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Quando una Pubblica Amministrazione chiede di comunicare i dati del conducente sanzionato per eccesso di velocità bisogna sempre rispondere. Tale obbligo, infatti, è distinto e sanzionato autonomamente rispetto alla violazione del codice della strada contestata e idonea a determinare la decurtazione dei punti patente.

Come precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 24233/2016 del 29 novembre, del resto, tale obbligo, proprio perché autonomo e destinato a svolgere una funzione sua propria, non può essere sospeso o eliminato dall’eventuale ricorso che sia stato proposto avverso la violazione principale. Lo stesso effetto non può essere raggiunto, poi, neanche in caso di pagamento della sanzione correlata alla violazione del codice della strada contestata


Nel caso in questione, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato dal Comune di Viterbo avverso la sentenza con la quale il Tribunale in funzione di giudice dell’appello aveva confermato la decisione del Giudice di Pace di annullare una sanzione amministrativa e aveva sostenuto che il tempestivo pagamento della sanzione stessa da parte del proprietario del veicolo fosse un elemento idoneo a far desumere che fosse proprio questi il soggetto alla guida del mezzo. 

Per il Tribunale, in particolare, pretendere un’ulteriore sanzione per l’omessa comunicazione dei dati inerenti al conducente del mezzo sarebbe stata “un’inutile ed ingiusta superfetazione”.

Ma la Cassazione è di tutt’altro avviso: ha ragione l’ente ricorrente a sostenere che l’assunto del giudice del merito non è radicato in alcuna norma né in alcuna interpretazione giurisprudenziale. La causa, quindi, dovrà tornare dinanzi al Tribunale per un nuovo esame.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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