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L’assicuratore del vettore deve risarcisce il trasportato anche nello scontro con veicolo non assicurato o non identificato: l’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni non esige che nel sinistro vi sia un secondo veicolo coinvolto, ovvero che il risarcimento sia condizionato dalla possibilità di rivalsa dell’assicuratore del vettore sull’assicuratore dell’altro veicolo. E’ un’ordinanza fondamentale, quella emanata il 5 luglio , con numero 16477, dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione, che fa chiarezza e pone fine ad alcune infelici interpretazioni della norma in questione da parte di una (fortunatamente) minoritaria giurisprudenza di merito.

Il fatto. Un danneggiato conveniva in giudizio l’assicuratore della vettura su cui viaggiava come trasportato a seguito di scontro con veicolo rimasto ignoto. Il giudice di pace accertava una corresponsabilità del vettore nella misura del 20% e condannava la sua impresa a risarcire i danni del trasportato nella misura dell’80%. Proposto appello, il Tribunale affermava che la speciale tutela predisposta dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni fosse fruibile soltanto in presenza di due (o più) veicoli tutti dotati di assicurazione privata e condannava il trasportato alla restituzione di quanto percepito. Quest’ultimo ricorreva in Cassazione, che gli ha definitivamente dato ragione.

La Suprema Corte afferma che la finalità della norma (141 Cda) è quella di “tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile: (…) deve ritenersi che l’art. 141 cod. ass, si applichi a prescindere dall’esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata”. E aggiunge: “lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (Cass. 16181/2015)”

La disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato coinvolto in un incidente stradale è stata peraltro rafforzata, rispetto al passato, anche dall’art. 122 del Cod.ass., che chiarisce che l’assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto (risolvendo alcuni dubbi prospettatisi negli orientamenti precedenti). In particolare, l’art. 122, comma 2 prevede che l’assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo. In definitiva – secondo la Corte – la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con ferma eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (Cass. n. 12687 del 2015) e salvo, come è previsto nella norma in esame, il caso fortuito. Pertanto, secondo la Corte, “non derivano particolari problemi” che il danneggiato “fosse al contempo proprietario del veicolo coinvolto nello scontro e trasportato a bordo di esso”.

La Corte passa infine a dettare il principio: “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass. anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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