo causale colposo concausativo dell’infortunio ipoteticamente addebitabile al lavoratore, ma in ogni caso non tale da escludere la primaria responsabilità del datore di lavoro, con la condotta abnorme, ovvero esorbitante del lavoratore, la sola che potrebbe condurre all’esonero del datore di lavoro. Sfugge, tuttavia, ai ricorrenti la nozione di abnormità costantemente fornita dalla Suprema Corte secondo cui «il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro» Nessuna abnormità della condotta della vittima è anche solo lontanamente ipotizzabile nella concreta situazione, in cui, come si è già visto, era stato il datore di lavoro ad incaricare l’operaio, in formazione da poco più di un mese quale installatore riparatore di apparecchi elettronici ed elettromeccanici, di svolgere attività lavorativa estranea al proprio profilo professionale in quota, sopra un tetto, in assenza di qualsiasi formazione ed informazione ed in mancanza di dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto”. Ergo, il ricorso è stato rigettato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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