Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Com’è noto, nel caso in cui si rimanga coinvolti in un incidente causato da un veicolo non assicurato o non individuato, si è (o meglio, si dovrebbe essere) comunque tutelati attraverso l’apposito Fondo statale di garanzia per le vittime della strada, che interviene in queste circostanze. La domanda di risarcimento, però, va sempre presentata alla compagnia di assicurazione designata dal Fondo per quella data regione, pena il rigetto della stessa. A riaffermare il principio, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente e “inflessibile” sentenza n. 4936/18, del 2 marzo.

Il fatto. Nel 2011 una donna citava in causa dinanzi al giudice di Pace di Padova le Assicurazioni Generali quale impresa allora designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il Veneto, domandando il risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro stradale occorso nel 2010 e causato da veicolo precedentemente oggetto di furto.

Nel costituirsi in giudizio Generali chiedeva preliminarmente di dichiarare l’improponibilità della domanda a norma dell’art. 287 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e il Giudice di Pace, il 26 giugno 2012, accoglieva l’istanza della compagnia, rilevando che la ricorrente non aveva provveduto a chiedere il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata ma, in data 23 febbraio 2011, aveva inviato la lettera solo alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.

La danneggiata si appellava contro la decisione deducendo che CONSAP aveva comunque trasmesso la richiesta risarcitoria all’impresa designata Generali, la quale successivamente aveva anche richiesto informazioni sul sinistro, e sostenendo quindi che l’onere imposto al danneggiato dall’art. 287 del Codice delle assicurazioni private era stato comunque soddisfatto con un meccanismo equipollente, idoneo a consentire all’assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare un’offerta ante causam. Generali, dal canto suo, proponeva appello incidentale condizionato. Anche il Tribunale di Padova (nella foto), tuttavia, rigettava l’appello della donna.

Avverso questa sentenza la danneggiata ha infine proposto ricorso per Cassazione, a cui Generali ha nuovamente opposto un contro-ricorso. Ma anche la Suprema Corte ha – definitivamente – rigettato la domanda.

La ricorrente – scrivono gli Ermellini ricostruendo la vicenda – deduce violazione e falsa applicazione (in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) dell’art. 287 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) ratione temporis vigente ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) per avere il Giudice d’appello confermato la statuizione di improponibilità della domanda omettendo di considerare che la richiesta risarcitoria era comunque pervenuta alle Assicurazioni Generali (e da questa era stata presa in carico) e per avere, quindi, dato alla succitata norma un’interpretazione letterale avulsa dalla sua ratio. In particolare, la (omissis) sostiene che la propria istanza di risarcimento del danno era stata sì indirizzata alla sola CONSAP, ma che quest’ultima l’aveva poi trasmessa all’impresa designata, risultando così raggiunto lo scopo dell’art. 287 del d.lgs. n. 209 del 2005 e, cioè, di consentire all’assicuratore di compiere la «procedura di risarcimento» ai sensi dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni private.

Giova premettere – spiegano i giudici – che si applica alla fattispecie l’art. 287, comma 1, primo periodo, del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 210, D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74, il quale recitava: «Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada». La Corte Costituzionale – più volte investita del giudizio sulla disposizione che prevede(va) l’obbligo di comunicare la richiesta risarcitoria del danneggiato (dalla quale decorre il termine dilatorio per l’esperibilità dell’azione giudiziaria) cumulativamente all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, e non più, disgiuntamente, all’una o all’altra, come previsto dal previgente art. 22, in relazione all’art. 19, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 – ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale del «meccanismo – quello appunto dell’invio della doppia raccomandata – che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell’azione giudiziaria» (Corte Cost., ordinanza n. 73 del 28/03/2012; Corte Cost., ordinanza n. 157 del 21/06/2013; Corte Cost., ordinanza n. 180 del 18/06/2014).

L’art. 287 d.lgs. n. 209 del 2005 – al pari dell’alt. 145 Codice delle assicurazioni private – ha un chiaro intento deflattivo – chiarisce la sentenza – , essendo evidente la finalità «di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari» (così Corte Cost., sentenza n. Ili del 3 maggio 2012): lo scopo perseguito dal legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta giorni, ma – soprattutto – al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell’assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. Infatti, in coerenza con tale ratio legis, questa Corte ha già statuito che la proponibilità della domanda risarcitoria è legata sia ad un presupposto formale – la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell’art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all’assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta» (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) – sia al requisito sostanziale della collaborazione, nella fase stragiudiziale, tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., che deve essere improntata a correttezza ex art. 1175 c.c. e a buona fede ex art. 1375 c.c. (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione). Di conseguenza, si è stabilito che le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del danneggiato non determinano ex se l’improponibilità della domanda quando la compagnia assicuratrice è posta in condizioni di avanzare un’offerta volta a prevenire la controversia (è questo il caso esaminato, ad esempio, da Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01)”.

La ricorrente – conclude quindi la Suprema Corte tirando le fila del ragionamento – individua correttamente la ratio legis del menzionato art. 287, ma – nella propria ricostruzione – oblitera completamente il requisito formale, costituito dalla richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell’assicurazione tenuta al risarcimento. Affinché l’assicuratore proceda con le attività prescritte dall’art. 148 del Codice delle assicurazioni private ed entro i termini stabiliti dallo stessa disposizione, occorre, infatti, che il danneggiato formuli una richiesta risarcitoria nei confronti dell’impresa designata di cui all’art. 286 d.lgs. n. 209 del 2005 (già art. 19 legge 24 dicembre 1969, n. 990), la quale «non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, né dell’ente gestore Consap Spa» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13/01/2015, Rv. 633963-01). Eventuali mancanze della richiesta non sono ostative alla proponibilità della domanda e possono essere “sanate” dalla collaborazione tra le parti; tuttavia, una richiesta rivolta ad un soggetto diverso dall’assicuratore non può sortire l’effetto di porre la compagnia assicuratrice in mora, né quello di far decorrere i termini prescritti dagli artt. 145 o 148 o 287 del Codice delle assicurazioni private. Nel caso di specie, il giudice di merito (…) ha accertato l’inesistenza di una qualsivoglia richiesta di risarcimento inviata con lettera raccomandata alla Assicurazioni Generali (la circostanza è confermata dalla stessa ricorrente) e ha conseguentemente – e correttamente – ritenuto irrilevante che l’istanza spedita alla CONSAP sia comunque pervenuta aliunde alla compagnia assicuratrice”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content