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E’ giunto all’esame della Commissione Giustizia della Camera il disegno di legge di iniziativa parlamentare presentato a novembre e recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale quanto ai delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni“.

L’intervento normativo, come si legge nella proposta di legge, nasce dall’esigenza di arginare il sempre più dilagante e allarmante fenomeno criminale delle truffe a danno di persone anziane, crimine doppiamente “odioso” poiché “non si limita a colpire l’aspetto patrimoniale di persone deboli, ma le ferisce anche profondamente nell’animo, a volte con gravi conseguenze di carattere psicologico e sociale“.

Il provvedimento propone dunque di aggiungere un aggravamento di pena rispetto alla fattispecie base del reato di truffa, ove tale delitto contro il patrimonio mediante frode sia perpetrato nei confronti di un soggetto ultrasessantacinquenne, ma che, ovviamente, non sia in stato di incapacità a causa di patologie di decadimento ovvero di indebolimento delle facoltà mentali, trovando in tal caso applicazione la fattispecie criminosa di circonvenzione di persone incapaci di cui all’articolo 643 del codice penale.

L’aumento della pena base (fissata dal primo comma dell’art. 640 c. p. in reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 51 a 1.032 euro) farebbe sì che, laddove il fatto sia commesso in danno di persona ultrasessantacinquenne, si rischierebbe la reclusione da uno a cinque anni e una multa da 309 a 1.549 euro.

Il ddl propone altresì, a migliore tutela della vittima anziana e delle vittime incapaci del delitto di circonvenzione, l’introduzione di un nuovo articolo nel codice penale (643-bis) riguardante la sospensione condizionale della pena. In sostanza, la sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 2-ter), e 643, sarebbe condizionata alle restituzioni e al risarcimento del danno, oltre che all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, rendendo obbligatorio un meccanismo oggi previsto soltanto come discrezionale dall’articolo 165 del codice panale.

Contestualmente, stante l’aumento di pena edittale, si passerebbe a modificare l’art. 275 c.p.c. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali, estendendo l’applicabilità per tale fattispecie criminosa della norma che deroga al principio generale per il quale il giudice non deve applicare la misura della custodia cautelare in carcere quando ritiene che, all’esito del giudizio, la pena irrogata non sarà superiore a tre anni di reclusione. 

Il ddl vorrebbe inserire, infine, i due reati, di truffa in danno di anziani e di circonvenzione di persone incapaci nel novero di quelli per i quali è previsto l’arresto in flagranza obbligatorio, prevedendo una modifica all’art, 380 del codice di procedura penale.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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