Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Il tachigrafo digitale è la “scatola nera” di tutti i mezzi pesanti che trasportano merci o persone, lo strumento deputato alla registrazione dei tempi di guida e riposo che tutti i conducenti di mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate sono tenuti ad attivare: la normativa vigente impone loro di effettuare, nell’arco delle 24 ore, un tempo di fermo ininterrotto di 11 ore al giorno, che può ridursi a 9 ore, per non più di 3 volte in 2 periodi comunque interrotti dal riposo settimanale. Va da sé che la manomissione di questo dispositivo mette seriamente a rischio non solo i camionisti ma anche gli utenti della strada ed è dettata solo dal guadagno illecito di aziende poco serie.

Ma un’impresa di autotrasporto che impone ai propri autisti di installare una calamita o di manomettere il funzionamento del tachigrafo commette un’infrazione amministrativa (quella prevista dall’art. 179 del Codice della strada) o un reato penale (quello previsto dall’art. 437 del Codice penale, che prevede la rimozione di strumenti finalizzati a garantire la sicurezza sul lavoro)? La domanda, finalmente, se l’è posta anche la Cassazione, che nella sentenza del 9 novembre 2016, n. 47211, ha risposto in maniera inequivocabile: commette un reato penale.

Precedenti pronunce avevano escluso tale conclusione in base al rapporto tra le due norme citate. E in diritto, quando sulla stessa materia concorrono due norme, finisce per prevalere quella speciale, in questo caso quella del Codice della strada. La Cassazione però sostiene che le due norme tutelano beni giuridici diversi, visto che il Codice della strada «considera i soli rischi derivanti dalla circolazione stradale e quindi tutela la sicurezza di detta circolazione, mentre l’art. 437 del Codice penale tutela in via principale la sicurezza dei lavoratori, essendo limitato il suo ambito di operatività alle manomissioni dei dispositivi diretti a prevenire gli infortuni».

Il delitto di rimozione di cautele contro infortuni sul lavoro è un delitto, doloso e volontario, il cui pericolo consiste nel verificarsi dell’infortunio in conseguenza della rimozione. Peraltro, mentre il reato penale è punito soltanto se volontario (vale a dire doloso), la fattispecie prevista dal codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa.

Anche i destinatari e le condotte delle due disposizioni sono diversi, in quanto l’art. 437 cod. pen. punisce chi «omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia», mentre l’art. 179 c.d.s. solo chi «circola» o «il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto che mette in circolazione» un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con «cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante», punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale.

Sulla base di questi e altri argomenti la Cassazione ha giudicato errata la conclusione a cui era giunto il Tribunale di Milano che, con sentenza del 19 novembre 2015, aveva dichiarato esattamente l’opposto. Di fronte, cioè, alla denuncia di alcuni ex autisti di una società di autotrasporto che imponeva l’uso delle calamite ai suoi dipendenti, il Tribunale penale sosteneva che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Nel senso che il disegno criminoso dell’azienda era assolutamente provato, anche tramite strumentazioni GPS, che avevano consentito di verificare varie incongruenze tra i periodi di riposo segnati nelle stampate del cronotachigrafo rispetto agli effettivi spostamenti del mezzo rinvenibili dall’analisi dello storico GPS, comprovando, pertanto, la manomissione dei rilevatori a bordo dei camion. Ma il giudice non riteneva di dover applicare la norma penale, quanto piuttosto quella del codice della strada.

Che valore ha ora il pronunciamento della Cassazione? Estremamente rilevante, perché fa un po’ di chiarezza in materia. In Italia infatti, esistono molti distretti di polizia stradale che, di fronte a manomissioni del tachigrafo, ipotizzano la commissione di un reato penale e trasmettono gli atti al giudice. Ma spesso, poi, queste denunce non trovano seguito e i giudici decidono di non rinviare a giudizio gli interessati, proprio sulla base del principio di specialità ricordato sopra. Il fatto che adesso la Cassazione indica una diversa interpretazione sicuramente costituisce un precedente importante, al quale altri tribunali possono adeguarsi. Anche se sarebbe auspicabile una apposita legge per essere certi che tutti i tribunali si esprimessero in tal senso su un fenomeno dilagante, con la relativa pericolosità non solo per i conducenti dei mezzi pesanti ma per tutti gli utenti della strada.

Del grave problema si è discusso anche il primo dicembre in un Consiglio dei ministri dei Trasporti dell’Unione europea nel corso del quale il ministro francese, Alain Vidalies ha denunciato le costanti e ripetute frodi nel settore. Vidalies ha addirittura mostrato in aula un tachigrafo manomesso, denunciando che la tecnica di creare un circuito parallelo che non consente a chi effettua controlli di verificare i corretti orari di guida e di riposo sta diventando dilagante in tutta l’Europa. Per la precisione, lo scorso anno in 24 Stati membri sono state verificate qualcosa come diecimila infrazioni della stessa natura, vale a dire diecimila casi di manomissione del tachigrafo. Un dato confermato anche dal suo omologo tedesco, secondo il quale un camion su quattro tra quelli controllati all’interno dell’UE dispone di un tachigrafo manomesso. Numeri che non possono far pensare a un fenomeno marginale, ma piuttosto – ha detto ancora Alain Vidalies – a un sistema organizzato che comprende tutti i Paesi e riguarda, oltre ai tempi di guida, anche i pesi, le dimensioni e il rispetto delle regole sociali.

Anche in Italia i casi sono all’ordine del giorno, l’ultimo della serie a Teramo dove la polizia stradale è riuscita a smascherare chi voleva falsare le risultanze del cronotachigrafo manomettendolo attraverso una rudimentale calamita montata ad arte e nascosta nel bulbo del cambio, in grado di alterare illegalmente i tempi di guida e di riposo.

A seguito di due controlli, a novembre, a Giulianova e Martinsicuro, sono stati sorpresi due conducenti di altrettante ditte di autotrasporto della provincia sui cui fogli di registrazione del cronotachigrafo non veniva annotato nulla, come se i mezzi fossero in realtà fermi. La finalità era quella di dimostrare, in caso di eventuali controlli, che veniva regolarmente osservato il “riposo” prescritto dalla normativa vigente I conducenti sono stati invece sorpresi dai poliziotti a circolare mentre avrebbero dovuto completare le loro ore di previsto riposo giornaliero. È stata riscontrata, infatti, l’alterazione del cronotachigrafo, mediante una calamita che consentiva di falsare le registrazioni. Ai due sono state contestate le violazioni previste dal Codice della Strada: sanzione di 1.696 euro, dieci punti di decurtazione dalla patente, sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi, ma sono stati anche deferiti all’autorità giudiziaria per “rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content