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Com’è noto, l’art. 174 del Codice della Strada stabilisce le norme sulla durata massima dei periodi di guida per gli autotrasportatori. Ma quali sono gli organi legittimati ad accertare le infrazioni in materia?

A questo quesito risponde la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, con la sentenza 12 ottobre 2016, n. 20594, la quale precisa che i soggetti autorizzati all’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi non sono solo i soggetti di cui al CdS, ma anche i funzionari titolari del controllo delle condizioni di lavoro.

L’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro risponde, infatti, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore.

Conseguentemente, i soggetti titolari del controllo delle condizioni di lavoro, nell’ambito delle specifiche competenze, sono legittimati anche alle contestazioni e alle sanzioni di cui al Codice della Strada: fra queste l’art. 174, che stabilisce le norme sulla durata massima dei periodi di guida per gli autotrasportatori.

Va al riguardo osservato che, parimenti, i componenti della LIPU, gli ispettori delle Poste e quelli dell’Enel sono considerati agenti di Pubblica Sicurezza ed autorizzati ai relativi controlli per quanto di loro pertinenza.

Nel caso di specie, la Direzione provinciale del lavoro di Brescia bene ha fatto ad accertare l’irregolarità della tenuta dei registri di servizio e dei cronotachigrafi e ad irrogare le sanzioni relative, in quanto la contestazione, come accertata, attiene a profili che riguardano sia la tutela del lavoratore, della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione.

Per questa ragione la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla Direzione provinciale del lavoro di Brescia, con rinvio al competente Tribunale di Brescia.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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