Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Stalking anche a scuola? La risposta è affermativa: del reato di cui all’art. 612-bis c.p. risponde anche colui che “bullizza” il compagno offendendolo e ingiuriandolo, nell’indifferenza degli altri compagni e degli insegnanti.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28623/2017 con cui è stato respinto il ricorso e confermata la condanna per stalking nei confronti dei “teppisti”, minorenni all’epoca dei fatti, che avevano perseguitato il proprio compagno di liceo per due anni.

Innanzi ai giudici di legittimità, la difesa degli imputati ha contestato la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 612-bis c.p., sottolineando l’assenza di dimostrazione della serialità delle condotte e del verificarsi dell’evento di danno richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

I reiterati comportamenti lesivi, secondo la Cassazione, erano invece stati pienamente stati dimostrati dalla Corte d’Appello, sezione per i minorenni, alle cui conclusioni il collegio si è allineato: non solo dalle testimonianze erano emersi gli episodi persecutori nei confronti del giovane, ma le aggressioni fisiche e le molestie erano state comprovate anche da un filmato prodotto in giudizio, realizzato proprio da uno degli aggressori.

Atteggiamenti che avevano costretto la vittima, picchiata e insultata a turno dai bulli, a trasferirsi dalla scuola dopo essere addirittura finito in ospedale a causa dei comportamenti dei “carnefici”. Sul punto i giudici di merito non hanno lesinato critiche anche nei confronti dei compagni conniventi e degli insegnanti insipienti che, invece, avrebbero dovuto tutelare sul funzionamento dell’istituzione e non si accorsero di nulla.

Dunque, è stalking se il bullo perseguita il compagno di scuola. Gli Ermellini ribadiscono che ai fini della contestazione del reato di stalking, avente natura abituale, non si richiede l’indicazione precisa del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale sono avvenuti gli atti persecutori, essendo sufficiente la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivanti alla persona offesa.

Quanto al turbamento psicologico, questo è stato ricavato dalle dichiarazioni della vittima e dai suoi comportamenti conseguenti alle condotte poste in essere: questi ha affermato di aver continuato a subire la condotta di sopraffazione per evitare altre botte e, per la Cassazione, nonostante le critiche della difesa in tal senso, nel reato di stalking la deposizione della persona offesa, se esauriente, vale come prova.

Non è decisivo, al contrario, il fatto che il ragazzo abbia continuato a frequentare la scuola, nonostante il timore di ulteriori molestie, così come il fatto che non abbia prodotto iniziali denunce e certificati medici: i giudici hanno correttamente argomentato, ha spiegato la Cassazione, sullo stato di sopraffazione psicologica culminato proprio con l’abbandono della scuola teatro delle vicende.

Correttamente, ancora, i giudici di merito hanno ritenuto che il reato di “ingiurie” fosse assorbito dal più grave di atti persecutori e, inoltre, neppure è servito alla difesa ancorarsi alla presunta prescrizione in quanto il relativo termine decorre non dalla cessazione delle condotte, ma, alternativamente, dall’evento di danno (alterazione delle proprie abitudini di vita o perdurante stato d’ansia e paura), ovvero dall’evento di pericolo, ossia il fondato timore per la propria o altrui incolumità.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content