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Spetta al condominio risarcire il terzo che è caduto sul vialetto interno reso scivoloso dal muschio lungo il percorso che dal cancello d’ingresso dell’edificio conduce al portone. E ciò perché a carico dell’ente di gestione si configura la responsabilità da cose in custodia senza che le circostanze addotte possano integrare il caso fortuito in grado di liberarlo dalla responsabilità ex articolo 2051 del Codice Civile. È quanto emerge dalla sentenza 25483/16, pubblicata il 13 dicembre scorso dalla terza sezione civile della Cassazione.

Nella fattispecie, la circostanza era prevedibile e quindi il condominio deve rassegnarsi a pagare i danni. Il Ctu ha infatti accertato che la cosa in custodia era pericolosa in sé laddove il mattonato del vialetto risultava viscido a causa del muschio che proveniva da alcune piante poste nei vasi ai lati del percorso. Nessuna circostanza consentiva di attribuire la responsabilità del sinistro alla danneggiata, anche in parte. Non ha giovato all’ente di gestione rilevare che non tutto il viale era coperto dal muschio e che invece l’infortunata non aveva scelto di percorrere la parte libera da vegetazione. Né contava che l’interessata non sia stata avvertita del pericolo dai familiari che l’accompagnavano, i quali evidentemente abitavano nell’edificio e ne erano al corrente.

Il condominio può liberarsi dalla responsabilità ex articolo 2051 Cc soltanto se prova una circostanza decisiva, imprevedibile ed eccezionale: è invece normale il fatto che un terzo si serva del vialetto facendo affidamento sulla sicurezza della superficie calpestabile, visto che non ci sono limitazioni di transito né segnali di pericolo. E nella specie è escluso che si possa invocare il fatto del terzo che invece produce in modo diretto la pericolosità della res, altrimenti inerte. Insomma: ai condòmini non resterà che pagare il contributo unificato aggiuntivo.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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