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Il giudice civile può modificare la percentuale di colpa accertata dal giudice penale e può indagare su altre modalità del fatto non considerate da quest’ultimo. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, III Civile, con la rilevante sentenza del 13 giugno 2018, n. 15392.

La Suprema Corte si è trovata investita del caso di un tragico incidente stradale avvenuto nel 2000 nel quale aveva perso la vita un ciclista investito da un’auto che sopraggiungeva da tergo mentre, lungo una strada statale, era in procinto di svoltare a sinistra con la sua bici.

Il Tribunale di Benevento, riconosciuto il concorso di colpa del ciclista nella misura del 33 per cento, aveva condannato l’automobilista e la sua compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni patiti dai figli della vittima quantificati in proporzione alla percentuale di responsabilità ascritta loro, pari  al residuo 67 per cento.

La Corte d’appello di Napoli aveva poi rigettato il gravame interposto dai familiari della vittima, ritenendo in particolare insussistente la dedotta efficacia vincolante del giudicato formatosi sulla sentenza penale di condanna del danneggiante per omicidio colposo in relazione al medesimo fatto.

Ed è appunto contro quest’ultima decisione che i congiunti del ciclista investito hanno proposto ricorso anche in Cassazione, sulla base di tre motivi.  In particolare, che è quello che più preme nello specifico, hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 651 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché “nullità e/o vizio della sentenza per carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in relazione ad un punto decisivo della controversia”. Essi hanno rilevato che la sentenza resa in sede penale, passata in giudicato, aveva già inequivocabilmente escluso qualsiasi concorso della vittima nella causazione del sinistro, avendo esaminato in maniera compiuta ed esaustiva la condotta tenuta dal danneggiato al momento del sinistro, escludendo espressamente alcun concorso di colpa dello stesso. E hanno pertanto sostenuto che, in presenza di un giudicato penale maturato anche su tale profilo, era precluso al giudice civile procedere ad un nuovo accertamento con una diversa ricostruzione dell’episodio, essendo questo in linea teorica consentito solo ove le modalità del fatto storico non siano prese in considerazione dal giudice penale ai fini del giudizio allo stesso demandato.

Ma secondo la Cassazione il ricorso è inammissibile e vale la pena di riportare uno stralcio della sentenza nella parte in cui si replica al motivo in questione. “Giova in premessa rammentare che – come ormai da tempo evidenziato nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. U. 26/01/2011, n. 1768, e, prima ancora, Cass. 02/08/2004, n. 14770), il codice di procedura penale del 1988 ha fatto venir meno il principio dell’unitarietà della funzione giurisdizionale, introducendo il diverso principio dell’autonomia, parità ed originarietà degli ordini giurisdizionali; ciò in conformità ai criteri in tale direzione dettati dalla Legge Delega 16 febbraio 1987, n. 81 (art. 2, nn. 22-25 e art. 53) ed anche in conseguenza dei reiterati interventi della Corte Costituzionale sugli artt. 25, 27 e 28 cod. proc. pen. 1930 – scrivono gli Ermellini –  Questa scelta di fondo è attenuata dal riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo sugli altri giudizi in specifiche limitate ipotesi, disciplinate dall’art. 651 con riferimento al giudicato di condanna e dall’art. 652 con riferimento al giudicato di assoluzione nei giudizi civile ed amministrativo di danno, dall’art. 653 con riferimento al giudizio disciplinare, dall’art. 654 con riferimento al giudicato assolutorio o di condanna negli “altri” (diversi da quelli precedenti) giudizi civili ed amministrativi. Queste disposizioni sottostanno al limite costituzionale, ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale e fatto proprio dalla legge delega, del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio e, costituendo un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi, ad una interpretazione restrittiva (Cass. n. 14770 del 2004)”.

Con riferimento alla prima ipotesi, che qui viene in rilievo, dell’efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno, l’art. 651 c.p.c., comma 1, dispone testualmente: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale” – prosegue la sentenza – Secondo costante insegnamento, per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall’accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l’una e l’altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale – e cioè l’apprezzamento e la valutazione di tali elementi – la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell’episodio. Altresì rimesso all’accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l’elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di “illiceità penale” di cui all’art. 651 cod. proc. pen”.

Questa Corte ha in particolare precisato, con riguardo alla questione qui in esame relativa alla possibilità di desumere dal giudicato penale effetti preclusivi dell’accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, che – poichè una concausa può bensì ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di equivalenza causale ex art. 41 cod. pen. – l’eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all’art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento – afferma a Suprema Corte entrando nello specifico – Se, infatti, come detto, la ricostruzione storico-dinamica dell’accaduto è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell’episodio, quest’ultimo può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come nella specie il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull’apporto causale nella produzione dell’evento”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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