Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Scatta una responsabilità penale per l’operatore del 118 che, dopo aver ricevuto la telefonata del paziente o di un suo familiare per ottenere con urgenza l’invio di un’ambulanza, sottovaluta la gravità del caso e ritarda nell’invio del mezzo di soccorso. A stabilirlo è una sentenza emanata il 27 settembre della Corte di Cassazione, la n. 40036 del 2016.

La vicenda riguarda un triste caso di mala sanità. La madre di un ragazzo, colto da una crisi epilettica, telefonava al 118 per chiedere il pronto intervento di un’ambulanza. La donna, però, si sentiva rispondere al telefono, testuali parole: «Allora, ascolti la crisi fra qualche minuto passa da sola…Capito? Quindi…se vedete che non passa lo portate in ospedale eventualmente,…sicuramente ne ha avute altre…sicuramente passerà adesso da sola…comunque voi…valutate. Eventualmente ci richiamate».

Dopo pochi minuti, la madre richiamava per via del peggioramento delle condizioni di salute del giovane. Anche in questa occasione, l’atteggiamento dell’operatore era indifferente e sprezzante: «Ancora! Mi dà l’indirizzo per favore?».

Secondo la Cassazione, il sanitario preposto al 118 deve curarsi di assumere quante più informazioni possibili, precise e dettagliate, sullo stato di salute del giovane malato onde valutare la situazione di urgenza. In particolare, egli deve informarsi sulle funzioni vitali del paziente (coscienza, respiro, circolazione e altro). È colpevole altresì se, in tali casi, nonostante l’urgenza, suggerisce un trasporto privato dell’interessato. Insomma, l’operatore non può sottovalutare i sintomi riferiti al telefono e, sostituendosi al medico per la diagnosi, eludere la richiesta di urgente intervento dell’ambulanza o ritardare nell’invio.

In sostanza – si legge in sentenza – la donna «è stata dirottata verso un nulla di fatto che significava la mancata presa in carico del paziente, al contempo demandando al congiunto le successive opzioni di assistenza sul presupposto (peraltro ignoto) che non era la prima crisi epilettica e che sarebbe passata come le altre precedenti».

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Malasanità

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content