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Il reato di fuga, previsto dall’articolo 189 del Codice della Strada, punisce chi si allontana e omette di prestare soccorso dopo aver cagionato un incidente, a prescindere dall’intervento sul posto di altre persone in aiuto dei soggetti rimasti coinvolti dallo scontro.

Con la sentenza numero 32114/2017 del 4 luglio la Cassazione ha infatti ritenuto infondato il ricorso di un automobilista condannato per essersi dato alla fuga dopo aver cagionato un incidente, il quale tentava di ribaltare le sue sorti facendo leva sulla circostanza di non essersi reso conto dell’effettiva necessità di assistenza e sul fatto che comunque sul luogo del sinistro era presente un terzo soggetto, che intervenne e che, così facendo, lo avrebbe sollevato da eventuali responsabilità.

Per la Corte, tutti questi elementi non rilevano a nulla e il giudice del merito ha correttamente ritenuto sufficiente, ai fini della condanna, la circostanza che le vittime avevano effettivamente subìto lesioni e il fatto che l’imputato, in ben due situazioni consecutive, si era dato a una repentina fuga: si tratta di aspetti idonei a dimostrare la consapevolezza della necessità di prestare assistenza, almeno sotto il profilo del dolo eventuale.

Del resto, come già affermato dalla precedente sentenza della Cassazione numero 34134/2007, il dolo, con riferimento al reato di cui all’articolo 189, commi 6 e 7, del CdS, deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e la conseguente necessità di soccorso. Tuttavia, ai fini della configurabilità del reato di “fuga”, quanto all’elemento psicologico, pur essendo richiesto il dolo, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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