Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Com’è noto, da gennaio sono cambiate ancora le regole per i seggiolini dei bimbi in auto, con nuove norme sull’omologazione al fine di aumentare la sicurezza dei più piccoli quando si viaggia. La normativa, tuttavia, prevede diverse fasi.

All’inizio dell’anno le novità hanno riguardato seggiolini auto per bambini omologati ECE-R-44/04, che devono avere un requisito essenziale in più, ossia l’obbligo dello schienale fino a 125 cm di altezza.

Da questa estate entra in vigore la seconda fase della normativa I-size (ECE-R-129) rispetto ai seggiolini per i bambini più grandi (sopra i 100 cm, ossia circa 4 anni): anche in questo caso i nuovi sistemi di ritenuta devono essere dotati di schienale. Rimane invariato l’articolo 172 del Codice della Strada riguardo “l’uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini” che fa riferimento all’utilizzo di prodotti omologati. Per cui restano validi tutti i prodotti R44(3), R44(4), R129).

La novità più importante è che non potranno più essere venduti seggiolini senza schienale. Chi già ne possiede uno sprovvisto, precedentemente omologato, può continuare ad utilizzarlo, sapendo però che ne va della sicurezza del bambino. Non è più obbligatorio il “sistema Isofix” per i bambini da 1 metro a 1 metro e mezzo di altezza, per cui i genitori saranno liberi di scegliere le modalità di installazione che preferiscono.

In caso di violazione delle norme, le sanzioni per chi fa viaggiare i bambini in auto senza sistemi di ritenuta adeguati possono variare da 80 a 323 euro. Nel caso di due sanzioni per la stessa infrazione nell’arco di tempo di due anni, scatterà anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content