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In punto di diritto il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. Si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto che è ristorabile in caso non solo di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale.

Questi principi di diritto, che recentemente hanno trovato pieno riscontro anche nelle Tabelle di Milano, sono stati ribaditi e precisati dalla Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con l’ordinanza del 28 settembre 2018, n. 23469, mediante la quale è stato accolto il ricorso e cassato con rinvio quanto già deciso, nel caso de quo, proprio dalla Corte d’appello di Milano.

La vicenda. Con atto di citazione del 2009 i genitori e la sorella di D. P. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano un automobilista e la sua Compagnia di Assicurazioni (UnipolSai) chiedendo il risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale nel quale il loro congiunto aveva riportato gravi lesioni. Nel corso del giudizio la compagnia assicuratrice corrispose dapprima la somma di centomila euro e successivamente quella di 574mila in favore del padre, quale amministratore di sostegno del figlio.

Disposta la CTU, con quantificazione di postumi permanenti di natura psichica in termini del 45-50% per D. P., il Tribunale accolse la domanda nei limiti della condanna dei convenuti al pagamento in favore della mamma della somma di euro 5.518,67. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori, che la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 2016, rigettò condannando gli appellanti alla rifusione delle spese nella misura di Euro 12.194 oltre accessori, ed accolse l’appello proposto dalla mamma, condannando gli appellati al pagamento della somma di Euro 10.800  in favore della stessa, con compensazione delle spese.

Osservò la Corte d’appello, con riferimento alla pretesa risarcitoria dei congiunti di D. P., che era da escludere la configurabilità del danno parentale, implicante la perdita del familiare nella specie non occorsa, e che quanto al danno non patrimoniale, quale danno biologico, nonché danno morale e danno dinamico-relazionale relativamente al padre e alla sorella, che mancava idonea prova di un vero e proprio sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti per fronteggiare le straordinarie sopravvenute esigenze del figlio.

Avverso tale decisione i familiari del macroleso hanno dunque proposto ricorso per Cassazione. Per quanto è qui di interesse, con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civile, osservando che la Corte d’appello aveva errato nell’escludere che la perdita del rapporto parentale potesse sussistere solo in caso di decesso del congiunto, potendo il rapporto parentale essere gravemente leso in presenza di gravi lesioni fisiche del familiare, e che particolarmente sconvolgente era la lesione nel caso di specie di tipo psichico. I familiari di D. P. hanno altresì aggiunto che, stante la gravità delle condizioni psichiche del congiunto, quale conseguenza delle lesioni subite a seguito del sinistro stradale, i genitori e la sorella dovranno provvedere alla sua vita futura e che la sorella ha iniziato a soffrire un disturbo di origine psichica in coincidenza con la fase attiva della malattia del fratello.

La Corte di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza, ha ritenuto il motivo fondato ed ha accolto il ricorso. Sul punto controverso la Suprema Corte ha preliminarmente osservato che, in riferimento alla ritenuta esclusione del danno da perdita del rapporto parentale, il giudizio di fatto circa l’assenza di prova del danno dinamico–relazionale, una volta che si è premessa la non configurabilità del danno da perdita del detto rapporto, si traduce in errore di diritto perché comporta l’astratta negazione della pretesa risarcitoria, e non la mera confutazione della sua fondatezza sul piano delle circostanze di fatto. La decisione va pertanto valutata sotto il profilo del giudizio di diritto.

A questo proposito, gli Ermellini rammentano subito che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto il quale è ristorabile in caso non solo di perdita, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, ma anche di mera lesione del rapporto parentale (Corte di Cassazione, 31 maggio 2003, n. 8827; Corte di Cassazione, 20 agosto 2015, n. 16992).

Una volta riconosciuta la spettanza del danno in discorso anche nel caso di mera lesione del rapporto parentale vanno precisate le componenti di tale danno cui si è finora fatto cenno. Ai fini di tale precisazione va richiamata la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza della Corte (tra le altre, Cassazione, n. 901/2018 e n. 7513/2018) in tema di risarcimento del danno alla persona, ed in particolare i seguenti principi di diritto:

1) Sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

2) La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle sezioni unite della S.C. (Corte cost. 233/2003; Corte di Cassazione,  SS. UU. N- 26972/2008) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:

  1. a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
  2. b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

3) Nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni come modificati dall’art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 – la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).

4) Nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Corte di Cassazione, n. 8827-8828/2003; Corte di Cassazione, SS. UU.  n. 6572/2006; Corte cost. 233/2003) – il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso – quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da se”).

5) In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

6) Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. “categorie” o cd. “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l’art. 32 Cost.).

7) Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n, 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all’art. 139 c.s.a. non è chiusa anche al risarcimento del danno morale”), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 del C.d.A., alla lettera e introdotto dalla legge di stabilità del 2016.

8) In assenza di lesione della salute, ogni vulnus arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andrà specularmente valutato e accertato, all’esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (volta che, nelle singole fattispecie concrete, non è impredicabile, pur se non frequente, l’ipotesi dell’accertamento della sola sofferenza morale o della sola modificazione in pejus degli aspetti dinamico-relazionali della vita), il medesimo, duplice aspetto, tanto della sofferenza morale, quanto della privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (in tal senso, già Corte di Cassazione, SS. UU. N. 6572/2006).

9) Costituisce, pertanto, un evidente paralogismo sul piano fenomenologico, prima ancora che giuridico (come, oggi, anche normativamente confermato dalla riforma degli artt. 138 e 139 C.d.A.), quello secondo cui il danno sarebbe costituito, in una dimensione di impredicabile unità, “dalla sofferenza del non poter più fare”, perché la più superficiale della disamina delle conseguenze di una grave lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, come quello alla relazione parentale, consente ictu oculi di affermare, in alcuni casi, che, nonostante la intensa sofferenza morale, questa non incida, in tutto o in parte, sulle attività dinamico-relazionali del soggetto leso, appartenendo ad una diversa dimensione dell’essere persona.

La liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una suggestiva simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus “interno” arrecato al patrimonio del creditore), quanto sotto quello dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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