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Il datore di lavoro, a maggior ragione quando si tratta della Pubblica Amministrazione, “è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Valorizzando e riaffermando con forza il fondamentale articolo 2087 del Codice Civile, la Cassazione, con una sentenza  pubblicata all’inizio di gennaio 2018, si è espressa a favore del lavoratore su un caso particolare che va avuto vasta eco mediatica.

Protagonista della vicenda un dipendente statale in forza al Ministero delle Infrastrutture. L’uomo, lombardo, ha lamentato di aver sviluppato una grave forma di gastrite a causa delle frequenti trasferte di lavoro che doveva effettuare, con lunghi viaggi in tutta Italia, soprattutto in auto, pernottamenti in albergo, pasti frugali consumati nelle ore più disparate. E ha quindi fatto causa al Ministero da cui dipendeva per ottenere l’equo indennizzo e, soprattutto, il risarcimento del danno biologico contestato.

Il Tribunale di Milano in primo grado glieli aveva riconosciuti entrambi, ma in secondo grado la Corte d’Appello ha escluso il danno biologico. Di qui il suo ricorso in Cassazione, che lo ha accolto rinviando nuovamente tutto alla Corte d’Appello con diversa composizione.

Per i giudici di secondo grado il Ministero non avrebbe violato il già citato articolo 2087 del Codice Civile, in quanto, per citare la sentenza, “i ritmi di lavoro e le modalità della prestazione lavorativa trovavano causa nelle condizioni obiettive in cui si trovava l’ufficio, in carenza di adeguato personale, come per la quasi totalità degli uffici pubblici, per i quali la determinazione e il conseguente adeguamento dell’organico necessario non sono di facile realizzazione,  come del resto nel settore privato”. Una giustificazione, quella fornita dal Ministero delle Infrastrutture, ritenuta sufficiente in Appello per negare al dipendente il danno biologico.

Una tesi, questa, che però viene contestata dalla Cassazione.  La Suprema Corte parte da alcuni “dati incontestati acquisiti nel processo”: dalle condizioni di particolare gravosità, “al nesso eziologico tra fattori nocivi e l’instaurarsi della patologia gastrica“, fino “all’imputabilità alla pubblica amministrazione della scelta di far fronte alla necessità di smaltire una notevole mole di lavoro e di assicurare la regolarità del servizio imponendo condizioni di lavoro particolarmente stressanti e gravose”.  Con tali premesse, secondo i giudici, non basta appellarsi alla carenza di organico per avere ragione.

Per la Cassazione,  infine, i giudici di secondo grado non si sono interrogati né hanno accertato “se fossero state adottate misure organizzative idonee a prevenire e a evitare le condizioni di particolare sovraffaticamento del dipendente, causative della gastrite cronica” e l’onere di provarlo spetta al Ministero.

Ora dunque la palla torna alla Corte d’Appello, ma sulla base dell’indicazione della Suprema Corte è quanto mai probabile che la richiesta di riconoscimento del danno biologico venga accolta definitivamente.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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