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Il 15 agosto 2017 è formalmente entrata in vigore la riforma della magistratura onoraria approvata nei giorni scorsi dal Parlamento.

La riforma organica provvede a definire lo status del “giudice onorario di pace” e, più in generale, a introdurre uno statuto unico della magistratura onoraria, disciplinando conferimento degli incarichi, tirocini, incompatibilità, indennità e durata.

Ma, soprattutto, il decreto legislativo n. 116/2017 amplia notevolmente le competenze dei giudici onorari (oggetto delle incessanti polemiche dell’intera categoria) e detta una disciplina transitoria per i giudici già in servizio e i procedimenti già assegnati.

Le principali novità. La riforma detta una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell’incarico ai magistrati onorari, ribadendo la durata temporanea limitata degli stessi che, una volta a regime, non potrà superare i due quadrienni, con necessità di conferma dopo il primo.

Un capo intero del decreto (il decimo) è dedicato all’ampliamento delle competenze dell’ufficio del giudice di pace, con espressa delega di nuove competenze in materia civile, che si aggiungono a quelle già rientranti nella loro giurisdizione o ne ampliano il valore. Tra queste rilevano le cause riguardanti: beni mobili di valore non superiore a 30mila euro; pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro di importo sino a 50mila euro; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti di valore non superiore a 50mila euro; le liti in materia di condominio; pignoramenti mobiliari; usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari di valore non superiore a 30mila euro; espropriazione forzata di cose mobili, etc.

La riforma, come detto, è già entrata in vigorei, mentre una tempistica diversa è fissata per l’aumento delle competenze, che in ogni caso si avrà a partire dal 31 ottobre 2021, “cioè da quando i nuovi giudici onorari immessi secondo le disposizioni del presente decreto avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio per il processo“.

Inoltre, nel testo di legge, è previsto uno “specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma e per i procedimenti civili e penali assegnati e assegnabili ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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