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Pacchetti turistici

Più tutele per i viaggiatori

Pacchetti turistici: prevedono ora nozioni allargate, contratti online su misura ma anche l’allungamento della prescrizione per chiedere i danni. Sono solo alcune delle novità introdotte con il decreto legislativo approvato il 16 maggio 2018 dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della direttiva europea sui pacchetti turistici e i servizi collegati.

Anzitutto, il decreto amplia la nozione di pacchetto turistico, eliminando il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, tra cui i contratti online, quelli su misura e i cosiddetti pacchetti dinamici.

Sono da intendersi pacchetti turistici, dunque, le combinazioni, si legge nella nota di palazzo Chigi, “di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line”. Sono escluse dalla disciplina invece le combinazioni in cui i servizi turistici diversi da trasporto, alloggio e noleggio non rappresentino almeno il 25%.

Vengono riconosciuti inoltre maggiori diritti ai viaggiatori, rispetto all’attuale disciplina, in caso di recesso, ad esempio per l’aumento del prezzo del pacchetto turistico oltre l’8% e non più oltre la misura attuale del 10%.

Altra importante novità è rappresentata dall’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto. Viene garantita infatti in ogni caso al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento del danno e alla possibilità di recedere dal contratto. E viene prevista altresì la possibilità di porre rimedio al difetto di conformità.

Ancora, vengono allungati i termini di prescrizione: tra anni per il danno alla persona e due per gli altri danni, a fronte del termine di, rispettivamente, due anni ed un anno previsti dalla normativa vigente.

Vengono previste, poi, per gli organizzatori ed i venditori dei pacchetti turistici forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi.

Infine, in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, vengono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di mille euro a un massimo di 20mila euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, oltre alle sanzioni amministrative accessorie come la sospensione dell’attività da 15 giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell’attività. Competente per l’applicazione delle sanzioni è l’Agcom.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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