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Il provvedimento è passato in sordina, ma il 30 aprile 2018 il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare importante ai fini della sicurezza stradale, rendendo finalmente concretamente operativo in Italia il divieto per gli autotrasportatori di usufruire del loro riposo settimanale regolare nella cabina del camion, prevedendo l’applicazione delle relative sanzioni per i trasgressori.

Una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20 dicembre 2017 aveva già sancito, come statuito dal Regolamento CE N. 561/2006 sui tempi di guida e di riposo, il divieto per l’autista di svolgere il riposo settimanale regolare (45 ore) a bordo del mezzo, laddove è possibile farlo nel caso dei riposi quotidiani e di quello settimanale corto.

Secondo la Corte europea, i conducenti devono avere la possibilità di effettuare i periodi di riposo settimanali regolari in un luogo che fornisca condizioni di alloggio idonee e adeguate, mentre l’angusta cabina di un camion non sembra certo costituire un luogo di riposo idoneo a periodi di riposo più lunghi.

Una misura introdotta anche e soprattutto per motivi di sicurezza stradale: riposando in un luogo inadeguato, infatti, l’autista non può recuperare davvero le energie ed eliminare lo stress di una giornata trascorsa a condurre il proprio veicolo, aumentando di conseguenza i pericoli ed i rischi al volante dovuti alla fatica, non solo per se stesso, ma anche per gli altri.

Tale divieto, tuttavia, non era mai stato fatto rispettare in Italia per mancanza della relativa sanzione, che doveva essere definita a livello nazionale. Ma ora, con la circolare diffusa il 30 aprile scorso, il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dei Trasporti, ha fornito indicazioni precise e di immediata applicazione. La circolare chiarisce che il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa essere considerato come non goduto e pertanto potrà essere contestata la violazione di cui all’art. 174, comma. 7 del Codice della Strada, nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20 per cento), con sanzione pecuniaria da 425 a 1.701 euro, somma che è aumentata di un terzo quando la violazione venga commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (art. 195, comma bis del Cds).

Potendo la violazione essere accertata esclusivamente nel momento in cui viene commessa, ad essa conseguirà il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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