Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Di quale tutela può fruire il lavoratore se la sua patologia non rientra nelle tabelle dell’Inail? A questa domanda ha recentemente risposto la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, che è intervenuta in materia di malattie professionali con l’importante ordinanza n. 5066 del 6 marzo 2018, in relazione, appunto, all’ipotesi in cui un lavoratore venga colpito da una patologia che non è annoverata nelle tabelle Inail.

In particolare, i giudici di legittimità hanno stabilito che “in tema di malattia professionale, la tutela assicurativa Inail va estesa ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell’attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l’organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella, dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.

Nel caso in questione, la malattia della ricorrente dipendeva da scelte organizzative del lavoro adottate dall’azienda presso la quale era dipendente: tale malattia non rientrava tra quelle assicurate, in quanto non si trattava di patologia rientrante nelle tabelle ovvero, ancorché non rientrante, strettamente derivanti dallo svolgimento di mansioni specifiche previste.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, nell’ambito del rischio assicurato, rientra non solamente il cosiddetto rischio specifico, ma anche il rischio cosiddetto improprio, ovvero il rischio derivante non dallo svolgimento della precisa attività lavorativa, ma in ogni caso collegato con essa, come ad esempio l’articolazione delle pause, la locomozione interna agli spazi di lavoro. In altre parole, si prescinde dalla pericolosità in sé dell’attività ma si guarda al fatto oggettivo dello svolgimento di un’attività all’interno di un determinato ambiente di lavoro.

Si tratta del cosiddetto rischio ambientale, che individua la tutela dal punto di vista oggettivo, vale a dire delle mansioni svolte, nonché soggettivo, comprendendo tutte le persone che svolgono l’attività lavorativa in un determinato ambiente lavorativo.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content