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In tema di immissioni acustiche, basta accertare in concreto il superamento del limite della normale tollerabilità, e va considerato sempre prevalente il soddisfacimento dell’interesse a una normale qualità della vita rispetto a qualsivoglia esigenza della produzione.

E’ quanto stabilito dalla Prima Sezione della Cassazione con l’interessante sentenza n. 14180 del 12 luglio scorso. Nel caso di specie i proprietari di un immobile adiacente la corsia nord di un’autostrada hanno ottenuto nei confronti della s.p.a. Autostrade del Brennero un provvedimento ex art. 700 c.p.c., teso a imporre la realizzazione di un’apposita barriera anti-rumore. Tale provvedimento era stato confermato nel merito dal Tribunale di Modena e successivamente anche dalla Corte d’appello di Bologna, per cui la S.p.A. autostrade aveva deciso di ricorrere in Cassazione.

La Suprema Corte ha confermato in toto la decisione dei giudici di merito sostenendo che la doglianza dei ricorrenti, circa la mancata disposizione nei precedenti gradi di giudizio di una C.T.U. per stabilire i livelli di inquinamento riscontrabili in loco, era inefficace in quanto la sentenza impugnata aveva risolto la questione della prova dell’intollerabilità delle immissioni in base al principio di non contestazione. Essa aveva infatti premesso che era da considerare “conclamata ed incontestata” l’immissione di rumori superanti i limiti di tollerabilità.

La Cassazione ha inoltre sostenuto che in una simile condizione di accertato superamento dei limiti di tollerabilità del livello di inquinamento acustico, eccepire il contemperamento delle esigenze della produzione ex art. 844, 2 comma, Cod. Civ., come aveva fatto la società autostrade, non è rilevante.

In effetti l’art. 844 detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue. Evoca le immissioni connesse all’espletamento di attività produttive, dinanzi alle quali è consentita l’elevazione della soglia di tollerabilità, sempre però che non entri in gioco il fondamentale diritto alla salute, da considerarsi valore sempre prevalente in funzione del soddisfacimento del diritto a una normale qualità della vita.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Danni Ambientali

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