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Con la recente sentenza n. 15167/2017 la Cassazione ha fatto chiarezza su una questione molto dibattuta: se capita un un incidente stradale all’interno del territorio di un comune causato dallo scontro con un animale randagio che si trovava sulla strada, di chi è la colpa per gli eventuali danni riportati dalla vettura e, peggio ancora, dal conducente? Ebbene, la Suprema Corte stabilisce che la responsabilità per i danni spetta all’ente che ha il compito della cattura e della custodia dei randagi, il che significa che va determinata analizzando la normativa regionale caso per caso.

Il caso sul quale la Cassazione ha espresso il suo giudizio è avvenuto nella zona di Viterbo: un autista era rimasto coinvolto in un incidente a causa di un cane randagio presente sulla strada, e la sua vettura aveva riportato danni piuttosto seri. Il proprietario ha quindi chiesto un risarcimento per vie legali, e il Giudice di pace di Viterbo ha stabilito che a pagare avrebbero dovuto essere sia il Comune sia l’Azienda sanitaria locale.

Il Tribunale, però, aveva modificato il giudizio di primo grado, affermando che a essere responsabile era unicamente l’Azienda sanitaria, la sola che deve occuparsi per legge della “cattura dei randagi“. La Cassazione, a sui si era rivolta l’Asl,  invece, con la sentenza depositata il 20 giugno, ha risolto la questione stabilendo che la responsabilità dell’incidente è effettivamente sia della Azienda Sanitaria sia del Comune, e che entrambi gli enti devono risarcire l’automobilista di oltre 1.700 euro.

Nella sua sentenza, la Cassazione ha ricordato che, come stabilito dalla Legge quadro nazionale n. 281/1991, la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente cui è attribuito dalle singole normative regionali il compito di “prevenire i pericoli connessi al randagismo”, e quindi “il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi”.

Non quindi, come aveva decretato la Corte d’Appello, solo all’ente preposto materialmente alla cattura. La responsabilità è anche dei Comuni, tanto più che la cattura dei cani randagi costituisce il logico presupposto del ricovero nelle strutture comunali. L’uno e l’altro aspetto sono indissolubilmente collegati, e in caso di incidente entrambi gli enti devono rimborsare l’automobilista.

Questo, almeno, per quanto riguarda il Lazio. La normativa in merito, infatti, può cambiare da Regione a Regione, poiché la Legge quadro statale n. 281/1991 “non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi”.

La giurisprudenza si sta comunque orientando, in casi simili, verso il rimborso congiunto del Comune e dell’Azienda sanitaria locale. È quanto successo, ad esempio, due anni fa con la sentenza della Cassazione n. 2741/2015, che giudicava su un caso del tutto simile avvenuto a Lecce. Il principio che si sta affermando, insomma, appare chiaro: la responsabilità degli incidenti stradali avvenuti a causa di uno scontro con un animale randagio, quando questo sia imprevedibile e inevitabile, è sia del Comune sia della Asl.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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