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La novità, in realtà, era prevista da tempo, fin dalla legge 93 del “lontano” 2013. Ma adesso la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto che rende concreto e operativo il nuovo percorso di “notifica” delle multe stradali, che arriveranno attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata. Si tratta di una notifica a tutti gli effetti. Il decreto in Gazzetta, del 17 gennaio 2018, precisa che l’arrivo sulla Pec rende la multa un atto “notificato e conoscibile” all’automobilista, che dunque non potrà dire di non aver ricevuto niente.

Il decreto descrive la situazione tipo. La polizia ferma un automobilista che ha violato il Codice della Strada, identifica la persona e gli chiede un “valido indirizzo Pec“, se ce l’ha. E questa Pec viene considerata, da quel momento, come il suo “indirizzo digitale“. L’agente potrà chiedere la Pec anche al proprietario dell’auto – che magari non era alla guida al momento dell’infrazione – e a qualsiasi altra persona sia coinvolta, e dunque “obbligata in solido con l’autore della violazione”.

E se il poliziotto ferma il trasgressore, gli chiede la Pec, ma questi, per evitare complicazioni, giura di non averne una? Troppo facile. La Centrale o il posto di polizia sono tenuti a cercare la Pec dell’automobilista sanzionato nei “pubblici elenchi a cui abbiano accesso”.

La e-mail che la Polizia invierà avrà, come oggetto, questa frase: “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada”. Essa dovrà contenere anche il nome esatto e l’indirizzo dell’ufficio che scrive; il nome del funzionario pubblico responsabile “del procedimento di notificazione”; l’indirizzo e il telefono dell’ufficio dove è possibile accedere al fascicolo che riguarda il destinatario; l’elenco pubblico da cui l’indirizzo Pec viene ricavato; una “copia per immagine” o una “copia informatica” del verbale di contestazione; ogni informazione utile perché l’automobilista possa esercitare la sua difesa.

Molto delicato è il tema della notifica. In questo caso il riferimento è dato dal decreto del Presidente della Repubblica numero 68 del 2005. La Polizia invia la multa via e-mail e conserva nei suoi archivi due cose: un documento elettronico che prova l’invio e un secondo documento, che dimostra l’avvenuto arrivo sulla Pec. Entrambi i documenti sono generati dal sistema interno di invio della Polizia stessa. Questa procedura costituisce “piena prova dell’avvenuta notificazione”. Se il destinatario non consulta la Pec o non legge il messaggio, non conta: la multa si intende comunque consegnata, notificata.

Se questa procedura di invio elettronico della sanzione fallisce per colpa dell’automobilista, la Polizia stampa tutto: il verbale di contestazione e “l’avviso di mancata notifica“. A quel punto spedirà la multa in modo tradizionale, su carta, per lettera. E le spese dell’invio saranno, per intero, a carico del destinatario.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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