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Con la recente sentenza numero 2838/2018, pubblicata il 6 febbraio, la Corte di Cassazione ha chiarito, con un’importante precisazione, quando si può parlare di occasione di lavoro tale da rendere indennizzabile dall’Inail l’infortunio subito dal lavoratore. Per i giudici della sezione lavoro, in particolare, in attuazione dell’articolo 38 della Costituzione, ai fini dell’operatività dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non ci si può limitare a dare rilievo al solo rischio professionale come tradizionalmente inteso. A tal fine rilevano, piuttosto, “tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta”.

Il caso. La Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la sentenza del Tribunale di Treviso di rigetto della domanda di un artigiano volta a ottenere l’indennizzo per tutti i danni riportati a seguito di un infortunio in itinere. La Corte aveva preso atto che non era controverso che il ricorrente fosse rimasto coinvolto nel gravissimo incidente stradale mentre si stava recando presso un capannone per controllare l’esecuzione dei lavori di allacciamento della linea elettrica destinata a servire gli opifici presi in affitto da alcuni mesi dalla società di cui egli era socio accomandatario, e avente a oggetto lavorazioni di sabbiatura e verniciatura. Ma ha altresì rilevato, circa il collegamento tra il sinistro e l’attività protetta, che nell’attività degli artigiani occorreva distinguere tra l’attività lavorativa manuale o professionale, direttamente produttiva del bene, da quella inerente alla direzione e amministrazione dell’impresa. E ha quindi dedotto che doveva escludersi che l’infortunio si fosse verificato durante lo svolgimento di attività complementare o sussidiaria a quella lavorativa manuale, con la conseguenza che la tutela assicurativa non poteva estendersi all’infortunio di cui era stato vittima l’artigiano.

Avverso tale sentenza l’artigiano ha proposto ricorso in Cassazione, mentre l’Inail ha resistito con un contro-ricorso. Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art 4, comma 1, DPR 1124/1965, dell’art 116 cpc, nonché vizio di motivazione. Premesso che non era contestato che si trattasse di infortunio in itinere, egli ha rilevato che la Corte avrebbe dovuto accertare se egli stesse svolgendo attività non manuale di sovraintendenza e controllo del lavoro altrui ai sensi dell’art 4, comma 1, n 7 del citato DPR, deducendo che stava svolgendo proprio tale attività, non manuale, di sovraintendenza e di controllo del lavoro altrui in quanto si stava recando nell’opificio per verificare i lavori di allacciamento della corrente elettrica e lo stato di avanzamento dei lavori.

Secondo il ricorrente, inoltre, anche a ritenere applicabile il n 3 dell’art. 4 citato, la sua domanda sarebbe stata, comunque, fondata in quanto andavano ricomprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dall’artigiano fuori dai locali, indispensabili in quanto preparatorie, accessorie o connesse alla prestazione lavorativa dell’artigiano stesso ed egli stava proprio svolgendo un’attività complementare dovendosi occupare di controllare l’allacciamento dell’energia elettrica per il funzionamento degli strumenti di tecnologia necessari per la tipologia dei lavori da eseguire nel nuovo opificio affittato. Infine, in via subordinata ha eccepito illegittimità costituzionale della norma qualora si intendesse dare dell’art. 4, n 3 un’interpretazione particolarmente restrittiva .

Ebbene, per la Cassazione il ricorso è fondato .”La Corte d’appello – recita la sentenza –, dopo aver distinto tra attività lavorativa manuale o professionale direttamente produttiva del bene o servizio da quella inerente alla direzione ed amministrazione dell’impresa, ha, altresì, escluso che l’infortunio fosse accaduto durante lo svolgimento di un’attività complementare o sussidiaria a quella lavorativa manuale. Ha ritenuto, dunque, che l’attività dell’artigiano, consistente nel recarsi alla guida della propria vettura presso l’opificio recentemente affittato per verificare i lavori di allacciamento dell’energia elettrica per il funzionamento degli imponenti strumenti di tecnologia necessari per la tipologia dei lavori da eseguire nel nuovo opificio, non fosse ricompresa nell’ambito di tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La giurisprudenza di questa Corte (invece, ndr) è ferma nel ritenere che “l’occasione di lavoro, di cui all’art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l’infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l’obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’espletamento dell’attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall’apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con il solo limite in quest’ultima ipotesi del cd. “rischio elettivo”.

Secondo gli Ermellini, dunque, “è consolidato il principio secondo il quale l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell’art 38 della Costituzione, dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta. La sentenza impugnata non ha tenuto conto di tali principi, ed anzi ha immotivatamente ritenuto estranea all’attività artigianale del danneggiato quella posta in essere per predisporre quanto necessario al suo svolgimento per il funzionamento degli strumenti di tecnologia necessari per la tipologia dei lavori da eseguire nel nuovo opificio affittato”.

La Cassazione ha dunque disposto di cassare la sentenza, in accoglimento del primo motivo del ricorso, rimettendo la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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