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Una compagnia di assicurazione non può assumersi il rischio di assicurare un bene, richiedendo al cliente la messa in atto di determinate misure, e poi denegare il risarcimento appigliandosi ad altre lacune mai rilevate, e avendo peraltro continuato per anni a percepire il premio senza mai segnalare che il contratto di fatto non copriva alcunché. E’ una sentenza di capitale importanza a tutela del consumatore, quella numero 17718/2018 pronunciata dalla terza sezione Civile della Cassazione, pubblicata lo scorso 6 luglio 2018 e di cui vale la pena di riportare ampi stralci.

La Suprema Corte si è trovata a deliberare sul ricorso proposto dal legale rappresentante di un’attività di Viterbo contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La quale, in accoglimento del gravame interposto dalla società Fondiaria Sai s.p.a. (oggi Unipolsai) e in conseguente, totale riforma della pronunzia del Tribunale di Viterbo del 10 ottobre 2007, aveva rigettato la domanda proposta dall’azienda nei confronti della compagnia di assicurazione di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incendio del suo capannone, avvenuto il primo dicembre 2001, «generato nella porzione residua adibita a falegnameria ed occupata con regolare contratto di locazione da un’altra società (omissis), attiva nel campo della falegnameria».

Il ricorrente lamentava la «violazione o falsa applicazione» degli artt. 1362, 1363 c.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., dolendosi del fatto che la corte di merito avesse erroneamente interpretato l’art. 3 lett. B del contratto assicurativo ( secondo cui «L’assicurazione non copre i danni cagionati con dolo e colpa grave dell’assicurato» ), essendo «chiaro che la società assicuratrice abbia accettato i rischi posti a suo carico con coscienza e volontà», nonché «illogico» e «palesemente contrario ad ogni norma di diritto e buon senso» che «per oltre 10 anni l’attività sarebbe stata tenuta al regolare pagamento d’ingenti premi assicurativi di fatto inutili a priori perché la Unipolsai s.p.a. già Fondiaria Sai s.p.a. era ex ante libera da ogni rischio in forza dell’art. 3 lett. B del contratto assicurativo». Lamentava altresì essere «palese che Unipolsai s.p.a., già Fondiaria Sai s.p.a., sia stata vittima della propria carenza di diligenza». E si doleva che stessa Corte di merito avesse dato atto nell’impugnata sentenza che «ove pure l’azienda avesse adempiuto alle norme antincendio, il sinistro non si sarebbe comunque potuto evitare ed i danneggiamenti, seppur in forma ridotta, sarebbero comunque occorsi».

Ebbene, secondo gli Ermellini il motivo è fondato e va quindi accolto. “Va anzitutto osservato che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296 ) – premette la sentenza della Suprema Corte – Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto ( v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495 ). Deve quindi porsi in rilievo che, pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso (v., Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758), come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di interpretazione del contratto, risponde ad orientamento consolidato che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Si è al riguardo peraltro precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626)”.

Premesso questo, la Cassazione sottolinea d’altro canto che, “pur assumendo l’elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve invero a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli (quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295). Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta. L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c. quale criterio d’interpretazione del contratto ( fondato sull’esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale” ) si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628). A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947)”.

Dunque, secondo la Suprema Corte assume fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua ratio, “alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale (v. Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 22/11/2016, n. 23701 ), con convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale ( art. 1372 c.c. )”.

