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Tra i requisiti di legittimità di una sanzione amministrativa per eccesso di velocità comminata a seguito di rilevamento tramite sistema autovelox c’è anche l’indispensabile, preventiva segnalazione dello stesso, che il dispositivo sia fisso o mobile. Non solo: la segnalazione deve rispettare determinate prescrizioni.

Innanzitutto, anche se non importa che i cartelli siano fissi o temporanei, è fondamentale che siano sempre ben visibili. La loro dicitura, poi, deve essere chiara e indicare, senza possibilità di equivoci, che la zona è sottoposta a “controllo elettronico della velocità”. La distanza minima dell’avvertimento dal dispositivo infine, basandosi sulla velocità usuale del particolare tratto di strada, dev’essere tale da permettere all’automobilista di avvistare l’autovelox con tempestività ed è quindi di almeno 250 metri sulle autostrade e le strade extraurbane principali, di almeno 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento con limiti di velocità superiori a 50 km/h e di almeno 80 metri su tutte le altre strade. La distanza massima, invece, è di 4 chilometri.

Nella prassi, tuttavia, tali prescrizioni non sempre sono rispettate, con la conseguenza che molte delle multe elevate agli automobilisti a seguito di accertamento tramite autovelox sono illegittime. E i giudici le annullano.

Recentemente lo ha fatto anche il Giudice di Pace di Alba che, con la sentenza numero 415/2016, si è pronunciato sul ricorso presentato da un cittadino avverso un verbale di polizia locale notificatogli per superamento dei limiti di velocità, nel quale l’automobilista eccepiva sia la carenza di regolare notifica, sia l’illegittima mancata contestazione immediata, sia, soprattutto, l’omessa segnalazione della postazione di rilevamento. Per il Giudice di Pace, è bastata la mancata prova, da parte dell’ente accertatore, circa l’apposizione di segnaletica mobile prima della postazione predisposta, per accogliere l’opposizione al verbale impugnato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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