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Saranno più tutelati i turisti che acquistano pacchetti di viaggi. Entra in vigore il primo luglio 2018 il decreto legislativo n. 62/2018, approvato nei giorni scorsi dal Governo e attuativo della direttiva Ue 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. Il provvedimento interviene sulla materia introducendo maggiori tutele per i viaggiatori e incrementando la responsabilità per gli organizzatori dei viaggi.

La nozione di pacchetto turistico, eliminando il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, abbraccia anche i contratti online, quelli su misura e i cosiddetti. pacchetti dinamici. Vengono riconosciuti maggiori diritti ai viaggiatori, rispetto all’attuale disciplina, in caso di recesso e, soprattutto, si allungano i tempi della prescrizione.

Vengono disciplinati, inoltre, specifici obblighi di informazione e il contenuto del contratto, per quel che riguarda, peraltro, le informazioni precontrattuali vincolanti, i documenti da fornire e il divieto di fornire informazioni ingannevoli. Vengono inoltre previsti moduli informativi standard da fornire ai viaggiatori e nuove disposizioni per quel che riguarda le modifiche al contratto di pacchetto turistico e il diritto di recesso prima dell’inizio dello stesso. Il provvedimento interviene anche sulla responsabilità dell’organizzatore per l’esecuzione dei servizi turistici previsti nel pacchetto nonché sulle modalità per denunciare difetti di conformità durante l’esecuzione, prevedendo che l’organizzatore vi ponga rimedio entro un termine ragionevole fissato in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto stesso. Il decreto prevede, poi, che, nel caso di pagamento di un importo superiore rispetto al momento della prenotazione (aumenti di carburante, tasse, etc) è stabilito che l’aumento non può superare il 10% e che, in caso di aumento superiore dell’8%, si possa recedere gratuitamente.

Il fornitore del viaggio deve indicare chiaramente se il servizio che sta offrendo è un pacchetto e quali sono le tutele previste in caso di problemi. Nascono i “servizi turistici collegati”: due diversi tipi di servizi turistici che non formano un unico pacchetto e che comportano la conclusione di contratti distinti. Garantite in questi casi le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici. In caso di violazioni, le società del settore dovranno pagare le stesse sanzioni previste per i pacchetti. La responsabilità in caso di disservizi è sempre dell’organizzatore, anche nel caso in cui non sia il diretto fornitore. L’organizzatore gestirà reclami e le denunce.

Gli Stati dell’Unione possono inoltre stabilire che anche il venditore sia tra i responsabili. In caso di “circostanze eccezionali e inevitabili” il consumatore ha diritto all’annullamento del pacchetto senza pagare penali. La normativa prevede, negli altri casi, maggior flessibilità previo pagamento di un indennizzo all’azienda che ha organizzato il viaggio. In caso di fallimento del tour operator il consumatore sarà rimborsato in toto e, nel caso in cui la vacanza sia già iniziata, rimpatriato senza ulteriori spese. Nel caso in cui il cliente non possa tornare a casa nel giorno stabilito per catastrofi naturali o disordini civili, è previsto che possa soggiornare per tre notti supplementari senza pagare un euro in più.

Aumentano i termini di prescrizione per far valere i propri diritti: stabiliti tre anni per il danno alla persona e due anni in caso di altri danni, rispetto ai due anni e 1 anno rispettivamente previsti attualmente. In caso di violazione delle norme da parte del professionista, organizzatore o venditore, tra le novità stabilite dal decreto, vi è l’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di mille euro a un massimo di 20mila euro, che aumentano in caso di reiterazione o recidiva. Previste inoltre sanzioni amministrative accessorie come la sospensione dell’attività da 15 giorni a tre mesi e, in caso ulteriore reiterazione si può arrivare anche alla cessazione dell’attività. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative sarà competente l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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