Ed è appunto qui che gli Ermellini “bacchettano” l’operato della Corte di Merito, che nel caso specifico “è pervenuta ad un’interpretazione del negozio de quo in termini non consentanei con i suindicati principi. Oltre a risultare apoditticamente formulate (non venendo indicato sulla base di quali elementi esse risultino suffragate) si appalesano invero come del tutto illogiche nonché contrastanti con la ragione pratica del contratto le affermazioni (poste a base della ravvisata inoperatività della copertura assicurativa per i “danni cagionati con dolo o colpa grave dell’assicurato” giusta l’art. 3 lett b) delle condizioni generali di contratto ) secondo cui, dopo avere escluso che «l’incendio sia, ex se, ascrivibile a fatto e colpa dell’assicurato» essendo la «causa più probabile dell’incendio … stata un “corto circuito nell’impianto elettrico”», la corte di merito è pervenuta ad affermare che «gli eventi dannosi per l’azienda avrebbero potuto essere esclusi o comunque significativamente ridotti dall’osservanza delle norme e delle prescrizioni antincendio rilasciate all’atto della concessione dell’agibilità dell’opificio nel 1991», stante la «prescrizione dei Vigili del Fuoco del 1991, emanata all’atto del rilascio della prescritta agibilità, che prescriveva idonee misure di separazione ignifughe tra i due opifici (erezione di un muro divisorio ignifugo, applicazione di attacchi per autopompe e l’adeguamento dell’impianto elettrico) cui l’azienda non ha mai dato seguito»; sicché «la mancata adozione di tali semplici precauzioni è stata la causa dell’estensione dell’incendio dalla sede occupata dalla falegnameria quella occupata dall’azienda ricorrente», non essendovi «dubbio alcuno sul fatto che i danni lamentati dalla società siano diretta conseguenza dell’inosservanza di prescrizioni cui la stessa era tenuta», a fortiori in considerazione del «lasso di tempo trascorso tra irrogazione delle prescrizioni da parte dei VVFF e le conseguenze dannose (10 anni)» nonché della «non particolare onerosità delle prescrizioni».

La Cassazione, infatti, evidenzia come il contratto di assicurazione in questione fosse stato stipulato in tempo (16/5/1993) successivo alle suindicate prescrizioni dei Vigili del Fuoco (1991), “e non risulta dalla corte di merito spiegato come mai la compagnia assicuratrice si sia indotta a stipulare il contratto in argomento pur conoscendo o dovendo conoscere la situazione de qua in base all’istruttoria, in base all’id quod plerumque accidit e anche nella specie incontestatamente svolta ai fini della determinazione dell’an e del quomodo (avuto in particolare riferimento alla determinazione del premio) della stipulazione del contratto di assicurazione in argomento”.

Una obiezione tanto più valida in considerazione della circostanza dedotta dalla ricorrente in base alla quale “«per stipulare la polizza assicurativa, la compagnia richiese delle modifiche strutturali all’azienda», concernenti in particolare (soltanto) «l’apposizione di grate alle finestre», che «furono prontamente eseguite», non risultando che abbia viceversa alcunché richiesto in ordine all’esecuzione di quanto oggetto delle suindicate prescrizioni dei Vigili del Fuoco”.

E, di più, la Cassazione rileva come la Corte d’Appello non abbia d’altro canto indicato come “la conclusione raggiunta nell’impugnata sentenza possa trovare logica e coerente spiegazione avuto riguardo al comportamento nel caso dalle parti successivamente mantenuto, e in particolare dell’accettazione da parte della compagnia per anni (oltre dieci) dei premi assicurativi senza invero muovere obiezione alcuna al riguardo. Comportamento invero deponente per la evidentemente ritenuta regolarità della stipulata polizza in argomento avuto riguardo alla situazione (giuridica e di fatto) degli immobili costituenti il relativo oggetto, con correlativa assunzione – in base ad un’interpretazione di buona fede ( art.1366 c.c. ) – del relativo rischio, appalesandosi per converso contrario a correttezza ex artt. 1337, 1358 e 1375 c.c. il segnalato comportamento della medesima consistito nell’aver stipulato il contratto con la previsione dell’ammontare dei premi poi per tanti anni incassati senza darsi invero carico di segnalare – quantomeno nel corso di rapporto – che lo stipulato contratto assicurativo de quo asseritamente non copriva il rischio in argomento, essendosi invero determinata a sollevare l’eccezione di inoperatività della polizza solamente all’esito della verificazione del sinistro de quo”.

Secondo la Suprema Corte, in conclusione, “emerge dunque evidente come i giudici di merito siano pervenuti ad interpretare la polizza assicurativa antincendio de qua limitandosi invero a un’interpretazione meramente atomistica e formalistica della clausola contrattuale in argomento, omettendo di riguardarne il tenore letterale alla stregua dei richiamati primari criteri di interpretazione soggettiva dell’interpretazione globale ( art. 1362, 2 °co., c.c. ), sistematica (art. 1363 c.c.), funzionale ( art. 1369 c.c. ) e secondo buona fede (art. 1366 c.c.), avuto specificamente riguardo alla causa concreta dello stipulato contratto (v. Cass., 22/11/2016, n. 23701)”.

L’impugnata sentenza è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione dovrà procedere a nuovo esame, “facendo del suindicato disatteso principio applicazione”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

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