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Con la determina n. 254/2018 pubblicata sul proprio sito, l’Inail ha reso nota la rivalutazione delle prestazioni economiche derivanti da danno biologico con decorrenza dal primo luglio 2018.

L’articolo 1, comma 303, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, dispone infatti che dall’anno 2016, a decorrere dal primo luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.

Vista la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2016 e il 2017, pari all’1,10% calcolata secondo i criteri di rivalutazione adottati nei precedenti anni sulla base degli indici Istat, il Presidente dell’Inail ha dunque proposto una rivalutazione, appunto, dell’1,10 per cento.

La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico viene quantificata, complessivamente, in 3.565.800 euro.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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