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Troppo spesso i soggetti chiamati in causa per responsabilità per danni cagionati da cose in custodia si aggrappano all’imprevedibilità o all’eccezionalità dell’evento. Ma questa circostanza va provata da dati scientifici e oggettivi secondo quanto chiarisce la Corte di Cassazione, in una recente e illuminante sentenza depositata il primo febbraio 2018 dalla III sezione civile, nella quale si compie un completo excursus sulla responsabilità ex art. 2051 c.c., affrontando tutte le problematiche ad esso connesse, nonché le differenze ontologiche tra tale azione di responsabilità e quella da fatto illecito, ex art. 2043 c.c.

La vicenda al vaglio della Suprema Corte riguardava una richiesta di risarcimento danni patiti a seguito di eventi atmosferici, in particolare, da un allagamento subito in occasione della tracimazione di acque meteoriche provenienti dai fondi limitrofi di proprietà di alcuni Enti pubblici, tutti convenuti in giudizio. Entrambe le Corti di merito, in primo e secondo grado, avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danneggiati ritenendo sussistente l’esimente del caso fortuito, ma il giudice di legittimità – la Cassazione appunto – ha cassato la sentenza rinviando la causa alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, che dovrà tenere conto delle motivazioni della sentenza.

La Cassazione spiega che i principi di diritto da applicare alla fattispecie si possono ricostruire in questo modo. «L’art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso»; «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, con il trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; «il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione dell’art. 1227 cod. civ., primo comma, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale».

Venendo nel merito dell’evento atmosferico, esso deve essere tale da risultare da solo idoneo a determinare l’evento dannoso e connotato dai caratteri dell’eccezionalità e della imprevedibilità.

Peraltro, «nell’ambito di tale contesto d’indagine e di valutazione circa la ricorrenza del “caso fortuito”, risulta, del pari, armonico il principio per cui, al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell’anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma – in relazione all’intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno – presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987, cit.)”.

Pertanto, conclude la sentenza, “le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., (solo) allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico”. Circostanza che gli Enti pubblici chiamati in causa non hanno evidentemente provato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Danni Ambientali

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