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In caso di tamponamento a catena, la presunzione di corresponsabilità tra i veicoli coinvolti non si applica al mezzo fermo, quando cioè il conducente sia riuscito ad arrestare la propria vettura senza urtare, fino al momento del successivo tamponamento, quella che lo precedeva, dandone prova.

A chiarirlo una recente sentenza del Giudice di Pace di Milano, I sezione, del 14 maggio 2016, n. 4856. Gli attori della causa, il conducente e il proprietario del veicolo danneggiato, avevano evidenziato che, mentre il loro mezzo si trovava fermo in coda a causa di un rallentamento, questo veniva tamponato da un furgone e quindi sospinto contro il veicolo che lo precedeva riportando dei danni, a cui si erano aggiunte le lesioni alla persona.

Il conducente del furgone, invece, contestando la relazione della Polizia Stradale, negava la propria responsabilità esclusiva sostenendo che il danneggiamento alla parte anteriore dell’auto era già presente al momento del tamponamento, avendo quest’ultima già precedentemente e autonomamente urtato il veicolo che precedeva. Pertanto, nulla sarebbe stato dovuto per il risarcimento di questa parte del danno e neppure per quello alla persona.

Il Giudice di Pace richiama una sentenza della Cassazione (n. 4021/2013), secondo la quale, in tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Il giudice ha ritenuto che la difesa della parte attrice abbia fornito gli elementi di prova necessari a superare la presunzione di corresponsabilità a cui fa riferimento la giurisprudenza. Fondamentale, in tal senso, la testimonianza resa dal conducente del veicolo che precedeva la macchina, il quale ha affermato che “La vettura che mi seguiva direttamente riuscì a fermarsi a breve distanza dalla mia macchina senza urtarmi sebbene a fatica dopo una brusca frenata“.

Appare evidente, conclude la sentenza, che l’auto degli attori, solo in seguito all’urto subìto dal furgone che la seguiva e che l’ha tamponata da tergo, è stata sospinta conto la vettura condotta dal testimone, pertanto il conducente del furgone, tramite la sua assicurazione, dovrà provvedere al risarcimento.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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